DECRETO 16 febbraio 2012 - Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate. (12A02134)

IL MINISTRO

DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il Regolamento CE n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, in particolare l'articolo 1, comma 1047, che demanda le funzioni statali di vigilanza sull'attivita' di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni Agroalimentari di qualita' registrata all'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualita' dei Prodotti Agroalimentari del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

Visto il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;

Visto il Regolamento n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220 recante modalita' di attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico, in particolare l'art. 4, comma 2 in cui e' definito che la vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati e' esercitata dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e dalle regioni e province autonome, per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari e sue disposizioni applicative;

Visto il Regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alle specialita' tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998 n. 128 come sostituito dalla Legge 21 dicembre 1999, n. 526, art. 14, che prevede che la vigilanza sulle strutture autorizzate/designate per il controllo sui prodotti aventi denominazione di origine protetta (D.O.P.), Indicazione geografica protetta (I.G.P.) o un'attestazione di specificita' (S.T.G.), sia esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle Regioni o Province autonome per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza;

Visto il Decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297 recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il Decreto ministeriale 1 dicembre 2005 relativo alle disposizioni procedurali in applicazione del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;

Visto il Regolamento (CE) n. 1825/2000 della Commissione del 25 agosto 2000 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;

Visto il Decreto ministeriale 30 agosto 2000 recante indicazione e modalita' applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000, in particolare l'articolo 15 in cui viene definito che la vigilanza sulla corretta applicazione della normativa relativa all'etichettatura delle carni bovine, ferme restando le competenze in materia igienico-sanitaria attribuite al Servizio sanitario nazionale, viene svolta dal Ministero delle politiche agricole e forestali quale «Autorita' competente» in collaborazione con le regioni e province autonome;

Visto il Decreto ministeriale 25 febbraio 2005 relativo alle linee guida per i controlli sull'etichettatura delle carni bovine;

Visto il Decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58 recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei Regolamenti (CE) nn. 1760 e 1825 del 2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, nonche' all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, ed in particolare l'art. 9 ove e' previsto che le regioni e le province autonome provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, all'accertamento delle violazioni amministrative ed alla irrogazione delle...

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