DECRETO 10 gennaio 2014, n. 30 - Regolamento recante modifiche alla disciplina dell'attivita' delle autoscuole e dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti e di istruttori di autoscuole. (14G00044)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, recante Nuovo codice della strada, ed in particolare gli articoli 116 e 123 concernenti, rispettivamente, le patenti per la guida dei veicoli a motore e l'attivita' di autoscuole;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida, ed in particolare l'articolo 28 concernente l'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di patenti, nonche' l'allegato II, lettera B, concernente i criteri minimi che devono essere soddisfatti dai veicoli impiegati per effettuare le prove di capacita' e comportamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2013, recante recepimento della direttiva 2012/36/UE concernente le patenti di guida;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali ed, in particolare, l'articolo 105, comma 3;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, recante la disciplina dell'attivita' delle autoscuole;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 30 gennaio 2013, recante "Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di categoria C1, C, D1 e D, anche speciali, C1E, CE, D1E e DE" ed in particolare l'articolo 6, comma 1, lettere b) e c);

Considerata la necessita' di adeguare la disciplina posta dal citato articolo 6 del decreto 17 maggio 1995, n. 317 alle nuove disposizioni in materia di cui al predetto allegato II, lettera B, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto di adeguare le ulteriori disposizioni del decreto 17 maggio 1995, n. 317, alle modifiche apportate all'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dal decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, nella misura strettamente necessaria a garantire la piena e coerente efficacia delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e successive modificazioni ed in un'ottica piu' coerente con la liberalizzazione del settore intervenuta ad opera del citato decreto-legge, rinviando ad un successivo decreto la disciplina degli ulteriori profili dell'attivita' di autoscuola;

Ritenuto altresi' di dettare nuove disposizioni transitorie in materia di disciplina dell'attivita' delle autoscuole, al fine di definire regimi transitori pregressi di cui all'articolo 14 del decreto 17 maggio 1995, n. 317;

Visto, infine, il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 gennaio 2011, n. 17, concernente il regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti e di istruttori di autoscuola;

Ritenuto di modificare gli articoli 4 e 10 del sopracitato decreto 26 gennaio 2011, n. 17, relativi alla formazione periodica degli insegnanti e degli istruttori ed alla estensione dell'abilitazione;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, rep. Atti n. 81/CU del 24 luglio 2013, condizionato all'accoglimento della richiesta delle Regioni di eliminare all'articolo 11, comma 1, la lett. b) concernente la soppressione, all'articolo 2, comma 2, del decreto 26 gennaio 2011, n. 17, della previsione di «soggetto autorizzato» a svolgere il corso di formazione iniziale;

Considerato che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha ritenuto di poter accogliere la richiesta formulata dalle Regioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 26 settembre 2013;

Ritenuto di non poter accogliere l'invito contenuto nel parere del Consiglio di Stato di considerare l'ipotesi di stabilire, all'articolo 11, comma 1, lett. b), un limite ragionevole alla durata della sospensione in quanto si ritiene opportuno che, nelle more dell'eventuale inottemperanza dell'obbligo di formazione periodica, la validita' dell'abilitazione di insegnante e di istruttore resti sospesa, risolvendosi un'eventuale decadenza dalla stessa in una misura eccessiva rispetto all'effettiva capacita' di recupero ed aggiornamento dei requisiti professionali, a seguito della frequenza di un corso di formazione periodica ancorche' tardiva;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la nota del 19 novembre 2013 con cui lo schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri;

Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche agli articoli 1 e 2 del decreto 17 maggio 1995, n. 317 1. All'articolo 1 del decreto 17 maggio 1995, n. 317, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica, le parole: «e limitazione numerica» sono soppresse;

  1. nel comma 1, dopo le parole: «per il rilascio delle patenti» sono inserite le seguenti: «e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale». 2. All'articolo 2, comma 1, del decreto 17 maggio 1995, n. 317, le parole: «per ottenere l'autorizzazione all'esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «per avviare l'esercizio». Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: Si riporta il testo dell'articolo 116 e dell'art. 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada): «Art. 116. (Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore). - 1. Non si possono guidare ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli senza aver conseguito la patente di guida ed, ove richieste, le abilitazioni professionali. Tali documenti sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici a soggetti che hanno la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis. 2. Per sostenere gli esami di idoneita' per la patente di guida occorre presentare apposita domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei medici di cui all'articolo 119, dei comuni, delle autoscuole di cui all'articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264. 3. La patente di guida, conforme al modello UE, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli per ciascuna di esse indicati: a) AM: 1) ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con velocita' massima di costruzione non superiore a 45 km/h, la cui cilindrata e' inferiore o uguale a 50 cm³ se a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;

    2) veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocita' massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati da un motore, la cui cilindrata e' inferiore o uguale a 50 cm³ se ad accensione comandata, oppure la cui potenza massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4kW per i motori elettrici;

    3) quadricicli leggeri la cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocita' massima per costruzione e' inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore e' inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata;

    o la cui potenza massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna;

    o la cui potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;

  2. A1: 1) motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg;

    2) tricicli di potenza non superiore a 15 kW;

  3. A2: motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima;

  4. A: 1) motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o aventi una velocita' massima per costruzione superiore a 45 km/h;

    2) tricicli di potenza superiore a 15 kW, fermo restando quanto previsto dall'articolo 115, comma 1, lettera e), numero 1);

  5. B1: quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a), numero 3), la cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di...

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