DECRETO 5 agosto 2010 - Disposizioni concernenti la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA), delle istituzioni scolastiche e educative e la consistenza della dotazione organica per l''anno scolastico 2010/2011. (10A13915)

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,

DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

di concerto con

IL MINISTRO

DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 119 di approvazione del Regolamento con il quale, per effetto di quanto prescritto dal comma 4, lettera e, dell'art. 64 della legge 8 agosto 2008, n. 133, viene disciplinata, anche mediante modifica delle disposizioni legislative vigenti, l'attuazione del piano programmatico predisposto ai sensi del comma 3 dell'art. 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto in particolare l'art. 1, comma 1 del Regolamento con il quale e' previsto che per ciascuno degli anni scolastici 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012 le dotazioni organiche regionali del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative debbano essere definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in modo da realizzare, complessivamente, la riduzione dell'aliquota del diciassette per cento rispetto alle dotazioni per l'anno scolastico 2008/2009, per effetto di quanto previsto dall'art. 2, commi 411 e 412 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'art. 64, comma 2, della precitata legge n. 133/2008

Visto in particolare il decreto interministeriale 20 luglio 2009, n. 65 relativo alla ridefinizione dei criteri e dei parametri per la determinazione delle dotazioni organiche del personale ATA per l'anno scolastico 2009/2010;

Accertato tramite il Sistema informativo del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca che la consistenza delle dotazioni organiche regionali funzionanti nell'anno scolastico 2009/2010, per effetto dei provvedimenti di autorizzazione delle dotazioni organiche provinciali, emanati dai Direttori generali degli Uffici scolastici regionali, corrisponde a quella indicata nella tabella "A" allegata al citato decreto interministeriale;

Informate le Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola;

Decreta:

Art. 1

Dotazioni organiche: nazionale e regionali

1.1. In attuazione di quanto previsto dal regolamento predisposto ai sensi del comma 4 dell'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2008, n. 133 il presente decreto, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del Regolamento citato in preambolo disciplina la determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) delle istituzioni scolastiche ed educative per l'anno scolastico 2010/2011, ed e' finalizzato al razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, al fine del conseguimento della maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico.

1.2. La consistenza numerica delle dotazioni organiche del personale di cui al comma 1 e' determinata in attuazione del precitato art. 64, comma 2, con il quale e' contemplato che le dotazioni medesime devono essere ridotte, nel triennio 2009/10-2011/12, nella misura del diciassette per cento rispetto all'organico di diritto relativo all'anno scolastico 2007/2008. In ciascun anno tale riduzione non deve essere inferiore ad un terzo di quella complessiva. In applicazione dell'art. 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno scolastico 2010/2011 resta ferma l'ulteriore riduzione di mille posti. La riduzione di organico viene realizzata mediante interventi di razionalizzazione sui profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico, delle istituzioni scolastiche nonche', per effetto del dimensionamento scolastico, sul profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi, secondo le consistenze regionali di cui alla tabella "F", costituente parte integrante del presente decreto.

1.3. Nelle regioni nelle quali il dimensionamento delle istituzioni scolastiche risulta effettuato, per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011, in misura inferiore rispetto alle previsioni contenute nella relazione tecnica allegata al Regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 119, il corrispondente, mancato decremento di organico del profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi viene compensato mediante la riduzione di organico degli altri profili professionali di cui al comma 2, tale da consentire il conseguimento della medesima riduzione di spesa per il personale, prevista nella citata relazione tecnica.

1.4. La dotazione organica nazionale e' suddivisa in dotazioni organiche regionali sulla base del numero degli alunni ed in relazione alla loro distribuzione sul territorio. La medesima dotazione e'...

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