Autotutela nel diritto penale. I rapporti tra legittima difesa ed uso legittimo delle armi. Compatibilità con la Cedu

AutoreFrancesca Zignani
Pagine1075-1084
1075
Rivista penale 12/2014
Dottrina
AutotutelA nel diritto
penAle. i rApporti trA
legittimA difesA ed uso
legittimo delle Armi.
CompAtibilità Con lA Cedu
di Francesca Zignani
SOMMARIO
1. Premessa. 2. Autotutela nell’ordinamento penale. 3. Legit-
tima difesa. 4. Uso legittimo delle armi. 5. Rapporti tra le
esimenti. 6. Compatibilità con i Principi Cedu.
1. Premessa
L’autotutela viene identif‌icata con la capacità di “au-
todifendersi” ovvero con il potere di “farsi giustizia da sé”
e, dunque, con la possibilità, per colui che ne è titolare,
di realizzare e/o difendere coattivamente i propri diritti o
interessi giuridicamente rilevanti, se oggetto di lesione.
L’eccezionalità dell’istituto sul piano dell’ordinamento
generale e dei suoi principi richiede qualche breve nota-
zione.
Nel diritto internazionale l’autotutela costituisce stru-
mento di uso ordinario per dirimere i conf‌litti e garantire
l’attuazione e l’effettività dell’ordinamento, in assenza di
autorità sovranazionali titolari di poteri di regolamenta-
zione e tutela delle situazioni giuridiche soggettive (1).
La violazione delle norme internazionali comporta,
pertanto, il ricorso da parte dello Stato leso a misure di au-
totutela quale, innanzitutto, la c.d. rappresaglia (def‌inita
anche “contromisura”), consistente in un comportamento
dello Stato di per sé illecito, ma giustif‌icato sul piano giu-
ridico come reazione all’illecito altrui. L’istituto descritto
rientra nell’alveo del c.d. diritto consuetudinario, che può
ben essere derogato dai singoli Stati mediante la stipula-
zione di trattati che vietino il ricorso a tali misure, ovvero
ne subordino l’adozione a particolari condizioni (2).
Nel sistema del diritto interno lo strumento dell’auto-
tutela assume una valenza del tutto peculiare nei rapporti
interprivati, stante il principio dell’assoluto monopolio
statale della giustizia (3). In linea di massima, infatti, il
privato, nel realizzare lo scopo di difendere i propri diritti,
non può invadere la sfera giuridica altrui, pena l’interven-
to dell’autorità giurisdizionale.
In ambito gius-privatistico l’autotutela viene identif‌i-
cata, dalla prevalente dottrina, non come espressione di
un potere unitario, bensì come un complesso di facoltà
tipizzate dalla legge ed attribuite, di volta in volta, a deter-
minate categorie di soggetti, per la difesa di un interesse
giuridico ad esse riferibile, oggetto di lesione o di mera
esposizione a pericolo.
Per esemplif‌icare si ponga mente al sequestro conven-
zionale (art. 1798 c.c.); al diritto di ritenzione della cosa
oggetto di pegno (art. 2794 c.c.); all’esercizio dell’azione
stragiudiziale dell’azione surrogatoria da parte del cre-
ditore (art. 2900 c.c.); o ancora, alla facoltà di una delle
parti del contratto di trattenere la caparra penitenziale a
seguito del recesso della controparte (art. 1386 c.c.); alla
risoluzione di diritto del contratto per mancato rispetto
delle clausole in esso previste (art. 1454 c.c.); l’eccezione
di inadempimento (art. 1460 c.c.); nel diritto del lavoro e
sindacale una forma di autotutela collettiva è costituita
dal diritto di sciopero.
L’autotutela privata si estrinseca in atti o comporta-
menti diretti a conservare inalterata la situazione esisten-
te e consolidata ovvero a ripristinare – nei casi consentiti
dalla legge – la situazione anteriore alla costituzione di un
determinato rapporto obbligatorio. Si tratta a ben vedere
di forme di autodifesa – con funzione preventiva o cautela-
re – che non sostituiscono la tutela giurisdizionale (4).
Le considerazioni che precedono non valgono per le
ipotesi di c.d. autotutela amministrativa, quella, cioè,
esercitata da un soggetto dotato di potestà pubblica. In tal
caso, aderendo alla def‌inizione fornita dalla migliore dot-
trina, l’autotutela può essere def‌inita quale capacità rico-
nosciuta dall’ordinamento all’amministrazione di riesami-
nare criticamente la propria attività, in vista dell’esigenza
di assicurare il più eff‌icace perseguimento dell’interesse
pubblico, ed eventualmente correggerla mediante l’annul-
lamento o la revoca di atti ritenuti illegittimi.
Le forme di autotutela nei rapporti interprivati possono
avere, invece, funzioni e caratteri diversi poiché vi sono
quelle in cui a) il carattere dell’autotutela è di tipo reat-
tivo in quanto il singolo, nelle vesti di creditore, reagisce
spontaneamente all’altrui fatto lesivo o pericoloso con un
comportamento attivo; quelle b) in cui il carattere è con-
servativo, di vigilanza e/o preventivo nei confronti della
minaccia di una lesione in relazione a fatti che non hanno
ancora trovato luogo, ma il cui accadimento è altamente

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