PROVVEDIMENTO 19 settembre 2012 - Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica per le elezioni del Presidente e dell''Assemblea della Regione siciliana fissate per il giorno 28 ottobre 2012, nonche'' per lo svolgimento di una consultazione referendaria nella Regione Valle d''Aosta indet...

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE

PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA

DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Premesso che sono stati indetti per il giorno 28 ottobre consultazioni elettorali regionali e per il giorno 18 novembre un referendum propositivo su una proposta di legge regionale di iniziativa popolare;

Visti:

  1. il decreto del Presidente della Regione Autonoma siciliana n. 398 del 10 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 35 del 21 agosto 2012, con il quale, a seguito delle dimissioni del Presidente della Regione rassegnate in data 31 luglio 2012, sono stati convocati per domenica 28 ottobre 2012 i comizi per l'elezione diretta del Presidente della Regione e dell'Assemblea regionale siciliana;

  2. il decreto n. 116 del Presidente della Giunta regionale della Valle del 23 aprile 2012, con il quale si indice per il giorno 18 novembre 2012 il referendum propositivo, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 25 giugno 2003, n. 19, sulla proposta di legge regionale di iniziativa popolare n. 177/XIII recante «Modificazioni alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti)»;

  3. quanto alla potesta' della Commissione parlamentare di rivolgere indirizzi generali alla RAI, di esercitare la funzione di vigilanza e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

  4. quanto alla potesta' di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parita', nei confronti dei candidati, e di disciplinare direttamente le rubriche di informazione elettorale, l'articolo 1, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e gli articoli 1, 2, 4, 5, 8 e 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, che individuano le potesta' della Commissione in materia di par condicio nella programmazione radiotelevisiva, con specifico riferimento ai periodi elettorali;

  5. quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e dell'apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' alla tutela delle pari opportunita' tra uomini e donne, l'articolo 3 del Testo unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonche' gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;

  6. la legge regionale 3 giugno 2005, n. 7, recante norme per l'elezione del Presidente della Regione siciliana e dell'Assemblea regionale siciliana;

  7. lo statuto della Regione Autonoma siciliana approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, modificato dalle leggi costituzionali 23 febbraio 1972, n. 1, 12 aprile 1989, n. 3, e 31 gennaio 2001, n. 2;

  8. la legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta 25 giugno 2003, n. 19, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'iniziativa legislativa popolare, del referendum propositivo, abrogativo e consultivo, ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale»;

  9. lo statuto della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

    Considerate:

    le restanti disposizioni della citata legge n. 28 del 2000, quanto alla attuazione del criterio di parita' di condizioni, in particolare per quanto riguarda l'individuazione delle forze politiche legittimate all'accesso alla programmazione radiotelevisiva; e inoltre che il combinato disposto dell'articolo 1, comma 5, e dell'articolo 20 della citata legge n. 515 del 1993 limita la presenza di candidati ed altri esponenti politici a determinate tipologie di trasmissioni;

    la prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonche' l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

    Consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;

    Dispone nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

    Art. 1

    Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni

    1. Le disposizioni del presente provvedimento, in attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, si riferiscono alla campagna per l'elezione del Presidente e dell'Assemblea della Regione siciliana, indette per il giorno 28 ottobre 2012, nonche' alla consultazione referendaria regionale indetta nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta per il 18 novembre 2012.

    2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia, nei rispettivi ambiti territoriali di riferimento, il giorno successivo alle votazioni relative alle consultazioni di cui al comma 1.

    3. Le trasmissioni RAI relative alle consultazioni elettorale e referendaria di cui al comma 1 hanno luogo esclusivamente in sede regionale. Esse sono organizzate e programmate a cura della Testata giornalistica regionale, in relazione alle rispettive consultazioni, nei territori regionali interessati.

      Art. 2

      Tipologia della programmazione regionale RAI in periodo elettorale nella Regione siciliana e durante la campagna referendaria nella

      Regione Autonoma della Valle d'Aosta

    4. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva regionale della RAI nelle Regioni interessate ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalita' indicate di seguito:

  10. la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativa alle elezioni del Presidente e dell'Assemblea della Regione siciliana si effettua mediante forme di contraddittorio, interviste, tribune elettorali, nonche' eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI. Queste devono svolgersi in condizioni di parita' tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'articolo 3;

  11. la comunicazione politica relativa ai temi propri del referendum propositivo indetto nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta puo' effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto tra le diverse indicazioni di voto, ovvero tra i favorevoli e i contrari ai relativi quesiti, includendo a questi ultimi anche coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto. Essa si realizza mediante tribune ed eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente programmate dalla RAI;

  12. i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalita' di cui all'articolo 8 del presente provvedimento;

  13. l'informazione e' assicurata mediante i notiziari regionali e i...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT