Professione di avvocato e attività di amministratore di condominio

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Arch. loc. e cond. 2/2013
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
4. (Divieti di discriminazione). 1. Le disposizioni contenute nei
successivi articoli del presente decreto consentono la progetta-
zione, la realizzazione e la manutenzione di impianti che rispet-
tino quanto previsto dai commi 1 e 2.
2. L’impianto centralizzato d’antenna non determina condi-
zioni discriminatorie nella distribuzione dei segnali alle diverse
utenze.
3. L’utilizzo di un mezzo trasmissivo non deve comportare
l’esclusione di altri mezzi trasmissivi che siano da considerare
equivalenti o complementari tra loro.
5. (Qualità di ricezione). 1. La qualità di ricezione di ciascun
programma contenuto in un segnale terrestre primario non deve
subire signif‌icativi degradi, secondo quanto previsto nel succes-
sivo art. 6.
6. (Criteri realizzativi). 1. L’impianto d’antenna è costituito di
apparati, componenti tecnici e adeguati spazi installativi idonei
a conseguire gli obiettivi prescritti nel presente decreto, anche
in considerazione del riutilizzo di parte della banda di frequenze
UHF televisiva per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di
comunicazioni elettroniche nell’Unione europea.
2. I riferimenti per la conformità di progettazione, installazio-
ne e manutenzione degli impianti centralizzati d’antenna sono:
a) la direttiva 2004/108/CE relativa agli aspetti di compatibi-
lità elettromagnetica;
b) le pertinenti norme e guide tecniche di impianto del CEI
ed i relativi riferimenti normativi europei CENELEC ed in parti-
colare la guida CEI 100-7 e le norme della serie EN 50083 ed EN
60728 per gli aspetti funzionali e di sicurezza. Per la conformità
relativa alla sicurezza dell’impianto restano valide le disposizioni
del decreto ministeriale n. 37/08.
3. I nuovi impianti d’antenna riceventi del servizio di radiodif-
fusione devono operare esclusivamente nelle bande di frequenze
attribuite al servizio di radiodiffusione terrestre e satellitare
secondo quanto previsto dal Piano nazionale di ripartizione delle
frequenze e successive modif‌icazioni.
7. (Individuazione dei segnali). 1. L’installazione di ogni im-
pianto centralizzato d’antenna è preceduta dalla individuazione
di almeno tutti i segnali primari terrestri ricevibili nel luogo con-
siderato e da quelli satellitari prescelti.
8. (Distribuzione dei segnali). 1. L’impianto centralizzato d’an-
tenna permette la distribuzione all’utenza di tutti i segnali ac-
certati in base a quanto previsto all’art. 7.
2. L’impianto centralizzato d’antenna, a seguito delle deci-
sioni dei competenti organi condominiali adottate secondo le
norme vigenti, permette la distribuzione, oltre che dei segnali
individuati sulla base delle risultanze di cui all’art. 7, dei voluti:
a) segnali terrestri secondari;
b) altri segnali.
9. (Documentazione tecnica). 1. L’impianto è corredato dalla do-
cumentazione tecnica attestante la conformità a quanto previsto
nel presente decreto.
2. Restano valide le prescrizioni del decreto ministeriale n.
37/08 ai f‌ini della dichiarazione di conformità della sicurezza
degli impianti.
10. (Eff‌icacia). 1. Il presente decreto si applica a tutti gli im-
pianti centralizzati d’antenna di nuova installazione.
2. Le disposizioni di cui all’art. 6 del presente decreto sono
estese anche agli impianti d’antenna riceventi del servizio di
radiodiffusione non centralizzati.
11. (Abrogazioni). 1. È abrogato il decreto ministeriale 11 no-
vembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Uff‌iciale della Repubbli-
ca italiana n. 271 del 21 novembre 2005.
12. (Entrata in vigore). 1. Il presente decreto entra in vigore il
giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Uff‌i-
ciale della Repubblica italiana.
IX
Professione di avvocato e attività di amministratore di con-
dominio (*).
(*) Estratto del verbale della Commissione consultiva del Consiglio
nazionale forense. Seduta del 20 febbraio 2013; rel. Cons. Avv. Ubaldo
Perfetti.
(Omissis)
Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Napoli pone il
quesito se l’art. 18 della legge n. 247 del 2012 (legge di riforma
dell’ordinamento professionale forense) impedisca all’avvocato
di esercitare l’attività di amministratore di condominio. La com-
missione reputa che al quesito debba darsi risposta negativa per
i motivi che seguono.
Premesso che nel vigore della precedente normativa l’art.
3 del R.D.L. n. 1578/1933 era interpretato - data l’eccezionalità
dei divieti - nel senso della compatibilità delle due attività (da
ultimo sent. CNF 16 marzo 2010, n 13), il nuovo art. 18 cit. indi-
vidua quattro macro aree di incompatibilità con la professione di
avvocato e precisamente:
a) l’esercizio di qualsiasi attività (diversa da quella forense)
di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmen-
te, fatte salve le attività espressamente escluse dal divieto (di
carattere scientif‌ico, letterario, artistico e culturale, di notaio),
mentre è consentita l’iscrizione nell’albo dei commercialisti e
degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro
dei revisori contabili, o nell’albo dei consulenti del lavoro;
b) l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale
svolta in nome proprio, o in nome o per conto altrui (fatta salva
l’assunzione di incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure
concorsuali, o in procedure di crisi d’impresa);
c) l’assunzione della qualità di socio illimitatamente respon-
sabile, o di amministratore, di società di persone, aventi quali
f‌inalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in qualun-
que forma costituite, nonché con la qualità di amministratore
unico, o consigliere delegato di società di capitali anche in forma
cooperativa, nonché con la qualità di presidente del consiglio di
amministrazione con poteri individuali di gestione, a meno che
l’oggetto dell’attività della società sia limitato esclusivamente
all’amministrazione di beni personali, o familiari, nonché per gli
enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente
pubblico;
d) l’esercizio di attività di lavoro subordinato anche se con
orario di lavoro limitato.
Esclusa la ricorrenza dell’ipotesi sub d) tenuto conto che la
nomina quale amministratore di un condominio non instaura un
rapporto di subordinazione con quest’ultimo (Commissione con-
sultiva CNF, parere 25 giugno 2009, n. 26; Id., n. 1 del 29 gennaio
2009; Id., n. 154 del 26 settembre 2003), va anzitutto ricordato
che il condominio è un ente di gestione privo di personalità giuri-
dica distinta da quella dei singoli condomini i quali sono rappre-
sentati dall’amministratore e non costituiscono un’entità diversa
da quest’ultimo (in termini, Cass. 11 gennaio 2012, n. 177 [ord.]
in CED Cassazione RV620729), tanto vero che l’esistenza di un
rappresentante unitario non li priva della facoltà di agire a difesa
dei diritti esclusivi e comuni inerenti all’edif‌ico condominiale

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