AVVISO - Annullamento del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 49 posti di dirigente di seconda fascia. (15E05594)

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE CENTRALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE Vista la determinazione del Direttore della Direzione Centrale Personale e Organizzazione, prot. n. 146599/R.U. del 17 dicembre 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie Speciale, n. 102 del 27 dicembre 2013, con la quale l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a 49 posti di dirigente di seconda fascia;

Visto il ricorso - R.G. n. 3958/2014 - presentato al T.A.R. per il Lazio dall'Organizzazione sindacale Dirpubblica - Federazione del Pubblico Impiego, notificato a questa Agenzia in data 28 febbraio 2014, e proposto per l'annullamento previa sospensiva dell'anzidetta determinazione prot. n. 146599/R.U. del 17 dicembre 2013, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 aprile 2013, registrato dalla Corte dei Conti il 4 giugno 2013, reg. n. 5, foglio n. 105, nonche' di ogni altro atto e/o provvedimento, preordinato, conseguente e connesso;

Vista la sentenza n. 3924 del T.A.R. per il Lazio, Sezione seconda, pubblicata in data 9 marzo 2015 e divenuta definitiva, con la quale l'adito Tribunale amministrativo ha accolto l'anzidetto ricorso disponendo l'annullamento, nei limiti indicati in motivazione, dei gravati provvedimenti;

Considerato che la predetta pronuncia giurisdizionale ha rilevato, fra l'altro, che la mancata adozione del D.P.C.M. previsto dall'art. 3, comma 2-bis, del D.P.R. n. 272/2004 "che rechi la disciplina dei titoli valutabili secondo criteri generali e astratti, non consenta alle singole amministrazioni di procedere in via autonoma e caso per caso alla individuazione di detti titoli e del relativo punteggio, altrimenti violandosi la specifica riserva di competenza, normativamente prevista, con riferimento alla quale non sono previste deroghe, ne' sono dettate disposizioni idonee a disciplinare il periodo transitorio antecedente tale definizione";

Considerato, altresi', che la mancata emanazione del predetto D.P.C.M. non consente la riforma del provvedimento di indizione della procedura concorsuale in senso conforme al disposto dell'intervenuta sentenza del T.A.R. per il Lazio;

Visto il 1° comma dell'art. 4-bis del decreto-legge n. 78 del 19 giugno 2015, convertito dalla legge n. 125 del 6 agosto 2015, il quale dispone che "Ai fini della sollecita copertura delle vacanze nell'organico dei dirigenti, le Agenzie fiscali sono autorizzate ad annullare le procedure concorsuali per...

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