LEGGE REGIONALE 28 giugno 2011, n. 16 - Ulteriori modifiche e integrazioni alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria) e alla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 11 del 29 giugno 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifica all'art. 4 della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria) 1. Dopo il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 25/2006 e successive modificazioni ed integrazioni sono inseriti i seguenti:

'3-bis. Il logo identificativo del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria riproduce il medesimo disegno del sigillo, di cui all'Allegato A alla presente legge. L'uso del logo dell'Assemblea e' disciplinato con regolamento dell'Ufficio di Presidenza.

3-ter. L'uso dei simboli dell'Assemblea Legislativa e' escluso per ogni soggetto non inserito direttamente nella struttura organizzativa dell'Ente. L'Ufficio di Presidenza puo' concedere l'uso del logo a soggetti promotori o organizzatori di manifestazioni o iniziative per le quali e' stato richiesto il patrocinio.'.

Art. 2

Modifiche all'art. 8-bis della legge regionale 25/2006

  1. Il comma 2 dell'art. 8-bis della legge regionale 25/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente:

    '2. Ai sensi degli articoli 2, punto 4, e 3 della legge 6 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario), la spesa per il personale del Consiglio e' consentita nel limite massimo desumibile dalla copertura della dotazione organica vigente, di cui all'Allegato B alla presente legge, determinata in relazione ai costi derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro. Tale spesa e' consentita in relazione alle esigenze di autonomia dell'Assemblea Legislativa, per la IX legislatura, tenuto anche conto di quanto disposto dalle leggi regionali 24 gennaio 2001, n. 5 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni) e successive modificazioni ed integrazioni e 1° febbraio 2011, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali).'.

  2. Il secondo periodo del comma 4 dell'art. 8-bis della legge regionale 25/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente:

    'Per gli anni 2011, 2012 e 2013, al fine di concorrere, nell'ambito regionale, agli adempimenti di cui all'art. 14, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di...

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