ACCORDO 29 marzo 2007 - Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in ordine al Piano nazionale alcol e salute. (Rep. atti n. 68/CSR).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 29 marzo 2007:

visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che attribuisce a questa Conferenza la facolta' di sancire accordi tra Governo, regioni e province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune;

vista la legge 30 marzo 2001, n. 125 «Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati» la quale prevede una serie di adempimenti finalizzati alla prevenzione, cura e reinserimento sociale degli alcolcodipendenti, di competenza sia delle amministrazioni centrali sia delle regioni e delle province autonome;

vista la prima stesura della proposta di Piano nazionale in oggetto, pervenuta dal Ministero della salute con nota del 6 dicembre 2004 ed esaminata in sede tecnica il 13 dicembre 2004;

considerato che la regione Toscana, coordinatrice della commissione salute, con nota del 2 settembre 2005, ha formalizzato le modifiche apportate dal coordinamento tecnico delle regioni alla proposta di Piano Nazionale;

considerato che la predetta proposta di Piano e' stata esaminata dalla Consulta nazionale sull'alcol e i problemi correlati, presso il Ministero delle politiche sociali, nella seduta del 12 dicembre 2005;

vista la nota in data 8 novembre 2006, con la quale il Ministero della salute ha inviato una nuova stesura dello schema di Piano nazionale alcol e salute, che recepisce le osservazioni delle regioni e della Consulta nazionale alcol;

considerato che nel corso della riunione tecnica del 20 novembre 2006, le regioni hanno presentato un documento concernente osservazioni sullo schema in esame;

vista la nota in data 6 dicembre 2006, con la quale il Ministero della salute, a seguito delle osservazioni formulate dalle regioni nel citato incontro tecnico del 20 novembre 2006, ha trasmesso una nuova stesura dello schema di accordo di cui trattasi che contempla un'insieme di strategie e azioni di prevenzione e di contenimento del danno alcolcorrelato, da realizzarsi in collaborazione tra Stato e regioni e province autonome, finalizzate alla puntuale attuazione della predetta legge 30 marzo 2001, n. 125;

considerato che la regione Toscana, coordinatrice interregionale in sanita', con nota del 29 gennaio 2007, ha comunicato il parere favorevole ed ha chiesto di espungere la parte relativa al «Regime transitorio»;

vista la nota in data 5 febbraio 2007, con la quale il Ministero della salute ha inviato la definitiva stesura della proposta di accordo che recepisce quanto da ultimo richiesto dalle regioni;

considerato che, su quest'ultimo testo, la regione Toscana, Coordinatrice interregionale in sanita', con nota del 2 marzo u.s., ha comunicato il parere tecnico favorevole;

acquisito, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

Sancisce accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nei termini di seguito riportati.

Riferimenti normativi.

Quest'ultimo decennio ha visto un notevole incremento di atti normativi e programmatici di ambito nazionale e internazionale relativi alle problematiche alcologiche, che possono costituire una solida base per l'implementazione di adeguati interventi ai bisogni emergenti nelle varie realta' territoriali del Paese in relazione ai problemi alcolcorrelati.

L'accordo Stato/regioni del 21 gennaio 1999 ha inserito il coordinamento delle attivita' relative all'alcoldipendenza nell'ambito delle attivita' dei Dipartimenti per le dipendenze delle aziende U.S.L., vincolando ad assicurare per i problemi alcolcorrelati l'erogazione di interventi interdisciplinari integrati e la disponibilita' di risorse adeguate alla complessita' dei problemi.

La legge 18 febbraio 1999, n. 45, ha esteso i finanziamenti del Fondo nazionale per la lotta alla droga presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri anche a progetti regionali e nazionali in materia di «alcoldipendenza correlata».

Il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, ha previsto espressamente, all'art. 3-septies, comma 4, la collocazione della dipendenza da alcol nell'ambito delle aree cui attengono prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria, da assicurarsi da parte delle aziende sanitarie in quanto comprese nei livelli essenziali di assistenza.

L'atto di intesa Stato-regioni del 5 agosto 1999, determinando i requisiti minimi standard per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento degli enti e delle associazioni private che operano nel campo della prevenzione, cura e riabilitazione delle persone dipendenti da sostanze di abuso, costituisce evidentemente una regolamentazione anche degli enti operanti nel settore della dipendenza da alcol.

La legge 30 marzo 2001, n. 125 «Legge quadro in materia di alcol e problemi alcolcorrelati» prevede un insieme di adempimenti finalizzati alla prevenzione, cura e reinserimento sociale degli alcoldipendenti, di competenza sia delle Amministrazioni centrali, e in particolare salute e solidarieta' sociale, che delle amministrazioni regionali.

La legge prevede in particolare uno stanziamento di fondi per il monitoraggio dei dati relativi all'abuso di alcol e ai problemi alcolcorrelati (Euro 516.457,00 annue dal 2001) e per le azioni di informazione e di prevenzione negli ambienti scolastici, militari, penitenziari, di aggregazione giovanile (Euro 1.032.914 annue dal 2001), assegnati al Ministero della salute. E' previsto altresi' uno stanziamento di fondi al Ministero dell'interno ai fini dell'intensificazione dei controlli sulla guida.

Nel Piano sanitario nazionale 1998-2000 la riduzione dei consumi e degli abusi di alcol e' stata assunta quale specifico obiettivo da conseguire tramite un insieme di azioni finalizzate alla acquisizione di stili di vita piu' compatibili col mantenimento di un buon livello di salute da parte della popolazione.

Il Piano sanitario nazionale 2003-2005, confermando tra gli strumenti fondamentali di prevenzione l'adozione di stili di vita sani, configura la prevenzione dell'abuso alcolico, e in particolare di quello giovanile, quale specifica tematica da inserire nei programmi di abbattimento dell'uso e abuso di sostanze. In tal modo il Piano sanitario pone le premesse per l'attuazione nel nostro Paese dei due piu' recenti, sottoindicati provvedimenti sanitari dell'Unione europea in materia alcologica:

raccomandazione del Consiglio «Consumo di bevande alcoliche da parte di bambini e adolescenti», approvata dal Consiglio dell'U.E. nel giugno 2001, finalizzata alla protezione delle giovani generazioni dal rischio rappresentato dai nuovi modelli di consumo. Con essa il Consiglio invita gli Stati ad esprimere un particolare impegno, nel quadro delle misure da adottare in relazione al problema dei giovani e l'alcol, in due settori principali:

quello attinente agli interventi di formazione/sensibilizzazione/promozione della salute/prevenzione, da attuarsi anche tramite gli strumenti individuati dalla ricerca finalizzata e la partecipazione dei giovani alle attivita' di politica sanitaria che li riguardano;

quello attinente agli interventi sulla promozione, commercializzazione e vendita delle bevande, da attuarsi tramite la cooperazione con i settori economici interessati;

conclusioni del Consiglio su una strategia comunitaria per la riduzione dei danni alcolcorrelati, anch'esse approvate dal Consiglio dell'U.E. nel giugno 2001, in cui la Commissione e' invitata a studiare la possibilita' di sostenere una strategia comunitaria globale volta a ridurre il danno alcolcorrelato, a completamento delle politiche nazionali e per l'avvio di un piano per le diverse azioni.

Nel documento si prende atto che il consumo di alcol e' uno degli elementi determinanti per la salute nell'Unione europea, e vengono a tale proposito proposte strategie di ampio respiro, che includano misure da adottarsi anche in settori diversi da quelli di sanita' pubblica, quali la ricerca, la tassazione, i consumi, la salvaguardia del consumatore, i trasporti, la pubblicita', il commercio, la sponsorizzazione. Adottando quali fondamentali punti di riferimento il Piano di azione europeo per l'alcol promosso dall'O.M.S. per gli anni 2000-2005 (III fase), il documento O.M.S. «Framework from Alcohol Policy in the European Region», la risoluzione WHA 58.26 del'O.M.S. «Public health problem caused by harmful use of alcohol» nonche' la dichiarazione di Stoccolma sui giovani e l'alcol, viene in particolare indicata la necessita' di basare le strategie e le azioni sullo sviluppo di sistemi informativi e di monitoraggio relativi ai consumi alcolici, ai danni alcolcorrelati, alle politiche e alla loro efficacia in ambito comunitario.

Razionale.

Il consumo di alcol e' uno degli elementi determinanti per la salute di una popolazione ed e' ormai evidente a livello scientifico la correlazione tra l'elevato consumo di alcol e l'aumento del rischio di morbilita' e disabilita' psicofisica nonche' di mortalita' per alcune cause.

L'Italia e' un Paese in cui il consumo di bevande alcoliche, e in particolare di vino, fa parte di una radicata tradizione culturale e l'assunzione moderata di alcol e' una consuetudine alimentare molto diffusa. Negli ultimi anni si stanno inoltre diffondendo, soprattutto tra i giovani, modelli di consumo importati dai Paesi del nord Europa che comportano notevoli variazioni nella quantita' e qualita' dei consumi, con un progressivo passaggio da un bere incentrato sul consumo di vino o bevande a bassa gradazione alcolica, a completamento dei pasti, a un bere al di fuori dei pasti, talvolta in sostituzione degli stessi, e in occasioni ricreazionali, con uso di bevande ad alto contenuto alcolico e in quantita' spesso eccessive. In queste condizioni l'alcol diviene un possibile facilitatore al consumo di...

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