Avvocato esercente extra districtum, secondo la previgente legislazione

AutoreFilippo Rau
Pagine91-113
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CAPITOLO TERZO
AVVOCATO ESERCENTE EXTRA DISTRICTUM,
SECONDO LA PREVIGENTE LEGISLAZIONE
SOMMARIO: 1. La posizione della dottrina e della giurisprudenza. - 2. Le limita-
zioni di ordine territoriale nell’esercizio dell’attività difensiva davanti alle
Commissioni Tributarie. - 3. Il problema degli abusi nell’assunzione della
rappresentanza tecnica e critica a tale ipotesi. - 4. Riferimenti comunitari. -
5. Abolizione dell’albo dei procuratori legali e la conseguente caduta del
limite territoriale all’esercizio dell’attività forense. – 6. L’abolizione della
distinzione tra avvocati e procuratori e l’obbligo di difesa tecnica dinanzi al-
le Commissioni Tributarie; l’inesistenza dell’obbligo di elezione di domici-
lio. – 7. Considerazioni sull’atto di nomina.
1. La posizione della dottrina e della giurisprudenza
Un altro ambito di analisi rilevante per la nostra trattazione è
rappresentato dal problema dell’esercizio della difesa tecnica, da
parte di un avvocato extra districtum; elemento, anch’esso, rinve-
nibile nell’atto di contestazione di una procura alle liti ed utilizzato,
eventualmente, per contestare la nullità della stessa procura.
La giurisprudenza ha mantenuto, nel tempo, l’orientamento che
riteneva invalida tale nomina, in forza del fatto che, tale atto esorbite-
rebbe dal campo della rappresentanza processuale e richiederebbe, in
capo a quest’ultimo, il conferimento di una specifica rappresentanza
sostanziale, ossia un autonomo mandato ad negotia, che, superando i
limiti del tradizionale mandato ad litem, richiede un’esplicita, se
non implicita, attribuzione in sede di rilascio della procura alla lite1.
In altri termini, ogni sostituzione, effettuata dal procuratore de-
signato ad litem, per essere processualmente valida e sostanzial-
1 Sul punto cfr Cass. 20 aprile 1993, n. 4630, in Giust. civ. Mass., 1993,
701; Cass. 30 gennaio 1979, n. 661, in Giust. civ. Mass., 1979, 301.
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mente efficace nei confronti dell’assistito, deve essere preventiva-
mente autorizzata dal rappresentato.
In ogni caso, questa interpretazione è posta in discussione, soprat-
tutto nel momento in cui viene confrontata con la norma ex art. 9 r.d.l.
27 novembre 1933, n. 15782, il quale prevede che il procuratore può,
sotto la sua responsabilità, procedere alla nomina di sostituti, in nume-
ro non superiore a tre, fra i procuratori compresi nell’albo in cui egli
trovasi iscritto, nonché farsi rappresentare da altro procuratore e-
sercente presso uno dei tribunali della circoscrizione o del distretto.
Dal tenore della nomina in esame, scaturiscono due ipotesi av-
vallate dalla giurisprudenza3: la prima, che richiede la formalità
dell’atto ricevuto dalla cancelleria e comunicato al Consiglio del-
l’Ordine e viene identificata come incarico di sostituzione; la se-
conda, che prevede un incarico, dato volta per volta, per iscritto ne-
gli atti di causa o con dichiarazione separata, ossia come sostituzio-
ne per singoli atti del processo.
In quest’ultimo caso, in particolare, si ritiene che la nullità per
mancanza di forma scritta, della delega per i singoli atti, può essere
rilevata dal giudice od opposta dalla controparte solo prima del
compimento dell’atto per cui la delega è stata conferita, mentre può
essere allegata ex post, purché nella prima istanza o difesa succes-
siva, dalla parte il cui procuratore sia stato irritualmente sostituito,
con la conseguenza che, in mancanza, detta nullità non può essere
dichiarata a norma degli artt. 156 e 157 c.p.c. avendo la delega, no-
nostante tale nullità, raggiunto lo scopo cui era stata destinata4.
La differenza tra le due fattispecie sta in ciò, che, mentre nelle
ipotesi di sostituzione autorizzata gli altri procuratori e difensori
nominati dal procuratore legale hanno la veste di rappresentanti
processuali della parte, viceversa, nelle ipotesi di sostituzione di cui
all’art. 9 r.d.l. n. 1578 del 1933, gli altri procuratori nominati dal
procuratore della parte hanno la veste di meri sostituti del legale,
che li nomina5.
2 Testo convertito in L. 24 gennaio 1934, n. 36.
3 Cass. 24 luglio 1987, n. 6446, in Giust. civ. Mass., 1987, fasc. 7.
4 Cass. 27 giugno 1990, n. 6541, in Giust. civ. Mass., 1990, fasc. 6.
5 In questo senso Cass. 8 maggio 1995, n. 5020, in Giust. civ. Mass., 1995,
961; Cass. 14 febbraio 1995, n. 1578, in Giust. civ. Mass., 1995, 340; Cass. 17

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