DECRETO 29 luglio 2011 - Disposizioni concernenti la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche e educative a decorrere dall''anno scolastico 2011/2012. Determinazione della consistenza delle dotazioni organiche relative all''anno scolasti...

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,

DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 119 di approvazione del Regolamento con il quale, per effetto di quanto prescritto dal comma 4, lettera «e», dell'art. 64 della legge 8 agosto 2008, n. 133, viene disciplinata, anche mediante modifica delle disposizioni legislative vigenti, l'attuazione del piano programmatico predisposto ai sensi del comma 3 dell'art. 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto in particolare l'art. 1, comma 1, del Regolamento con il quale e' previsto che per ciascuno degli anni scolastici 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012 le dotazioni organiche regionali del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative devono essere definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in modo da realizzare, complessivamente, la riduzione di organico in misura corrispondente all'aliquota del diciassette per cento dell'organico relativo all'anno scolastico 2007/2008, da detrarre rispetto alle dotazioni per l'anno scolastico 2008/2009, per effetto di quanto previsto dall'art. 2, commi 411 e 412 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'art. 64, comma 2, della precitata legge n. 133/2008;

Visti in particolare i decreti interministeriali 20 luglio 2009, n. 65 e 5 agosto 2010, n. 72, relativi alla ridefinizione dei criteri e dei parametri per la determinazione delle dotazioni organiche del personale ATA rispettivamente per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011;

Accertato tramite il Sistema informativo del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, che la consistenza delle dotazioni organiche regionali funzionanti negli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011, per effetto dei provvedimenti di autorizzazione delle dotazioni organiche provinciali, emanati dai direttori generali degli uffici scolastici regionali, corrispondono a quelle rispettivamente indicate nelle tabelle «A» allegate ai citati decreti interministeriali;

Visto l'art. 40, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che prevede che le istituzioni scolastiche, anche consorziate fra loro, possono deliberare l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia dei locali scolastici e delle loro pertinenze, a condizione che si apporti una riduzione della dotazione organica di istituto in misura tale da consentire la compensazione dei costi contrattuali;

Considerato, altresi', che ai sensi del comma 9 dell'art. 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la terziarizzazione dei servizi comporta l'indisponibilita', per l'intera durata del contratto, dei posti della corrispondente qualifica della dotazione organica dell'istituzione scolastica, per un ammontare fissato con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

Rilevato di conseguenza che il contingente di posti da accantonare per la compensazione dei costi contrattuali della terziarizzazione dei servizi costituisce parte integrante della dotazione organica determinata con i criteri ed i parametri di calcolo delle dotazioni di organico di istituto di cui al presente provvedimento;

Accertato che le mansioni attribuite al personale stabilizzato, per effetto del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, sono comprese tra quelle indicate nella declaratoria professionale relativa al personale dell'area professionale «A» di cui al vigente contratto collettivo del comparto scuola e che, di conseguenza, tale personale non espleta prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste dal contratto collettivo nazionale per il comparto scuola;

Visto il decreto del Presidente della repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Informate le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola;

Decretano:

Art. 1

Dotazioni organiche: nazionale e regionali

1.1. In attuazione di quanto previsto dal regolamento predisposto ai sensi del comma 4 dell'art. 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2008, n. 133 il presente decreto, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del Regolamento citato in preambolo disciplina la determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) delle istituzioni scolastiche ed educative per l'anno scolastico 2011/2012 e successivi ed e' finalizzato al razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, al fine del conseguimento della maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico.

1.2. La consistenza numerica delle dotazioni organiche del personale di cui al comma 1 e' determinata in attuazione del precitato art. 64, comma 2, con il quale e' contemplato che le dotazioni medesime devono essere ridotte, nel triennio 2009/10-2011/12 e con riferimento alla dotazione dell'organico di diritto dell'anno scolastico 2008/2009, nella misura del diciassette per cento...

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