LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2010, n. 12 - Modifiche alla l.r. 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e alla l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»).

(Pubblicata nel 2° S.O. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 8 del 26 febbraio 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifiche alla rubrica del titolo II della parte II, all'art. 55 e inserimento dell'art. 55-bis alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 'Legge per il governo del territorio' 1. Al titolo II della parte II della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) sono apportate seguenti modifiche:

  1. la rubrica del titolo e' sostituita dalla seguente:

    'Titolo II Norme per il governo delle acque e per la difesa del suolo nei sottobacini idrografici della Regione Lombardia -Prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici';

  2. l'art. 55 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 55 (Attivita' regionali per il governo delle acque, la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi geologici,idrogeologici e sismici) 1. La Regione riconosce la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse naturali e il riassetto idraulico ed idrogeologico quali attivita' strategiche per il governo del territorio, al fine di garantire la sostenibilita' dello sviluppo e l'attrattivita' del territorio regionale. Tali attivita' sono eserci¬tate per le finalita' e nel rispetto delle competenze di cui all'art. 53 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

    1. L'azione regionale in materia di tutela ed uso delle acque e di difesa del suolo, di gestione del demanio idrico e di riassetto idraulico ed idrogeologico del territorio persegue i seguenti obiettivi, in conformita' con le politiche europee e statali:

  3. promuovere un'efficace attivita' di regolazione e orientamento degli usi e della gestione del territorio per l'equilibrata composizione della molteplicita' degli interessi presenti;

  4. prevenire i fenomeni di degrado delle acque e di dissesto idraulico e idrogeologico perseguendo un modello insediativo sostenibile, come definito dagli strumenti di pianificazione territoriale di cui alla presente legge e dagli strumenti di pianificazione di bacino vigenti;

  5. promuovere le misure specifiche e gli interventi necessari al riequilibrio idraulico ed idrogeologico del territorio, in conformita' con i contenuti del piano di bacino distrettuale e dei piani di assetto idrogeologico, di cui al d.lgs. 152/2006, per garantire la sicurezza delle popolazioni e degli insediamenti rispetto ai fenomeni di degrado delle acque e di dissesto idraulico ed idrogeologico che interessano i centri e nuclei abitati, le attivita' produttive, le infrastrutture al servizio del territorio e per contribuire alla tutela e salvaguardia dei paesaggi fluviali, anche attraverso eventuali misure di compensazione territoriale per le opere di rilevanza regionale che comportano impatti territoriali significativi;

  6. promuovere la manutenzione degli alvei fluviali, delleopere necessarie a garantire la mitigazione dei rischi idraulico ed...

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