Ausiliare del traffico... O vigile giustiziere della strada?...

AutoreCarlo Alberto Caruso
Pagine907-909

Page 907

La sentenza sopra riportata mi permette di soffermarmi su una questione alquanto vicina alla nostra quotidianità: gli Ausiliari del traffico.

La storia della figura dell'Ausiliario del traffico 1. Prima del 1997 vi sono stati vari tentativi di introdurre in Italia la figura dell'Ausiliario del traffico. Alla proposta di emendare il disegno di legge recante il nuovo codice della strada, presentata da MACCHERONI nel 1992, seguirono, infatti, altre iniziative nel 1993 e, successivamente, nel 1994.

Le varie proposte erano finalizzate a inserire tale nuova figura all'interno dell'art. 12 c.d.s. riconoscendo all'Ausiliare compiti di accertamento e prevenzione limitati alle violazioni in materia di sosta e, in qualche caso, all'ingresso dei veicoli nelle zone a traffico limitato.

Nonostante tali tentativi, l'Ausiliare del traffico, è stato introdotto nel nostro ordinamento solo nel 1997, dall'art. 17, comma 132, della L. n. 127 (conosciuta come Bassanini bis).

Non avendo tale norma previsto in modo esplicito che le disposizioni ivi contenute fossero integrative rispetto all'art. 12 c.d.s., sono scaturiti dinanzi al Prefetto ed al Giudice civile molteplici ricorsi, finalizzati ad ottenere una pronuncia che disconoscesse in capo all'Ausiliare il potere di accertare violazioni, al pari degli organi di polizia stradale.

A chiarire la portata dell'art. 17, commi 132 e 133, L. 127/97, è, quindi, intervenuto il Ministero dell'interno che nel 1997 e nel 1998 ha emanato due circolari esplicative, con la finalità di precisare poteri e funzioni dell'Ausiliare del traffico e degli uffici e comandi preposti alla procedura sanzionatoria amministrativa conseguente l'accertamento delle violazioni.

Successivamente è intervenuto lo stesso legislatore che, attraverso il D.L.vo 391/99 e la L. 488/99, ha interpretato retroattivamente l'art. 17, commi 132 e 133, L. 127/97, ribadendo nuovamente la portata probatoria del verbale redatto dall'Ausiliare del traffico.

Di recente, infine, si è anche pronunciata la Corte costituzionale che, a seguito della rimessione da parte del Giudice di pace di Pavia della questione di legittimità del comma 132 dell'art. 17, L. 127/97, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 98 Cost. ha definitivamente chiarito la natura di atto pubblico del verbale redatto dall'Ausiliare del traffico, cui pertanto, deve essere riconosciuta la qualifica di pubblico ufficiale 2.

L'art. 17, commi 132 e 133, ha previsto le seguenti figure di accertatori: gli Ausiliari del traffico, gli operatori comunali della mobilità e gli ispettori delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone.

Gli operatori comunali della mobilità sono dipendenti comunali aventi funzioni preventive e di accertamento per tutte le violazioni in materia di sosta, senza alcun limite di competenza territoriale.

Gli ispettori delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone sono dipendenti di tali aziende (ora società) aventi le stesse funzioni degli operatori comunali della mobilità e quelle relative alla sosta o circolazione non autorizzata sulle corsie riservate ai mezzi pubblici.

Gli Ausiliari del traffico sono dipendenti delle società concessionarie/affidatarie del servizio di sosta, che, limitatamente alle aree concesse, hanno funzioni preventive e di accertamento, relativamente alle seguenti violazioni:

- art. 157, commi 5 e 6 c.d.s.; - art. 158, comma 2, lett. b), c) e g) c.d.s. Relativamente all'art. 158 lett. b) e c) c.d.s., le funzioni di prevenzione ed...

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