L''avvio dell'attività imprenditoriale' tra diritto sostanziale e adempimenti amministrativi (la 'comunicazione unica per la nascita dell'impresa' nel c.d. decreto Bersani-bis in materia di 'liberalizzazioni')*
Autore | Vincenzo Donativi |
Pagine | 49-60 |
Vincenzo Donativi
L’“avvio dell’attività imprenditoriale” tra diritto sostanziale
e adempimenti amministrativi (la “comunicazione unica
per la nascita dell’impresa” nel c.d. decreto Bersani-bis
in materia di “liberalizzazioni”)*
S: 1. Oggetto e propositi dello studio: la “comunicazione unica” per la nascita dell’impresa e i suoi
rapporti con il tema dell’inizio dell’impresa e dell’acquisto della qualità di imprenditore. – 2. Inizio
dell’impresa (e acquisto della qualità di imprenditore) nella dottrina commercialistica. Le premesse.
– 3. “Atti di organizzazione” vs. “atti dell’organizzazione”. – 4. L’art. 9, d.l. n. 7/07, e la risposta ai
quesiti sollevati in apicibus. – 5. Le principali questioni applicative che si pongono nella prospettiva
del registro delle imprese.
1. L’argomento che forma oggetto del presente studio è quello dei rapporti tra
l’“avvio dell’attività imprenditoriale” (rectius, l’“inizio dell’impresa”), da un lato, e gli
adempimenti amministrativi che si sostanziano e sintetizzano nella c.d. “comunicazione
unica per la nascita dell’impresa” di cui all’art. 9 (specialmente commi 1 e 3) del d.l. 31
gennaio 2007, n. 7, recante «Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione
della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese», conver-
tito, con modicazioni, nella legge 2 aprile 2007, n. 40 (d’ora innanzi, anche semplice-
mente la “Comunicazione Unica”), dall’altro.
La norma, difatti, sotto la rubrica “Comunicazione unica per la nascita dell’impresa”,
prescrive che «Ai ni dell’avvio dell’attività d’impresa, l’interessato presenta all’ucio
del registro delle imprese, per via telematica o su supporto informatico, la comunicazio-
ne unica per gli adempimenti di cui al presente articolo» (art. 9, comma 1°), la quale,
oltre ad avere eetto a ni previdenziali, assistenziali e scali, nonché per l’ottenimento
del codice scale e della partita IVA, «vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti
amministrativi previsti per l’iscrizione al registro delle imprese […]» (art. 9, comma 2°).
A tal ne, è altresì stabilito che «L’ucio del registro delle imprese contestualmente rila-
scia la ricevuta, che costituisce titolo per l’immediato avvio dell’attività imprenditoriale,
ove sussistano i presupposti di legge, e dà notizia alle Amministrazioni competenti
dell’avvenuta presentazione della comunicazione unica» (art. 9, comma 3°).
* Il testo riproduce, con aggiornamenti e adattamenti, i contenuti della relazione svolta alla Convention
annuale dei conservatori del registro delle imprese, organizzata dall’Unioncamere e dalla Camera di Com-
mercio di Venezia e tenutasi a Venezia nei giorni 8 e 9 novembre 2007. Il tema è divenuto nel frattempo di
stringente attualità in quanto, dopo un lungo periodo di “sperimentazione” e talune proroghe, è ormai
previsto che, con decorrenza 1° aprile 2010, la nuova modalità di comunicazione divenga obbligatoria per
tutte le imprese.
Per una ricostruzione del tortuoso iter della normativa d’attuazione e delle proroghe si può utilmente con-
sultare il sito www.tuttocamere.it, a cura del dott. Claudio Venturi (alla sezione www.tuttocamere.it/modu-
les.php?name=Content&pa=showpage&pid=264).
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