L'azione collettiva risarcitoria: profili di diritto comparato

AutoreFrancesco Macario; Claudia Stazi
CaricaProf. ord. dell'Università roma Tre.; Dottoranda di ricerca Università roma Tre.
Pagine65-74

Relazione al Convegno "Verso la class action?" Scenari giuridico-economici dell'azione collettiva risarcitoria, Università Europea di roma, 4 dicembre 2008. Sebbene il commento sia frutto di una riflessione comune degli autori, la redazione del paragrafo introduttivo è di Francesco macario, quella dei successivi è di Claudia Stazi.

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@1. Introduzione. Le ragioni di un approccio di tipo comparativo

Ê orami a tutti noto che il tema della tutela collettiva di tipo risarcitorio lambisce trasversalmente diversi ambiti del diritto, dalla disciplina processuale a quella sostanziale, implicando inevitabilmente considerazioni di diritto comparato1.

Del resto, è proprio in virtù della comparazione con modelli esistenti in altri ordinamenti giuridici che si è fatta strada l'idea di introdurre nell'ordinamento italiano tale forma di tutela giudiziale. Gli episodi dannosi di massa che si sono verificati negli ultimi anni nel nostro Paese e l'ampio numero di soggetti coinvolti hanno richiamato, con forza progressivamente crescente, l'attenzione della collettività, ancor prima che quella del legislatore e degli interpreti del diritto2.

Si è sviluppato, in questo modo, un inatteso e crescente interesse verso sistemi di tutela propri di altri ordinamenti, volgendosi in particolare lo sguardo al di là dell'atlantico, dove il sistema di tutela collettiva risarcitoria può vantare decenni di consolidata applicazione nella prassi. Più voci si sono levate, sia nell'opinione pubblica sia nella dottrina, per sottolineare gli aspetti positivi dell'istituto della class action di matrice statunitense, Page 66 anche se non sono mancate le critiche all'uso distorto che di questo strumento processuale si è fatto e si continua a fare nella sua concreta applicazione3.

Nello studio delle forme di tutela collettiva di tipo risarcitorio appare dunque necessario esaminare in primo luogo il modello di tutela collettiva vigente nell'ordinamento statunitense, in cui il sistema di tutela collettiva risarcitoria ha trovato la sua più completa espressione. Di particolare interesse appare, poi, lo studio dei modelli di tutela collettiva presenti negli ordinamenti europei, risultando tali esperienze, per il contesto normativo e le premesse giuridiche che le connotano, ben più vicine a quella italiana.

Negli Stati Uniti l'attività governativa e amministrativa di regolazione e di controllo svolge un ruolo marginale, così che il cosiddetto "private enforcement", e in particolare il sistema di contenzioso civile collettivo, può avere un rilievo tutt'altro che trascurabile nella tutela dei soggetti danneggiati. Viceversa, il più intenso grado di regolamentazione e di controllo pubblici, cosiddetto "public enforcement", presente nella maggior parte degli ordinamenti europei non ha incentivato la predisposizione di un solido apparato di tutela ex post, tanto che nella maggior parte dei Paesi europei - ed in italia in particolare - il public enforcement risulta maggiormente sviluppato rispetto ai rimedi privatistici, che invero si rivelano il più delle volte insufficienti4. D'altro canto, sembra fuori discussione l'opportunità di predisporre in ogni caso un sistema di tutela ex post, volto a far fronte alle ipotesi in cui il sistema di regolazione ex ante e il cosiddetto public enforcement non risultino sufficienti a scongiurare il verificarsi di situazioni patologiche.

@2. Il modello di azione "di classe" statunitense

Una volta assunta la prospettiva dell'introduzione nell'ordinamento italiano di forme di azioni collettive, occorre orientarsi sul modello da introdurre o almeno da Page 67 seguire per ottenere una disciplina di diritto interno che non provochi fenomeni di 'rigetto' per l'esito infausto dell'operazione che gli studiosi di comparazione giuridica definiscono in termini di "legal transplant". In particolare, dall'esperienza maturata in tema di apparati rimediali collettivi è possibile individuare essenzialmente due modelli di tutela: il modello di class action statunitense e il modello dell'azione collettiva5.

Il modello di azione di classe è caratterizzato dalla legittimazione individuale di tutti i membri della classe ad agire singolarmente anche nell'interesse degli altri soggetti (membri della classe) che si trovano in una situazione giuridica analoga a quella del rappresentante6. L'azione di classe tipica è quella di matrice statunitense ove l'azione "di classe" può essere avviata, in presenza di determinati requisiti, da uno o più soggetti danneggiati per sé, ed al contempo in rappresentanza o per conto di tutti coloro che si trovano nella medesima situazione. L'azione di classe è sottoposta ad un vaglio preventivo di ammissibilità: il giudice deve stabilire - con la cosiddetta certification - se l'azione di classe presenti determinati elementi che ne giustifichino l'esperimento in forma collettiva7. La scelta di attribuire al giudice una funzione di "filtro" rispetto alle richieste dei singoli che si reputino danneggiati da un fatto dannoso appare opportuna, dal momento che il risultato finale di un'azione di classe, si Page 68 tratti di un provvedimento di accoglimento o di rigetto, ovvero di una conciliazione, vincola a certe condizioni8 tutti gli appartenenti alla classe9.

Come dimostra l'esperienza statunitense, l'adozione del modello dell'azione di classe inoltre porta con sé ulteriori effetti, come ad esempio l'assunzione da parte degli studi legali del ruolo di promotori di azioni giudiziarie collettive, in specie quando venga stipulato un contingency fee agreement; in base a questo accordo sono gli stessi avvocati a finanziare i costi per il procedimento giudiziale, mentre i clienti si obbligano a riconoscere all'avvocato, in caso di esito a loro favorevole della controversia, una percentuale prestabilita dell'importo corrisposto dal convenuto a titolo di risarcimento del danno (tra il trenta e il trentacinque per cento in caso di conciliazione stragiudiziale, sino al cinquanta per cento in caso di una decisione positiva in grado di appello)10. A ciò, si aggiunga che molto spesso l'ammontare del risarcimento riconosciuto è piuttosto elevato, data la possibilità prevista nell'ordinamento statunitense di comminare i "danni punitivi"11. Ê agevole comprendere, dunque, come in un simile sistema la professione legale abbia assunto i connotati di una attività con carattere imprenditoriale12.

@3. Il modello di azione collettiva di matrice europea

Profili differenti presenta il modello dell'azione collettiva di matrice europea. Questa tipologia di azione si caratterizza per il fatto che la legittimazione ad agire non Page 69 appartiene ai singoli soggetti che hanno subito il pregiudizio, quanto piuttosto ad associazioni che vengono qualificate come portatrici di interessi collettivi o sovraindividuali da tutelare. Esse costituiscono "centri di imputazione" di interessi che fanno capo ad una collettività di individui sovente più ampia rispetto agli associati, e non legati tra loro da alcun vincolo giuridico13. In questi casi, pertanto, l'ente esponenziale promotore non è titolare di una posizione giuridica individuale omogenea a quella dei singoli danneggiati, ma di una diversa, di tipo collettivo, ed è per la tutela di tale posizione giuridica soggettiva che esso agisce in giudizio14. Con l'azione collettiva si mira ad ottenere un provvedimento che inibisca la condotta lesiva dei diritti dei singoli ed eventualmente condanni il convenuto al risarcimento del danno.

Nell'ordinamento italiano, si è optato fin dall'inizio per l'adozione del modello di azione collettiva, con l'attribuzione esclusiva della legittimazione ad agire alle associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale15. Del resto, questa è la tendenza che si riscontra anche negli altri Paesi europei. In Francia, ad esempio, l'azione collettiva risarcitoria è esperibile soltanto dalle associazioni riconosciute, alle quali, però, è fatto divieto di svolgere qualsiasi attività di promozione dell'azione. La procedura francese non ha avuto una diffusa utilizzazione, ragione per cui negli ultimi anni si è iniziato a riflettere circa l'opportunità di introdurre un'azione di gruppo più flessibile16.

Anche in Spagna, ove la Ley de Enjuiciamiento Civil del 2001 riconosce la legittimazione ad agire non soltanto alle associazioni, ma altresì ad un gruppo di soggetti danneggiati, si riscontra una certa propensione verso un modello di tutela collettiva affidato prevalentemente alle associazioni. L'art. 1117 della legge richiamata Page 70 disciplina tre diverse forme di azioni di tipo collettivo distinguibili in relazione alla legittimazione ad agire18: nel caso in cui i soggetti che necessitano di tutela siano membri di un'organizzazione di consumatori o utenti, e quindi ben identificati, l'associazione stessa può farsi promotrice dell'azione collettiva in rappresentanza de gli interessi degli stessi19; diversamente, nell'ipotesi in cui i soggetti danneggiati non siano membri dell'associazione, ma in ogni caso siano agevolmente identificabili, l'iniziativa dell'azione collettiva è attribuita, oltre che alle associazioni, ad un gruppo costituito dagli stessi soggetti danneggiati20; nell'ipotesi, invece, in cui non sia possibile individuare i singoli membri potenzialmente interessati, legittimate ad agire sono unicamente le associazioni dei consumatori individuate dalla legge2...

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