Disposizioni sulla comunicazione politica e messaggi autogestiti in periodo non interessato da campagne elettorali o referendarie, approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 18 dicembre 2002, e modificate dalla Commissione nella seduta del 29 ...

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

  1. Visti, quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le Tribune, gli articoli 1

    e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103; b) Visti, quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' alla tutela delle pari opportunita' tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'art. 1, secondo comma, della legge n. 103/1975, l'art.

    1, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, l'art. 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, l'art. 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'art. 1, comma 3, della vigente convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997; c) Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parita' d'accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica; d) Tenuto conto della propria prassi in materia di Tribune politiche; e) Considerata la delibera del 21 giugno 2000 inerente la comunicazione politica e messaggi autogestiti nella programmazione della societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico e della delibera del 15 maggio 2002 di disciplina delle tribune politiche tematiche integralmente sostituita dalla presente; Dispone nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico (RAI), come di seguito

    Art. 1.

    Ambito di applicazione 1. Il presente provvedimento disciplina la comunicazione politica ed i messaggi autogestiti della RAI nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie, ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'art. 2 e dell'art. 3 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

    1. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, si considerano consultazioni elettorali quelle relative all'elezione del Parlamento europeo e del Parlamento nazionale, nonche' le elezioni regionali, provinciali e comunali che interessino non meno del 25 per cento degli aventi diritto al voto su scala nazionale. Si considerano consultazioni referendarie quelle in riferimento all'esito delle quali la Costituzione o le leggi nazionali, gli statuti o le leggi regionali o delle provincie autonome prevedono effetti obbligatori.

    2. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, i periodi interessati da campagne elettorali o referendarie sono quelli compresi tra le ore ventiquattro del giorno di pubblicazione del provvedimento che convoca i comizi elettorali, o che indice la consultazione referendaria, e le ore ventiquattro dell'ultimo giorno nel quale e' previsto che si tengano votazioni. Se non e' prevista la pubblicazione del provvedimento che convoca i comizi elettorali, o che indice il referendum, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, o nel bollettino o Gazzetta Ufficiale delle regioni interessate, si ha riguardo alla data nella quale tale provvedimento e' comunicato alla RAI.

    3. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, le provincie autonome di Trento e di Bolzano sono considerate ciascuna come un ambito regionale distinto.

    4. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, le tre reti nazionali della RAI sono considerate come un'emittente unica.

    5. L'individuazione delle persone che prendono parte alle trasmissioni previste dal presente provvedimento tiene conto dell'esigenza di garantire pari opportunita' tra uomini e donne.

    Art. 2.

    Soggetti politici 1. Per le trasmissioni a diffusione nazionale, i soggetti politici nei confronti dei quali e' assicurato l'accesso all'informazione ed alla comunicazione politica, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono i seguenti

  2. ciascuna delle forze politiche che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale; b) ciascuna delle forze politiche, diverse da quelle di cui al punto a), che hanno eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti al Parlamento europeo; c) ciascuna delle forze politiche, diverse da quelle di cui ai punti a) e b), che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo, e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n.

    482; d) le componenti politiche del gruppo misto della Camera dei deputati e del gruppo misto del Senato della Repubblica. I due gruppi sono considerati come un unico soggetto e l'individuazione della componente politica che di volta in volta partecipa alla singola trasmissione e' stabilita secondo i criteri di cui all'art. 8. Le componenti politiche aventi diritto sono quelle composte da almeno tre parlamentari che rappresentano un partito o un movimento politico che ha presentato liste di candidati ovvero candidature nei collegi uninominali; e) i comitati promotori di referendum abrogativi ai sensi dell'art. 75 della Costituzione, limitatamente ai quesiti dei...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT