L''avvio dell'attività imprenditoriale' tra diritto sostanziale e adempimenti amministrativi (la 'comunicazione unica per la nascita dell'impresa' nel c.d. decreto Bersani-bis in materia di 'liberalizzazioni')*

AutoreVincenzo Donativi
Pagine49-60
Vincenzo Donativi
L’“avvio dell’attività imprenditoriale” tra diritto sostanziale
e adempimenti amministrativi (la “comunicazione unica
per la nascita dell’impresa” nel c.d. decreto Bersani-bis
in materia di “liberalizzazioni”)*
S: 1. Oggetto e propositi dello studio: la “comunicazione unica” per la nascita dell’impresa e i suoi
rapporti con il tema dell’inizio dell’impresa e dell’acquisto della qualità di imprenditore. – 2. Inizio
dell’impresa (e acquisto della qualità di imprenditore) nella dottrina commercialistica. Le premesse.
– 3. “Atti di organizzazione” vs. “atti dell’organizzazione”. – 4. L’art. 9, d.l. n. 7/07, e la risposta ai
quesiti sollevati in apicibus. – 5. Le principali questioni applicative che si pongono nella prospettiva
del registro delle imprese.
1. L’argomento che forma oggetto del presente studio è quello dei rapporti tra
l’“avvio dell’attività imprenditoriale” (rectius, l’“inizio dell’impresa”), da un lato, e gli
adempimenti amministrativi che si sostanziano e sintetizzano nella c.d. “comunicazione
unica per la nascita dell’impresa” di cui all’art. 9 (specialmente commi 1 e 3) del d.l. 31
gennaio 2007, n. 7, recante «Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione
della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese», conver-
tito, con modicazioni, nella legge 2 aprile 2007, n. 40 (d’ora innanzi, anche semplice-
mente la “Comunicazione Unica”), dall’altro.
La norma, difatti, sotto la rubrica “Comunicazione unica per la nascita dell’impresa”,
prescrive che «Ai ni dell’avvio dell’attività d’impresa, l’interessato presenta all’ucio
del registro delle imprese, per via telematica o su supporto informatico, la comunicazio-
ne unica per gli adempimenti di cui al presente articolo» (art. 9, comma 1°), la quale,
oltre ad avere eetto a ni previdenziali, assistenziali e scali, nonché per l’ottenimento
del codice scale e della partita IVA, «vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti
amministrativi previsti per l’iscrizione al registro delle imprese […]» (art. 9, comma 2°).
A tal ne, è altresì stabilito che «L’ucio del registro delle imprese contestualmente rila-
scia la ricevuta, che costituisce titolo per l’immediato avvio dell’attività imprenditoriale,
ove sussistano i presupposti di legge, e dà notizia alle Amministrazioni competenti
dell’avvenuta presentazione della comunicazione unica» (art. 9, comma 3°).
* Il testo riproduce, con aggiornamenti e adattamenti, i contenuti della relazione svolta alla Convention
annuale dei conservatori del registro delle imprese, organizzata dall’Unioncamere e dalla Camera di Com-
mercio di Venezia e tenutasi a Venezia nei giorni 8 e 9 novembre 2007. Il tema è divenuto nel frattempo di
stringente attualità in quanto, dopo un lungo periodo di “sperimentazione” e talune proroghe, è ormai
previsto che, con decorrenza 1° aprile 2010, la nuova modalità di comunicazione divenga obbligatoria per
tutte le imprese.
Per una ricostruzione del tortuoso iter della normativa d’attuazione e delle proroghe si può utilmente con-
sultare il sito www.tuttocamere.it, a cura del dott. Claudio Venturi (alla sezione www.tuttocamere.it/modu-
les.php?name=Content&pa=showpage&pid=264).

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