DELIBERAZIONE 4 aprile 2007 - Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica per le consultazioni amministrative della primavera 2007

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE

PER L'INDIRIZZO GENERALE

E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

  1. visti, quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le " Tribune ", gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

  2. vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica, sia nella parte in cui disciplina i periodi relativi alle campagne elettorali, sia nella parte in cui individua al riguardo specifiche potesta' della Commissione;

  3. visti, quanto alla garanzia della liberta' e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, alla tutela della liberta' di espressione di ogni individuo, dell'obiettivita', completezza, lealta' ed imparzialita' dell'informazione, dell'imparzialita', della apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, l'articolo 3 del Testo unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e gli atti d'indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997 e l'11 marzo 2003; nonche', quanto alla tutela delle pari opportunita' tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'atto di indirizzo della Commissione del 30 luglio 1997;

  4. visti, quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potesta' della Commissione, gli articoli 1, commi 1 e 5, e 20,comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e le successive modificazioni; nonche', per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale, l'articolo 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53;

  5. tenuto conto che sono state indette, o sono in procinto di esserlo, consultazioni elettorali che interessano una quota rilevante dell'elettorato nazionale, per il rinnovo di consigli provinciali e comunali;

  6. vista la normativa che disciplina tali consultazioni elettorali, ed in particolare la legge nazionale 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni, il Testo Unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3, e successive modifiche, le leggi della Regione siciliana 15 marzo 1963, n. 16, 26 agosto 1992, n. 7, 15 settembre 1997, n. 35, la legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 21 aprile 1999, n. 10, e successive modifiche, la legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4, e successive modificazioni, la legge della Regione Sardegna 17 gennaio 2005, n. 2, e la normativa alla quale essa fa rinvio; il decreto del Presidente della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige 13 gennaio 1995, n. 1/L recante "Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali ", e successive modificazioni;

  7. consultata, nella seduta del 29 marzo 2007, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;

    dispone nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

    Art. 1.

    (Ambito di applicazione).

    1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alle consultazioni elettorali amministrative programmate per il rinnovo di consigli provinciali e comunali, sia nelle Regioni a statuto ordinario sia nelle Regioni e Province autonome, nei mesi di maggio e giugno 2007. Esse si applicano, salva diversa disposizione di legge, dalla data della convocazione dei relativi comizi elettorali.

    2. Le disposizioni del presente provvedimento:

  8. quanto alla programmazione locale, cessano di avere efficacia il giorno successivo allo svolgimento dell'ultima votazione necessaria all'elezione di organi che abbiano sede nel territorio della relativa Regione o Provincia autonoma;

  9. quanto alla programmazione nazionale, cessano di avere efficacia il giorno successivo allo svolgimento dell'ultima votazione che debba aver luogo sul territorio nazionale;

  10. non si applicano alla programmazione locale destinata ad essere ricevuta esclusivamente nelle Regioni o Province autonome in cui non dovesse essere prevista alcuna consultazione elettorale.

    Art. 2.

    (Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale).

    1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva nazionale della RAI, nonche' quella locale relativa alle Regioni nelle quali sono programmate consultazioni elettorali, ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalita' indicate di seguito:

  11. la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, puo' effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra differenti posizioni politiche e tra candidati in competizione. Essa si realizza mediante le Tribune regionali disposte ai sensi...

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