LEGGE 20 luglio 2011, n. 17 - Disciplina in materia di autorizzazioni all'insediamento dell'esercizio cinematografico.
(Pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 29 luglio 2011) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Principi 1. La regione, nell'esercizio delle proprie funzioni amministrative, provvede ad una razionale distribuzione delle sale ed arene cinematografiche, garantendone una diffusione capillare e tecnologicamente avanzata sull'intero territorio, valorizzando la funzione sociale dell'esercizio cinematografico ed il carattere di importante strumento di crescita economica e sociale, nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 1 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 16, anche facendo ricorso a risorse nazionali e comunitarie.
Art. 2
Definizioni 1. Per le finalita' della presente legge, si intende:
a) per sala cinematografica, uno spazio chiuso dotato di uno schermo e di adeguate attrezzature tecniche, destinato a pubblico spettacolo cinematografico;
b) per cinema-teatro, lo spazio chiuso di cui alla lettera a) dotato anche di palcoscenico attrezzato, destinato alle rappresentazioni teatrali di qualunque genere;
c) per multisala, l'insieme di due o piu' sale cinematografiche, adibite a programmazioni multiple, realizzate in un medesimo immobile e tra loro comunicanti;
d) per cinema ambulante, l'esercizio commerciale di proiezioni cinematografiche attuate con l'impiego di attrezzature mobili installabili in luoghi chiusi o all'aperto;
e) per arena, il cinema all'aperto, funzionante esclusivamente in un periodo circoscritto, allestito su un'area delimitata e appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche;
f) per cinecircolo, il luogo a carattere associativo, in regola con la normativa di carattere igienico-sanitaria e di sicurezza, destinato ad attivita' cinematografiche;
g) per realizzazione, la costruzione di nuove strutture con conseguente zonizzazione dell'area relativa, ovvero gli interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione;
h) per trasformazione ed adattamento, la modifica di strutture, al fine di renderle idonee allo svolgimento di opere cinematografiche;
i) per ristrutturazione, l'adeguamento strutturale o funzionale di strutture gia' adibite all'esercizio dell'attivita' cinematografica;
l) per ampliamento, l'aumento dei posti di un esercizio cinematografico in attivita'.
Art. 3
Obiettivi generali 1. Per le finalita' di cui all'art. 1, la regione promuove lo sviluppo e la riqualificazione degli esercizi cinematografici perseguendo i seguenti obiettivi:
a) individuazione ed inserimento degli esercizi, previa valutazione delle specifiche esigenze socio-culturali del contesto territoriale di riferimento e sotto il profilo del sistema di infrastrutture e servizi alla mobilita' presenti;
b) diffusione e potenziamento dell'offerta di esercizi in aree periferiche o particolarmente svantaggiate, contribuendo alla loro riqualificazione ed aumentandone la vivibilita' e la sicurezza;
c) favorire la presenza di esercizi nei centri storici salvaguardando l'integrita'...
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