Indennità di avviamento e locale adibito ad esposizione

AutoreMaurizio de Tilla
Pagine660-661

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Con la decisione in rassegnga la Corte di cassazione ha affermato che dopo un'iniziale contrapposizione di due orientamenti, per il primo dei quali l'indennità compete anche al conduttore di locali adibiti soltanto ad esposizione della merce con possibilità di accesso da parte del pubblico, sebbene le vendite vengano concluse in locali vicini, sempre che risulti accertato il reale ed obiettivo inserimento del locale nell'organizzazione aziendale e la sua rispondenza alle esigenze tipiche delle imprese, essendo così funzionale alla produttività aziendale e suscettibile di influire sul volume degli affari (Cass. 6 giugno 1994 n. 5471, in questa Rivista 1995, 109; Cass. 30 marzo 1992 n. 3862, in Giust. civ. 1993, 485, con nota di M. DE TILLA), si è consolidato il secondo orientamento secondo cui l'immobile utilizzato a locale di esposizione, in tanto può determinare l'esistenza del diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento in quanto si presta ad essere considerato come luogo aperto alla frequentazione diretta della generalità dei consumatori e, dunque, da sé solo in grado di esercitare un richiamo su tale generalità, in tal modo divenendo un collettore di clientela ed un fattore locale di avviamento senza che possa darsi rilievo al modo dell'organizzazione dell'attività del conduttore ed alla circostanza che questi abbia creato un vincolo di accessorietà funzionale tra l'immobile adibito a deposito ed esposizione e l'immobile destinato alla vendita.

La Corte Suprema ha, quindi, ritenuto di dover aderire a quest'ultimo prevalente orientamento.

In sede di commento si osserva che la questione decisa dalla Corte Suprema riguarda la rilevanza della destinazione data all'immobile locato per esposizione di merci in rapporto al diritto del conduttore all'indennità per la perdita dell'avviamento in caso di cessazione del rapporto di locazione (art. 34 della legge n. 392/78) ed alla prelazione in caso di trasferimento dell'immobile locato (art. 39 della medesima legge).

L'art. 35, anche in forza del disposto dell'art. 41 comma 2, esclude la spettanza dell'uno e dell'altro diritto nel caso di rapporti di locazione relativi ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attività che non comportino contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori: la norma è operante anche nel campo della disciplina transitoria in rapporto al parallelo istituto della indennità per l'avviamento commerciale regolato dall'art. 69 della legge...

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