Autocertificazione per l’ammissione al gratuito patrocinio: contraddetta la cassazione

AutoreGiuseppe Barbuto
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Il Presidente del Tribunale di Crotone, con il provvedimento de quo, ha accolto l’opposizione avverso il decreto con il quale il Gup in sede aveva dichiarato inammissibile la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, presentata dall’imputato Damiano Bevilacqua anteriormente alla celebrazione dell’udienza preliminare, poiché detta domanda, pur munita di sottoscrizione autenticata dal difensore di fiducia, non era tuttavia corredata dalla copia di un valido documento di identità del richiedente.

Trattasi di una decisione che merita di essere segnalata, poiché, affrontando la tematica relativa alle formalità che devono caratterizzare la domanda di concessione del beneficio in questione, con particolare riguardo all’aspetto dichiarativo concernente la posizione reddituale dell’istante (ovvero il punto cruciale sul quale deve cadere la valutazione del giudice, e in relazione al quale vengono di norma commessi opportuni controlli all’amministrazione finanziaria), essa si è discostata dal restrittivo orientamento espresso, in materia, dalla Corte Suprema di Cassazione, ripudiandolo con argomentazioni convincenti e giuridicamente ineccepibili.

Invero l’art. 79 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel prevedere quale debba essere, a pena di inammissibilità, il contenuto della domanda volta ad ottenere, da una delle parti private menzionate dal precedente art. 74, l’ammissione nel processo penale al patrocinio a spese dello Stato, richiede tra l’altro (lett. c) «una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato, ai sensi dell’art. 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell’art. 76».

Intervenendo su questo specifico punto, alcuni anni or sono, la Corte Suprema di Cassazione (sez. IV, 11 giugno 2003, n. 34914, Caltagirone) affermò che «in tema di ammissione al gratuito patrocinio, deve escludersi che all’autenticazione dell’autocertificazione dell’interessato in ordine alla sussistenza delle prescritte condizioni di reddito possa provvedere il difensore designato, legittimato soltanto ad autenticare la sottoscrizione dell’istanza di ammissione al beneficio; e ciò senza che in contrario possa rilevare la circostanza che l’autocertificazione sia incorporata in detta istanza».

La Corte pervenne alla enunciazione del suddetto principio di diritto sul presupposto che «a norma dell’art. 2, comma secondo, della legge n. 217/90 (ed ora a norma dell’art. 78 del D.P.R. n. 115/2002) il difensore è legittimato soltanto ad autenticare la sottoscrizione dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio; la dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato, prevista dall’art. 5, comma 1, lett. b), della legge 217/90 (ora art. 79, comma 1, lett. c, della legge n. 115/02), deve essere effettuata con l’osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47, comma 1, in relazione all’art. 38, del D.P.R. n. 445/2000, vale a dire mediante sottoscrizione da parte dell’interessato e contestuale presentazione di copia di un documento di identità del sottoscrittore. Dette disposizioni devono essere osservate anche quando, come nel caso di specie, sono presentate nell’ambito del procedimento per l’ammissione al gratuito patrocinio e non possono essere derogate – stante il chiaroPage 1287 ed inequivoco tenore letterale della norma che prescrive le formalità per l’indicazione della situazione reddituale ai fini del gratuito patrocinio – neppure nell’ipotesi in cui la dichiarazione sostitutiva sia incorporata nell’istanza di ammissione al patrocinio; con la conseguenza che, in tal caso, l’autenticazione del difensore della sottoscrizione dell’istanza non può ritenersi equipollente alla specifica procedura prevista per l’autocertificazione».

I Supremi Giudici ricordarono anche, quale precedente in termini, la sentenza n. 5254, pronunziata dalla I sezione in data 25 settembre 1997 (depositata in cancelleria in data 6 febbraio 1998), ric. Lufino, che a sua volta...

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