Un avvocato può assumere l'incarico di amministratore di condominio?

AutoreTamburro Arcangela Maria
Pagine365-367
365
dott
Arch. loc. e cond. 4/2012
DOTTRINA
UN AVVOCATO PUÒ
ASSUMERE L’INCARICO
DI AMMINISTRATORE
DI CONDOMINIO?
di Arcangela Maria Tamburro
Dubbi sorgono in merito alla possibilità o meno per un
avvocato di assumere l’incarico di amministratore di con-
dominio alla luce delle norme costituenti l’ordinamento
forense vigente.
Com’è noto, l’art. 3 del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578,
convertito, con modif‌icazioni, nella legge 22 gennaio 1934,
n. 36, esclude di esercitare contemporaneamente la pro-
fessione di avvocato con altre attività professionali, me-
stieri o attività. In particolare, esclude il contemporaneo
esercizio di essa con qualsiasi attività subordinata, pub-
blica o privata, anche se consistente nella prestazione di
opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia
carattere scientif‌ico o letterario (1).
La ratio della disciplina dell’incompatibilità è, a parere
unanime, sia in dottrina che in giurisprudenza, quella di
garantire l’autonomia e l’indipendenza del professionista
forense nello svolgimento del suo incarico professionale
(2), autonomia ed indipendenza che un avvocato, peral-
tro, ha il dovere di conservare e difendere ai sensi dell’art.
10 del codice deontologico forense. Occorre ricordare,
inoltre, che nel codice deontologico forense, precisamente
nell’art. 16, è contemplato anche il dovere di evitare in-
compatibilità.
A questo punto, ci si domanda se l’assunzione dell’in-
carico di amministratore di condominio da parte di un av-
vocato determina un vincolo di subordinazione o meno col
condominio e, quindi, una situazione di incompatibilità o
meno con l’iscrizione all’albo, alla luce dell’ordinamento
forense vigente. Si tratta, a ben vedere, di una questione di
non poca importanza per i professionisti forensi, conside-
rato che l’accertamento dell’esistenza di una situazione di
incompatibilità esporrebbe l’avvocato interessato alle se-
guenti conseguenze: a) attivazione nei suoi confronti del
procedimento di cancellazione dall’albo (art. 37, comma
1, n. 1), r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578) (3); b) sanzione
disciplinare per violazione degli articoli 10 e 16 del codice
deontologico forense (4); c) impedimento a iscriversi alla
Cassa forense e declaratoria di inesistenza di un rapporto
previdenziale legittimo con la Cassa medesima, con il
conseguente venir meno di diritti ed obblighi del soggetto
illegittimamente iscritto, ancorché l’incompatibilità non
sia stata accertata e perseguita dal consiglio dell’ordine
competente (art. 2, comma 3, della L. 22 luglio 1975, n.
319) (5).
Per rispondere all’interrogativo su posto, occorre par-
tire innanzitutto dalla natura dell’attività svolta da un
amministratore di condominio.
Come può desumersi facilmente dalle norme del co-
dice civile, in particolare, dall’art. 1129, 1130 e 1131 c.c.,
l’amministratore di condominio è l’organo rappresentativo
del condominio. Ai sensi dell’art. 1129, comma 2, c.c., egli
è nominato dall’assemblea dei condómini, dura in carica
un anno e può essere revocato in ogni tempo dall’assem-
blea medesima. Quindi, è un uff‌icio, come lo def‌inisce la
medesima norma nell’ultimo comma, di breve durata e,
quindi, occasionale e non stabile.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza
di legittimità, l’amministratore di condominio conf‌igura
un uff‌icio di diritto privato oggettivamente orientato alla
tutela del complesso di interessi individuali caratterizzan-
ti il condominio e realizzante una cooperazione, in regime
di autonomia, con i condómini, singolarmente considerati,
che è assimilabile, pur con tratti distintivi in ordine alle
modalità di costituzione e al contenuto “sociale” della ge-
stione, al mandato con rappresentanza (in questo senso,
Cass. 12 febbraio 1997, n. 1286; Cass. 16 luglio 1997, n.
6483; Cass. 22 luglio 1999, n. 7888; Cass. 9 giugno 2000,
n. 7891; Cass. 16 agosto 2000, n. 10815; Cass. 16 maggio
2002, n. 7119; Cass. 30 marzo 2006, n. 7498; Cass., sez. un.,
6 agosto 2010, n. 18331).
In sostanza, l’amministratore di condominio, per effetto
della nomina deliberata dall’assemblea di condominio ex
art. 1129 c.c., ha soltanto una rappresentanza ex mandato
dei vari condómini e prevalentemente svolge un’attività di
gestione degli interessi dei condómini. Le sue attribuzioni
sono specif‌icamente elencate negli articoli 1130 e 1131
c.c., dai quali si può facilmente evincere che trattasi di un
uff‌icio di gestione collettiva che egli svolge in via del tutto
indipendente.
Pertanto, tra l’amministratore di condominio e il
condominio medesimo non si instaura alcun vincolo di
subordinazione, avendo l’incarico carattere occasionale e
indipendente. A mio avviso, da ciò ne deriva che non sus-
siste, ai sensi dell’art. 3 del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578,
convertito, con modif‌icazioni, nella legge 22 gennaio 1934,
n. 36, alcuna incompatibilità tra l’esercizio dell’attività di
avvocato e l’espletamento dell’incarico di amministratore
di condominio.
Sulla problematica in oggetto, peraltro, è intervenuta
di recente anche la Commissione Consultiva del Consiglio
Nazionale Forense (di seguito, CNF), la quale ha ritenuto,
per l’appunto, che nulla osta a che un avvocato ricopra
l’incarico di amministratore di condominio, confermando
quanto già pacif‌icamente espresso nei suoi precedenti
pareri nn. 104/2000 e 18/1995.
Secondo il parere della Commissione Consultiva del
CNF, le incompatibilità di cui all’art. 3 l.p.f. rappresen-
tano forme di restrizione di un diritto soggettivo perfetto
all’esercizio dell’attività di avvocato, pur disposte dall’or-

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