DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 luglio 2012 - Autorizzazione ad assumere unita'' di personale in favore di vari Enti di ricerca, ai sensi dell''articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni - INGV ed altri. (12A11113)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) ed in particolare l'art. 1, comma 47, che disciplina la mobilita' tra amministrazioni in regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 643, della predetta legge;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ed in particolare l'art. 66 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina il turn-over delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali, degli enti pubblici non economici, compresi gli enti di ricerca e gli enti pubblici di cui all'art. 70 del d.lgs n. 165 del 2001;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini»;

Visto il citato decreto-legge n. 112 del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 66, comma 14, il quale prevede che «Per il quadriennio 2011-2014 gli enti di ricerca possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purche' entro il limite del 20 per cento delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente. La predetta facolta' assunzionale e' fissata nella misura del 50 per cento per l'anno 2015 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2016»;

Visto il comma 11, dell'art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 secondo cui qualora per ciascun ente le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute nell'anno precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori all'unita', le quote non utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento dell'unita';

Visto l'art. 12, comma 3, 2° capoverso, del decreto-legge del 31 dicembre 2007, n. 248 convertito con modifiche ed integrazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 il quale prevede che a decorrere dall'anno 2008, le disposizioni sulle modalita' di autorizzazione ad assumere di cui all'art. 1, comma 536, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche agli enti di ricerca pubblici di cui all'art. 1, comma 643, della medesima legge;

Visto l'art. 1, comma 536, della predetta legge n. 296 del 2006, il quale prevede che le assunzioni sono autorizzate secondo le modalita' di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e dei relativi oneri;

Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che, pertanto, diventa lo strumento per autorizzare le assunzioni degli enti di ricerca;

Visto l'art. 35, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 27 febbraio 2009, n. 14, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti» che stabilisce che «Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita' applicative delle disposizioni di cui al comma 14 dell' art. 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 2 del presente articolo, intese a chiarire che, al fine di garantire omogeneita' di computo delle retribuzioni del personale cessato e di quello neo assunto, nella definizione delle economie delle cessazioni non si tiene conto del maturato economico»;

Visto il comma 2-bis, dell'art. 9, del decreto-legge n. 78 del 2010 il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di...

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