PROVVEDIMENTO 4 maggio 2011 - Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonche'' tribune relative alle campagne per i referendum popolari indetti per i giorni 12 e 13 giugno 2011. (Documento n. 12) (11A06014)

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

Premesso che con decreti del Presidente della Repubblica in data 23 marzo 2011, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 4 aprile 2011, sono stati indetti per i giorni 12 e 13 giugno 2011 quattro referendum popolari aventi ad oggetto: l'abrogazione dell'art. 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e dall'art. 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 325 del 2010, in materia di modalita' di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica; l'abrogazione parziale di norme del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, della legge 23 luglio 2009, n. 99, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, in materia di nuove centrali per la produzione di energia nucleare; l'abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale, quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del 2011 della Corte costituzionale; l'abrogazione parziale del comma 1 dell'art. 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito;

Visto a) quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le "Tribune", gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

  1. quanto alla potesta' di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parita', nei confronti dei candidati, e di disciplinare direttamente le rubriche di informazione elettorale, l'art. 1, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e la legge 22 febbraio 2000, n. 28, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5;

  2. quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' alla tutela delle pari opportunita' tra uomini e donne, l'art. 3 del testo unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonche' gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonche' l'11 marzo 2003;

  3. considerata l'opportunita' che la concessionaria pubblica garantisca il massimo di informazione e di conoscenza su ciascun quesito referendario, anche nelle trasmissioni che non rientrano nei generi della comunicazione e dei messaggi politici;

  4. consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

  5. considerata la prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi, nonche' l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

    Dispone nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

    Art. 1

    Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni

    1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono alle consultazioni referendarie del 12 e del 13 giugno 2011 in premessa e si applicano su tutto il territorio nazionale. Ove non diversamente previsto, esse hanno effetto dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale sino alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione.

    2. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti ai temi propri dei referendum, gli spazi sono ripartiti in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto, ovvero fra i favorevoli e i contrari ai relativi quesiti, includendo fra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto.

      Art. 2

      Tipologia della programmazione RAI durante la campagna referendaria

    3. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la programmazione radiotelevisiva della RAI in riferimento alle consultazioni referendarie del 12 e del 13 giugno 2011 ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalita' indicate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28:

  6. la comunicazione politica effettuata mediante forme di contraddittorio, interviste e tribune referendarie, previste all'art. 5, nonche' eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI. Queste devono svolgersi nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 1, comma 2, tra i soggetti aventi diritto ai sensi del successivo art. 3;

  7. i messaggi politici autogestiti relativi ai temi propri dei referendum di cui all'art. 6;

  8. l'informazione assicurata mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i programmi di approfondimento e ogni altro programma di contenuto informativo. Questi ultimi, qualora si riferiscano specificamente ai temi...

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