DECRETO 8 giugno 2005 - Obblighi di comunicazione in materia di acquisto e scambio di autovetture di provenienza infracomunitaria

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 8 giugno 2005 Obblighi di comunicazione in materia di acquisto e scambio di autovetture di

provenienza infracomunitaria.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI di concerto con IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il quale reca disposizioni tributarie particolari in materia di scambi intracomunitari; Visto l'art. 53 del citato decreto legge n. 331 del 1993, in forza del quale i pubblici uffici che procedono all'immatricolazione cooperano con i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, tra l'altro, per il reperimento degli elementi utili al controllo sul corretto assolvimento degli obblighi fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto; Visto l'art. 1, comma 378, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale prescrive che i soggetti di imposta comunichino al Dipartimento dei trasporti terrestri i dati relativi all'acquisto di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi nuovi, provenienti da Stati dell'Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo; Visto l'art. 1, comma 379, della medesima legge n. 311 del 2004, il quale stabilisce che i contenuti e le modalita' delle comunicazioni di cui al comma 378 sono definiti con decreto del capo del Dipartimento dei trasporti terrestri e del direttore dell'Agenzia delle entrate; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358 e successive modifiche ed integrazioni, istitutivo dello ´Sportello telematico dell'automobilistaª;

Decreta

Art. 1.

  1. I soggetti operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni che, ai sensi dell'art. 38 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, effettuano acquisti di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi nuovi provenienti da Stati dell'Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo attraverso canali di importazione non ufficiali, comunicano al Dipartimento per i trasporti terrestri i dati riepilogativi dell'operazione secondo le disposizioni del presente decreto. La medesima comunicazione e' effettuata in caso di cessione intracomunitaria o di esportazione di veicoli gia' oggetto di acquisto intracomunitario non immatricolati.

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti non operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni. Tali soggetti...

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