Azione Di Ripetizione Dell'Indebito Del Conduttore

AutoreGiacomo Rota
Pagine142-146
142
dott
2/2017 Arch. loc. cond. e imm.
DOTTRINA
AZIONE DI RIPETIZIONE
DELL’INDEBITO
DEL CONDUTTORE (*)
di Giacomo Rota
SOMMARIO
1. Cenni sull’azione di ripetizione dell’indebito nel contratto
di locazione. 2. Azione di ripetizione del conduttore. 3. Casi-
stica in cui il conduttore può esperire l’azione di ripetizione
di indebito.
1. Cenni sull’azione di ripetizione dell’indebito nel con-
tratto di locazione
La locazione, def‌inita dal codice civile quale contratto
con cui una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa,
sia essa mobile od immobile, per un dato tempo verso un
determinato corrispettivo (art. 1571 c.c.), si inquadra nel-
la categoria dei contratti sinallagmatici a prestazioni cor-
rispettive aventi eff‌icacia nel tempo (1): essendo il godi-
mento della cosa oggetto del contratto, una volta che essa
sia stata messa nella disponibilità del conduttore, senza
soluzione di continuità, la locazione viene generalmente
annoverata tra i contratti di durata ad esecuzione conti-
nuata. In ossequio al principio consensualistico, il con-
tratto di locazione deve ritenersi perfezionato già con il
semplice accordo delle parti: l’effettiva consegna del bene
locato non rappresenta pertanto un elemento costitutivo
ai f‌ini della formazione del vincolo negoziale, sicché la
sua mancanza conf‌igura unicamente un inadempimento
imputabile alla parte locatrice ma non incide sul perfe-
zionamento dell’accordo (2). Il rapporto di locazione ha
natura obbligatoria e comporta l’insorgere in capo alle
parti contraenti di reciproci obblighi il cui tenore è disci-
plinato quanto al locatore dall’art. 1575 c.c. e, quanto al
conduttore, dall’art. 1587 c.c.: il mancato adempimento di
tali obblighi determina responsabilità contrattuale in capo
al contraente inadempiente che può sfociare nella risolu-
zione del rapporto e nel risarcimento del danno secondo le
regole ordinarie di cui agli artt. 1453, 1455 e 1458 del codi-
ce civile. Costituisce elemento essenziale della locazione
la f‌issazione di un termine di durata del contratto, come si
evince dall’art. 1571 c.c. che ne disciplina la nozione: l’art.
1574 c.c. prevede poi che la locazione non può stipular-
si per un tempo eccedente i trent’anni anche nel caso in
cui le parti ne abbiano previsto una durata maggiore, giu-
stapponendosi la previsione del termine trentennale sulla
contraria volontà delle parti secondo il noto meccanismo
di cui all’art. 1419 c.c., mentre il successivo art. 1575 c.c.
indica dei criteri alla cui stregua individuare la durata del
rapporto in caso di locazione senza previa determinazione
di tempo nelle fattispecie ivi regolate. Vi è da dire che le
norme codicistiche sono state relegate entro conf‌ini assai
angusti ad opera delle leggi n. 431 del 1998 e n. 392 del
1978 che hanno individuato termini ben precisi di durata
del rapporto rispettivamente per le locazioni di immobi-
li adibiti ad uso abitativo e ad uso diverso dall’abitativo
al f‌ine di predeterminare a monte la durata del contratto
nell’ottica di una sua stabilizzazione a tutela di esigenze
primarie abitative o commerciali. È la peculiarità della
locazione quale contratto di durata snodantesi nel corso
di un determinato lasso di tempo, allorché imponga al
conduttore, nelle more della protrazione del rapporto, il
pagamento di un corrispettivo per il godimento del bene,
che mette in rilievo il problema della eventualità che il
conduttore possa avere in itinere pagato somme in ecce-
denza rispetto al dovuto sì da dover intraprendere ai f‌ini
recuperatori un giudizio nei confronti del locatore volto
alla ripetizione di indebito di quanto versato in eccedenza.
Il pagamento dell’indebito è l’esecuzione di una presta-
zione non dovuta (3): il codice civile prevede all’art. 2033
che chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto a
ripetere ciò che ha pagato oltre i frutti e gli interessi dal
giorno del pagamento se chi lo ha ricevuto era mala fede,
oppure dal giorno della proposizione della domanda se l’ac-
cipiens si trovava in buona fede; l’ipotesi in esame viene
def‌inita dalla dottrina più autorevole indebito oggettivo
e si verif‌ica quando l’adempiente esegue una prestazione
in base ad un titolo inesistente od ineff‌icace (4). L’obbligo
restitutorio gravante sull’accipiens trae linfa dall’art. 1173
c.c. in materia di fonti dell’obbligazione e si giustif‌ica con
la necessità di riequilibrare le sfere giuridiche patrimoniali
del solvens e dell’accipiens in tutti quei casi in cui lo spo-
stamento patrimoniale che si è verif‌icato non abbia avuto
a fondamento una causa giustif‌icativa ritenuta meritevo-
le di tutela secondo l’ordinamento giuridico: a differenza
che nell’ambito dell’illecito, nell’indebito la lesione di un
interesse giuridicamente protetto è cagionata da un com-
portamento riconducibile allo stesso danneggiato che ha
effettuato il pagamento non dovuto. Gli elementi dell’inde-
bito sono il pagamento, la mancanza del titolo e l’assenza
di alcun errore in capo a chi ha effettuato il pagamento: il
titolo può mancare in origine o venir meno successivamen-
te alla prestazione per vizio sopravvenuto alla funzione ne-
goziale. Nella pratica può accadere che la fonte del debito
sia inesistente ab origine, come del caso del pagamento di
un’imposta non dovuta (caso del contribuente che versa
l’I.R.A.P. in assenza del presupposto dell’autonoma orga-
nizzazione), oppure che sia già avvenuta l’estinzione del
rapporto obbligatorio in quanto già adempiuto (caso del
debitore che paga due volte la stessa posta creditoria o che
paga un debito già saldato dal suo rappresentante), oppure
che il titolo originariamente esistente che giustif‌icava la
dazione patrimoniale sia poi venuto meno (casi di nullità,
annullamento, o risoluzione del titolo). Titolare dell’azione
di ripetizione è colui che adempie o colui a cui è imputato
il pagamento: il pagamento eseguito dal rappresentante
è imputato al rappresentato, mentre nei rapporti trilateri

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