L' «Automa infortunistico»: un esperimento di consulenza giurìdica automatica

AutoreElio Fameli
CaricaRicercatore aggiunto presso l'Istituto per la documentazione giuridica di Firenze
Pagine1-50

    Alla stesura del presente articolo hanno dato un particolare contributo - fornendo elaborati, dati» idee e suggerimenti - Algimiro Fusaro (magistrato di Corte d'appello presso il Tribunale di Firenze) per i paragrafi 2 e 4, Alberto Innocenti (laureando presso la Facoltà di matematica dell'Università di Firenze) per il paragrafo 5 e Giovanni Marcilo (assistente ordinario presso l'Istituto di medicina legale e delle assicurazioni dell'Università di Firenze) per il paragrafo 3.


    Per i contributi dati alla ricerca da Àlgimiro Fusaro, Alberto innocenti e Giovanni Marcilo, in collaborazione cogli altri membri del gruppo (Carlo Biagioli» Mario Cero-folini, Gabrielli Martinetti e Piero Spinosa), confronto la nota 2.


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@1. Impostazione generale e caratteristiche fondamentali del sistema; rilievi comparativi.

L'avvio a un programma di ricerca volto a realizzare forme di consulenza giuridica automatica può, almeno in astratto, ricollegarsi a considerazioni motivazionali d'ordine tra loro eterogeneo: da un lato, infatti, è avvertita l'esigenza di sondare prudentemente le possibilità applicale dell'elaboratore elettronico nel diritto al dì là della mera documentazione e del conseguente ricorso alle tecniche à'information retrieval; dall'altro, nella coscienza ormai generalizzata della crisi della giustizia e del senso del diritto nel nostro Paese, si esaminano e si valutano le potenzialità d'apertura democratica dello stesso ordinamento insite in una utilizzazione fina-Page 2lizzata delle nuove risorse tecnologiche1. Ovviamente, da una diversa combinazione e interazione tra le due componenti motivazionali richiamate - quella « scientifica » pura e quella « politica » in senso lato - consegue anche un diverso orientamento della ricerca.

In particolare, quella in corso presso- l'Istituto per la documentazione giuridica di Firenze, di cui vengono qui di seguito esposti i primi risultati2, ha, prima di tutto, una matrice essenzialmente pragmatica e si muove sulla linea di precise scelte di fondo3. Prescindendo, nell'attuale fase della ricerca, dall'immensa problematica connessa con lo sviluppo e l'impiego di capacità logiche altamente sofisticate nella macchina, s'è teso, al contrario, ad apprestare uno « strumento automatico » che fosse insieme d'immediata utilità pratica e di semplice realizzazione.

Quanto alla prima, fondamentale caratteristica del programma avviato occorre rilevare l'assoluta diversità d'impostazione tra questo e le più note esperienze straniere nel campo della decisione giuridica automatica. I ricercatori dell'Accademia cecoslovacca delle scienze, limitando la loro indagine ai criteri secondo i quali i giudici « quantificano » l'obbligo dei genitori di mantenere i figli, hanno desunto dall'osservazione delle decisioni giudiziarie in materia che la somma di danaro da corrispondere al minore può essere considerata come una funzione d'un numero limitato di variabili (quali il ' reddito del padre e quello della madre, il numero dei minori e le'loro rispettive età, l'eventuale reddito dei minori stessi, ecc). Una volta attribuiti i valori alle singole variabile pertanto, il giudizio relativo alla quantificazione dell'obbligo del genitore di mantenere il figlio minore potrebbe consistere nel risolvere una semplice equazione matematica e tale compito po-Page 3trebbe essere svolto indifferentemente dal giudice .come dalla macchina4. In una sperimentazione del genere rimpiego della macchina' risulta marginale, mentre rileva soprattutto lo sforzo di ridurre l'ambito di discrezionalità del giudizio; in questo- seoso l'esperienza dei ricercatori cecoslovacchi può essere esaustivamente ricondotta alla formulazione d'una precisa proposta de jure condendo, essendo chiaro che solo il legislatore può indicare criteri valutativi vincolanti5.

Ugualmente ispirato all'idea d'una progressiva riduzione della soggettività delle decisioni giudiziarie mediante l'impiego di modelli matematici e della tecnica del calcolo è l'esperimento condotto da Deev, Gal'perin e Ivanov presso la Sezione sibcriana dell'Accademia delle scienze dell'URSS. Dato un complesso di norme regolanti il licenziamento del lavoratore dietro sua domanda, i ricercatori sovietici si sono proposti di stabilire, mediante un algoritmo e valendosi di funzioni a tre livelli (riportate nel resoconto della ricerca6), per quali motivi e con quali caratteristiche può avvenire il licenziamento d'un lavoratore in un caso concreto. Anche in questa esperienza, come in quella cecoslovacca, l'aspetto prevalente della sperimentazione è rappresentato, sul piano pratico, dal tentativo di « fissare » la struttura logica d'un certo processo decisionale7.

Il problema della migliore applicazione della norma (migliore, cioè più razionale e, per conseguenza, più uniforme, meno soggetti-Page 4va, meno discrezionale, e, al limite» meno arbitraria) è l'unico affrontato esplicitamente non solo nelle due esperienze descritte, ma anche in studi di carattere generale e introduttivo8 e in un esperimento pilota come quello giapponese, svolto tra il 1966 e il 1968 presso l'Università Tohoku di Sendai9, L'angolo di visuale da cui ci si pone rimane invariabilmente quello del giurista, sulla cui attività si cerca d'incidere qualitativamente, oltre che agevolando l'acquisizione delle conoscenze preliminari necessaria sul plano normativo e su quello fattuale, anche analizzando la logica di certi « segmenti » di processi decisionali e cercando di fissarne la struttura. Al primo scopo servono le ormai collaudate tecniche d'information retrieval, mentre alla seconda esigenza s'è' finora risposto con tentativi d'applicazione automatizzata delle norme in ambiti estremamente circoscritti e sulla base di modelli matematici all'interno di essi assunti come genericamente validi. Nel caso della sperimentazione condotta dal gruppo di. ricercatori giapponesi come campo d'indagine è stato prescelto il diritto ereditario; essendo però risultato più semplice e pratico - da un'analisi preliminare del progetto - lasciare al giurista il compito di determinare i singoli successori, lo studio è stato limitato alla sola possibilità di automatizzare il calcolo delle quote ereditarie. Nella realizzazione del sistema s'è deliberatamente rinunciato alla forma conversazionale e per la mancanza d'un linguaggio di programmazione specificamente concepito per il diritto- e per la riconosciuta inaccessibilità all'utente noe specialista della terminologia giuridica impiegata.

Dall'intervento dell'operatore, eventualmente assistito dal giurista, in funzione d'intermediario tra la macchina e Putente, noe prescindono neppure le recenti esperienze compiute in America da McCoy e Chatterton10. L'orientamento seguito da questi studiosi nelle loro ricerche, sotto il profilo dell'utilità pratica delle realizzazioni concrete, poco si discosta da quei-Page 5lo dei ricercatori cecoslovacchi, sovietici e giapponesi. Ci si muove ancora, dal punto di vista del giurista e dell'esigenza di migliorare la qualità del suo operare; questa volta, però, il giurista non è - astrattamente -

Il giudice chiamato ad applicare la norma, bensì il responsabile d'un ufficio legale con problemi d'efficienza e produttività alla cui soluzione l'elaboratore elettronico può proficuamente contribuire. Il sistema realizzato consente di raccogliere dal cliente - con l'ausilio d'un questionario gestito elettronicamente - tutte le informazioni essenziali all'avvocato per la prestazione della sua opera professionale in un preciso campo del diritto (attualmente- in quello del divorzio); la macchina provvede inoltre all'analisi e all'organizzazione delle informazioni registrate, preparando e stampando nella fase finale una lista riassuntiva dei vari dati raccolti, corredata ' con la segnalazione delle informazioni mancanti.

Tutte le esperienze fin qui brevemente richiamate» pur nella diversità dei campi applicativi, sono state chiaramente condotte nella prospettiva comune d'una applicazione della legge più razionale e, quindi, il meno possibile soggettiva, discrezionale arbitraria. Le stesse esperienze americane, pur esercitando la loro incidenza pratica sull'opposto versante della raccolta dei dati fattuali, costituiscono pur sempre un tentativo d'ottimizzazione, in una fase diversa della stessa procedura. Comunque, è importante a questo punto rilevare come nelle ricerche accennate si prescinda sempre da qualunque problema di interpretazione della norma : gli studiosi cecoslovacchi, nel formulare l'equazione valida a quantificare l'obbligo dei genitori di mantenere i figli minori hanno ovviamente presupposto e l'esistenza dell'obbligazione e la titolarità delle situazioni attive e passive; ugualmente, i sovietici hanno escluso dall'oggetto della loro ricerca qualunque discussione sull'applicabilità al caso concreto delle singole norme utilizzate, mentre nell'esperimento giapponese l'interpretazione delle norme (conformata alla giurisprudenza corrente o, in mancanza, espressa dal titolare della cattedra di diritto civile) è stata semplicemente anticipata ad un momento anteriore all'esame del caso concreto, cioè a quello dell'esame in astratto di tutte le ipotesi possibili11; restano, infine, completamente estranee alla problematica in esame' le citate esprienze americane,

L'utilizzazione dell'elaboratore elettronico in ordine alla analisi e alla interpretazione della norma, sul piano formale (grammaticale, logico e'sintattico) e - almeno tendenzialmente --sul piano giuridico, coinvolge una problematica assai complessa che spazia dalla linguistica alla logica12: èPage 6 chiaro, infatti, che qualunque sperimentazione in questo senso presuppone una formalizzazione del linguaggio giuridico, una sua depurazione, quindi, da componenti non esclusivamente razionali13, il caso umano concreto su-Page 7bisce una prima trasformazione delle sue strutture nel passaggio dalla esposizione immediata e assolutamente a tecnica del soggetto coinvolto a...

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