DELIBERAZIONE 18 aprile 2011 - Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneita'' dell''accordo aziendale concluso in data 21 e 22 febbraio 2006 dalla azienda AIR Autoservizi Irpini S.p.A. di Avellino con le segreterie provinciali di Avellino delle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL, UGL e FAISA CISAL (Pos. 23172). (Deliberazione n. 11/700...

LA COMMISSIONE

Su proposta del Commissario delegato per il settore, avv. prof. Nunzio Pinelli; Premesso:

che l'azienda AIR Autoservizi Irpini S.p.A. di Avellino e' un'azienda che svolge attivita' di trasporto pubblico locale nella provincia di Avellino;

che, in data 21 e 22 febbraio 2006, la AIR Autoservizi Irpini S.p.A. di Avellino con le Segreterie provinciali di Avellino delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL, UGL e FAISA CISAL sottoscrivevano un accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda;

che, con nota del 1° marzo 2006, prot. n. 02590/06, il testo del predetto accordo veniva inviato alla Commissione garanzia per la valutazione di idoneita';

che, con nota del 2 agosto 2007, prot. n. 634/RU, la Commissione trasmetteva il testo di tale accordo alle Associazioni degli utenti e dei consumatori per l'acquisizione del relativo parere ai sensi dell'art.13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni;

che, decorso il termine di 30 giorni, nessuna delle predette Associazioni esprimeva il proprio avviso in ordine al predetto accordo;

che, con nota del 27 settembre 2010, le Segreterie provinciali di Avellino delle Organizzazioni sindacali UILT UIL e FAISA CISAL, chiedevano alla Commissione e all'azienda AIR Autoservizi Irpini S.p.A. di Avellino un incontro atto a rivedere e riformulare, ove possibile, l'accordo sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero;

che, con nota del 4 ottobre 2010, prot. n. 12913/10, l'azienda AIR Autoservizi Irpini S.p.A. di Avellino faceva presente che il citato accordo era stato concordato con tutte le Organizzazioni sindacali costituite in azienda, rispecchiando i contenuti della regolamentazione provvisoria del settore, e che, pertanto non si ravvisavano particolari motivazioni per doverne rivedere il contenuto;

che, con nota del 10 novembre 2010, prot. n. 2193/RU, la Commissione convocava in audizione l'azienda e le Organizzazioni sindacali che avevano sottoscritto gli accordi in oggetto per il giorno 22 novembre 2010;

che, nel corso dell'audizione, le sigle sindacali presenti (UILTRASPORTI e FAISA CISAL) lamentavano che le 3, anziche' 2 (come di norma accade nella maggior parte delle aziende di trasporto pubblico locale) fasce orarie a suo tempo individuate nell'accordo AIR del 22 febbraio 2006, risultavano inadeguate in quanto non piu' rispondenti...

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