AVVISO DI RETTIFICA - Avviso di rettifica relativo alla legge regionale della regione Piemonte del 27 luglio 2011, n. 13 riguardante «Disposizioni urgenti in materia di commercio».

Per mero errore materiale sul Bollettino Ufficiale n. 31 del 4 agosto 2011 il testo delle note di cui alla legge regionale in oggetto contiene alcune imprecisioni.

Si provvede pertanto a ripubblicare, nella versione corretta, il testo delle note all'articolo 2 e all'articolo 8 della citata legge.

Note all'art. 2.

- Il testo dell'articolo 3 della l.r. 28/1999, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: 'Art. 3(Indirizzi generali per l'insediamento delle attivita' commerciali e criteri di programmazione urbanistica). - 1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, con atto deliberativo approva gli indirizzi generali per l'insediamento delle attivita' commerciali ed i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore del commercio, sulla base delle finalita' e degli obiettivi di cui all'articolo 1.

La proposta e' deliberata dalla Giunta previa acquisizione del parere obbligatorio delle rappresentanze degli enti locali e sentite le organizzazioni regionali piu' rappresentative dei consumatori e delle imprese del commercio.

  1. Gli indirizzi generali per l'insediamento delle attivita' commerciali contengono:

    1. i riferimenti e le articolazioni degli obiettivi;

    2. la classificazione degli esercizi commerciali in funzione della loro dimensione, delle diverse caratteristiche di composizione dell'offerta (merceologica e di servizio), del livello dei prezzi praticabili, delle differenti preferenze di localizzazione che concorre alla definizione delle tipologie di strutture distributive;

    3. l'assetto territoriale della rete distributiva che, in funzione delle caratteristiche della struttura del commercio in sede fissa e su area pubblica, delle caratteristiche morfologiche e socio-economiche e della densita' abitativa, individua i sottosistemi riferiti al settore distributivo quali: le aree di programmazione commerciale configurabili come unico bacino di utenza, formate da un comune attrattore, che ne determina l'importanza, e dai Comuni che ad esso fanno riferimento (Allegato A); i Comuni classificati secondo l'importanza commerciale e socio-economica (Allegato B); le zone di insediamento commerciale, addensamenti e localizzazioni commerciali, ovvero gli ambiti territoriali, riconoscibili in ciascun Comune attraverso i quali si sviluppa la dinamica concorrenziale, lo sviluppo e la trasformazione del sistema al fine di favorire una organizzazione territoriale della rete distributiva idonea a garantire un adeguato servizio al consumatore e l'equilibrato sviluppo tra le diverse tipologie distributive (Allegato C);

    4. la regolamentazione dello sviluppo della rete distributiva, attraverso le diverse combinazioni dell'offerta compatibile con ciascuno dei sottosistemi, tenuto anche conto della vocazione territoriale e commerciale dei luoghi, della loro fruizione da parte dei consumatori e della obbligatorieta' della tutela storico-ambientale;

    5. i principi, i criteri e le modalita' in base ai quali i Comuni, per...

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