Provvedimento ai sensi delle disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica, nonche' tribune elettorali per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, previste per i giorni 9 e 10 aprile 2006, approvate dalla Commissione parlamenta...

L'AUTORITA'

Nella riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 17 marzo 2006;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 9;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, che dispone che la Commissione e l'autorita', ciascuna negli ambiti di rispettiva competenza, adottano criteri specifici per rendere effettivi nella programmazione radiotelevisiva i principi di parita' di trattamento, obiettivita', completezza e imparzialita' dell'informazione, e che nel periodo di campagna elettorale nelle trasmissioni radiotelevisive e' fatto divieto di fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto e, infine, che registi e conduttori sono tenuti a un comportamento corretto e imparziale nella gestione del programma, in modo da non esercitare, in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori (art. 5, commi 1, 2, 3);

Viste le disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonche' tribune elettorali per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica previste per i giorni 9 e 10 aprile 2006, approvate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il 1° febbraio 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2006;

Visto, in particolare, l'art. 6 della citata delibera del 1° febbraio 2006 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, in base al quale «i direttori responsabili dei programmi [...], nonche' i loro conduttori e registi, [...] curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata», e inoltre, nei programmi di approfondimento informativo, «qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche, sono tenuti a garantire, su base paritaria, l'accesso e la possibilita' di espressione delle diverse coalizioni [...] e ad assicurare...

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