Cambi di riferimento del 5 aprile 2000 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia -

DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2000, n.8 Testo del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.

30 del 7 febbraio 2000), coordinato con la legge di conversione 7 aprile 2000, n. 79 (in

questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 3), recante: "Disposizioni urgenti per la

ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la

regolazione provvisoria del settore lattiero-caseario

Avvertenza

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai

sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle

leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al

solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le

modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia

degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono

stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988,

n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio

dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal

giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 2000 si procedera'

alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1.

  1. Il quantitativo di latte attribuito dall'Unione europea

    con regolamento (CE) n. 1256/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, con decorrenza 1∞

    aprile 2000, affluisce alla riserva nazionale ed e' ripartito tra le regioni e le province

    autonome di Trento e di Bolzano in base alla tabella allegata. Le regioni e le province

    autonome provvedono ad assegnare ai produttori titolari di quota operanti nel

    rispettivo territorio il quantitativo ripartito entro tre mesi dalla data di entrata in

    vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo criteri oggettivi di

    priorita' e modalita' dalle stesse preventivamente determinati. Tali criteri

    devono prevedere una riserva pari almeno al 20 per cento in favore dei giovani agricoltori

    richiedenti, di cui alla legge 15 dicembre 1998, n. 441, iscritti nella apposita

    gestione previdenziale, anche non titolari di quota, salvo il caso di mancanza di

    sufficienti richieste. In nessun caso possono beneficiare delle suddette assegnazioni i

    produttori che nel corso degli ultimi tre periodi hanno venduto, affittato o comunque

    ceduto, in tutto o in parte, le quote di cui erano titolari.

  2. bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono assegnare

    quantitativi di riferimento ad universita' degli studi, istituti di istruzione, enti

    pubblici e privati di ricerca e sperimentazione, istituti di pena, nonche' istituzioni

    pubbliche ed enti o organizzazioni private riconosciute che operano nell'ambito del

    recupero delle tossicodipendenze o della riabilitazione e dell'inserimento dei portatori

    di handicap mediante la conduzione di appropriate strutture produttive.

  3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano che le quote

    assegnate in applicazione del presente articolo, nonche' quelle di cui all'articolo 1,

    comma 21, del decreto-legge 1o marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla

    legge 27 aprile 1999, n. 118, non vengano in tutto o in parte vendute, affittate, date in

    comodato o costituiscano oggetto di contratti di soccida separatamente dall'azienda.

    Qualora il produttore, beneficiario delle assegnazioni di cui al presente comma, venda,

    affitti, conceda in comodato o faccia oggetto di contratti di soccida, separatamente

    dall'azienda, tutte o parte delle quote ad esso riconosciute a titolo diverso da quello di

    cui al...

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