DECRETO 29 luglio 2011 - Modifica all''articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa in data 28 marzo 2003, recante Regolamento di autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali. (11A10957)

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 28 marzo 2003, recante «Regolamento di autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2003, n. 89;

Vista la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa in data 15 aprile 2011 con cui e' stato modificato l'art. 1 del predetto regolamento;

Emana:

La modifica dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa in data 28 marzo 2003 nei termini seguenti:

Art. 1

  1. All'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa 28 marzo 2003, sono aggiunti i seguenti commi:

    3. Il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa stabilisce i criteri oggettivi di determinazione dell'indennita' di funzione onnicomprensiva spettante ai suoi componenti ed agli addetti agli organi centrali della Giustizia amministrativa, assicurando la coerenza del quadro complessivo dei compensi previsti, nonche' la compatibilita' degli stessi con le disponibilita' di bilancio.

    4. Il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa definisce, nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, l'importo dell'indennita' di funzione onnicomprensiva spettante ai suoi componenti, al Segretario del Consiglio di presidenza e ai magistrati ad esso addetti, ai componenti dell'Ufficio studi, massimario e formazione e del Comitato di indirizzo scientifico ed organizzativo, nonche' ai magistrati addetti al Servizio centrale per l'informatica e le tecnologie di comunicazione, in sostituzione di ogni altra utilita' economica corrisposta a titolo di partecipazione a sedute, di attivita' istruttoria, di studio, di ricerca. Restano salvi il trattamento retributivo di servizio e il trattamento di missione secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni.

    5. Il Presidente del Consiglio di Stato, in attuazione dei criteri di cui al comma 3, sentito il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa. determina l'importo dell'indennita' onnicomprensiva spettante ai componenti ed ai magistrati addetti del Segretariato generale, in sostituzione di ogni altra utilita' economica corrisposta a titolo di partecipazione a sedute, di attivita' istruttoria, di studio, di ricerca, informando il Consiglio di Presidenza dei provvedimenti adottati

    .

    Art. 2

    ...

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