Azione di classe e nuove forme risarcitorie

AutoreFrancesco Scaglione
Pagine63-74
63
rivista di diritto privato Saggi e pareri
4/2010
Azione di classe e nuove forme risarcitorie*
di Francesco Scaglione
SOMMARIO: 1. Proli di legittimità costituzionale dell’azione di classe. – 2. Azione di
classe e danno privato antitrust. – 3. Prova del danno antitrust e tutela degli acqui-
renti indiretti. – 4. Azione collettiva inibitoria e misure idonee a correggere o elimi-
nare gli eetti dannosi delle violazioni accertate ex art. 140, 1° comma, lett. b), del
codice del consumo.
1. Proli di legittimità costituzionale dell’azione di classe
L’azione di classe è stata introdotta con l’art. 49 della l. 23 luglio 2009 n. 99, che
ha mutato radicalmente l’art. 140 bis del codice del consumo, mai entrato in vigore
sino ad allora.1
La nuova norma prevede che “i diritti individuali omogenei dei consumatori e
degli utenti” sono tutelabili con l’azione di classe, ed a tal ne “ciascun componente
della classe, anche mediante associazioni cui conferisce mandato o comitati cui par-
tecipa, può agire per l’accertamento della responsabilità e per la condanna al risarci-
mento del danno e alle restituzioni”(comma 1°).
L’azione di classe, quindi, non tutela interessi collettivi dei consumatori, per-
ché, a dierenza delle azioni previste dagli artt. 139 e 140 cod. cons., promosse
dalle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello naziona-
le (inserite nell’elenco di cui all’art. 137 cod. cons.), è esperibile solo dal consuma-
tore individualmente, anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui
partecipa.
In particolare, il singolo consumatore o utente agisce anche per conto o nell’inte-
resse della “classe” (on behalf), e quindi non solo per la tutela di un diritto proprio.
La valutazione circa la reale rappresentatività da parte dell’attore dell’interesse
della classe è rimessa all’apprezzamento del giudice, il quale dovrà dichiarare inam-
missibile la domanda quando il proponente l’azione non appaia in grado di tutelare
adeguatamente detto interesse (art. 140 bis, comma 6).
* Relazione al Convegno su “Class action: una prima lettura” (Agrigento, 12-13 Giugno 2010).
1 La precedente versione dell’art. 140 bis era stata introdotta con la l. 24 dicembre 2007 n. 244, ed era riferi-
ta alla diversa “azione collettiva risarcitoria”: su di essa v. F. Rizzo, Azione collettiva risarcitoria e interessi tu-
telati, Napoli, 2008; A. Giussani, Azioni collettive risarcitorie nel processo civile, Bologna, 2008, p. 224 ss.

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