La revocabilità dell'avviso di convocazione assembleare da parte dell'organo amministrativo

AutoreMichele S. Desario
Pagine437-439
Michele S. Desario
La revocabilità dell’avviso di convocazione assembleare
da parte dell’organo amministrativo
1. La questione della revocabilità, da parte dell’organo amministrativo, dell’avviso
di convocazione assembleare non pare, al colpo d’occhio, ascrivibile al novero di quelle
suscettibili di formare oggetto, presso la dottrina e la giurisprudenza, di stimolante ci-
mento, nel senso che l’orientamento di gran lunga prevalente risulta essere quello che
propende per la negativa.
Gli argomenti poi impiegati a sostegno di tale tesi si lasciano fondamentalmente
ricondurre all’inquadramento della fattispecie assembleare quale fattispecie complessa e
a connotazione procedimentale, scandita cioè nelle distinte – ma collegate – fasi, appun-
to, (i) della convocazione, (ii) della riunione, (iii) della discussione, (iv) della votazione
e (v) della proclamazione.
In seno a questa costruzione – che, come noto, può far registrare talune deroghe: si
pensi al voto per corrispondenza del socio, che perciò non partecipa alla riunione, o
all’ipotesi dell’assemblea c.d. totalitaria, che prescinde dall’esservi stata una valida con-
vocazione – il legittimo perfezionamento di ciascuno snodo costituisce l’impulso e l’in-
nesco della fase subito successiva, allora in una concatenazione che rappresenta proprio
lo specico di ogni fattispecie procedimentale e che, per quanto adesso maggiormente
interessa, non sembrerebbe essere in grado di tollerare la reversibilità delle varie scansio-
ni, una volta che ciascuna di esse abbia appunto trovato integrale soddisfacimento.
2. In sostanza, molti giudici (ad esempio, la risalente Cass., 2 agosto 1977, n. 3422, in
Foro it., 1978, I, 703 nonché App. Roma, 9 novembre 1992, in Le società, 1993, p. 492) e
dottrina assai autorevole (A. GIULIANI, Ancora sulla revoca della convocazione di assemblea,
in Riv. dir. comm., 1970, I, p. 76) sono dell’opinione che con la pubblicazione dell’avviso di
convocazione si darebbe inizio al procedimento di formazione dell’assemblea e al concretar-
si dei poteri di questa, con il correlativo esaurimento di ogni prerogativa degli amministra-
tori, cui, una volta convocato l’organo assembleare, sarebbe negata ogni resipiscenza.
Più segnatamente, costoro non potrebbero più revocare la già eettuata convocazio-
ne dell’organo assembleare, pena altrimenti il conculcamento del diritto degli azionisti a
riunirsi e a essere informati (come pure a esercitare il voto) nell’ambito del consesso or-
mai indetto.
3. Senonché, seppure formalmente ineccepibile nel suo fondamento teorico, tale
ricostruzione presta certamente il anco ad almeno due ordini di considerazioni:
innanzi tutto, essa si caratterizza indubbiamente per un elevato tasso di rigidità, sì da
rivelarsi non ottimale quelle volte in cui possa viceversa esservi l’esigenza di una mag-
giore essibilità nella dialettica societaria inter-organica (si ponga mente, a titolo esem-

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