Autorizzazione alla rinuncia del credito IVA (art. 35 R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alMarzo 2008

Page 125

Al comitato 1 dei creditori al fallimento . . . n. . . .

Il sottoscritto curatore . . .

Premesso che il fallimento Ë creditore verso l'erario della somma di euro . . . per iva; essendo stato approvato il conto della gestione.

Chiede al comitato dei creditori di essere autorizzato a rinunciare al suddetto credito, non essendo giustificabile procrastinare la chiusura del fallimento in attesa del suddetto rimborso.

. . ., . . .

Con ossequio.

Il curatore . . .

Allegati: documentazione del parere favorevole del comitato dei creditori.

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[1] Le modifiche apportate all'articolo 35 L.F. come sostituito dal D.L.vo 9 gennaio 2006, n. 5, in ossequio ai principi contenuti nella legge di delega, spostano dal giudice delegato al comitato dei creditori il potere di autorizzare gli atti di straordinaria amministrazione del curatore ivi previsti (riduzioni di crediti, transazioni, i compromessi etc.). Il giudice delegato, tuttavia, deve essere...

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