Circ. (Ag. entr.) 8 novembre 2011, Prot. n. 160452. Tasse automobilistiche Addizionale erariale - Decreto- legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2011, n. 111, Art. 23 comma 21. Chiarimenti

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IX
Circ. (Ag. entr.) 8 novembre 2011, Prot. n. 160452. Tasse
automobilistiche Addizionale erariale - Decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito con modif‌icazioni dalla
legge 17 luglio 2011, n. 111, Art. 23 comma 21. Chia-
rimenti.
Premessa
Con l’articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, recante “Disposizioni urgenti per la stabiliz-
zazione f‌inanziaria” (di seguito decreto legge) convertito
con modif‌icazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è stata
introdotta un’addizionale erariale alla tassa automobili-
stica, pari a dieci euro per ogni kilowatt di potenza del vei-
colo superiore a duecentoventicinque kilowatt, da versare
alle entrate del bilancio dello Stato. Con provvedimento
del Ministero dell’Economia, emanato d’intesa con il Di-
rettore dell’Agenzia delle Entrate il 7 ottobre 2011 sono
state def‌inite le modalità e i termini di pagamento dell’ad-
dizionale erariale che deve essere versata tramite Modello
F24 - Versamenti con elementi identif‌icativi - utilizzando
gli appositi codici tributo def‌initi con la risoluzione 20
ottobre 2011, n. 101.
Con la presente circolare si forniscono alcuni chiari-
menti in ordine all’applicazione dell’addizionale erariale
alla tassa automobilistica ed alle relative modalità di pa-
gamento.
1. Applicazione dell’addizionale erariale
Sono tenuti al pagamento dell’addizionale erariale alla
tassa automobilistica i soggetti che, a partire dalla data
di entrata in vigore del decreto-legge (6 luglio 2011), ri-
sultino proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di
riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione
f‌inanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto
promiscuo di persone e cose con potenza superiore a due-
centoventicinque chilowatt.
Ai f‌ini dell’applicazione del nuovo tributo, si precisa
che lo stesso, che ha natura di addizionale ad un tributo
principale (tassa automobilistica) è dovuto solo 4 qualora,
nel periodo che decorre dal 6 luglio 2011, risulti realizzato
il presupposto di applicazione della tassa automobilistica.
In linea generale, pertanto, l’imposta è dovuta in rela-
zione a tutti i veicoli che a partire dal 6 luglio 2011, risulti-
no iscritti nel pubblico registro automobilistico.
Si precisa al riguardo che trovano applicazione anche
con riferimento all’addizionale erariale i chiarimenti già
forniti da questa amministrazione con la circolare 11
maggio 1998, n. 122 con la quale è stato precisato che la
tassa automobilistica non è dovuta qualora la cessazione
del diritto di proprietà, del possesso o della disponibilità
del veicolo iscritto al PRA venga attestata da idonea docu-
mentazione avente data certa anteriore al 6 luglio.
A titolo esemplif‌icativo, l’addizionale erariale non è,
quindi, dovuta qualora in data 5 luglio 2011, il proprietario
abbia proceduto alla vendita del veicolo tramite la stipula
di un atto pubblico o di una scrittura privata con f‌irme
autenticate.
Tenuto conto del rapporto di complementarietà che
lega l’addizionale alle tasse automobilistiche si precisa,
altresì, che l’addizionale erariale non risulta dovuta nei
casi in cui il veicolo possa fruire del regime di esenzione
dal pagamento della tassa automobilista.
Trovano, quindi, applicazione anche ai f‌ini dell’addi-
zionale erariale, ad esempio, le esenzioni dal pagamento
delle tasse automobilistiche disposte dall’art. 17 del DPR
5 febbraio 1953, n. 39 (Testo Unico delle leggi sulle tas-
se automobilistiche), tra le quali si ricordano l’esenzione
spettante per gli autoveicoli del Presidente della Repub-
blica e quelle per i veicoli in dotazione dei corpi armati
dello Stato.
Si ricorda, altresì, sempre a titolo esemplif‌icativo,
l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica
disposta dall’articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n.
342, per i veicoli storici. Anche in relazione a detti veicoli
non risulta, dunque, dovuta l’addizionale erariale.
Analogamente a quanto disposto per la tassa automo-
bilistica, la nuova addizionale non è, inoltre, dovuta per le
autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo
di persone consegnati, per la rivendita, alle imprese auto-
rizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi
in quanto per tali veicoli opera il regime di interruzione
dell’obbligo di corrispondere la tassa automobilistica (art.
per il periodo di interruzione dal pagamento della tassa
automobilistica, anche l’addizionale erariale non dovrà es-
sere corrisposta e ritornerà dovuta al termine del periodo
di interruzione, secondo le regole previste per i veicoli di
nuova immatricolazione.
Non trovano, invece, applicazione ai f‌ini dell’addizio-
nale erariale le riduzioni dal pagamento delle tasse auto-
mobilistiche.
A titolo esemplif‌icativo, si ricorda che il DPR 5 febbraio
1953, n. 39 prevede alcune riduzioni della tassa automo-
bilistica, tra le quali si ricordano quelle spettanti per le
autovetture da noleggio di rimessa e per le autovetture
adibite al servizio pubblico da piazza.
In assenza di specif‌ica previsione normativa, si ritiene
che dette riduzioni, così come le altre riduzioni dalle tas-
se automobilistiche previste sia dalle norme statali che
regionali, non possano trovare applicazione ai f‌ini dell’ad-
dizionale erariale in commento.
2. Modalità e termini di pagamento
Come chiarito, sono tenuti al pagamento dell’addizio-
nale erariale alla tassa automobilistica i soggetti che, a
partire dalla data di entrata in vigore del decreto legge ( 6
luglio 2011), risultino proprietari, usufruttuari, acquirenti
con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo
di locazione f‌inanziaria di autovetture e di autoveicoli per
il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza supe-
riore a duecentoventicinque chilowatt.
CIRCOLARI
1/2012 Arch. giur. circ. e sin. strad.

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