Cambi di riferimento del 5 aprile 2000 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia -
DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2000, n.8 Testo del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
30 del 7 febbraio 2000), coordinato con la legge di conversione 7 aprile 2000, n. 79 (in
questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 3), recante: "Disposizioni urgenti per la
ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la
regolazione provvisoria del settore lattiero-caseario
Avvertenza
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai
sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le
modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono
stampate con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal
giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Nella Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 2000 si procedera'
alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.
Art. 1.
-
Il quantitativo di latte attribuito dall'Unione europea
con regolamento (CE) n. 1256/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, con decorrenza 1∞
aprile 2000, affluisce alla riserva nazionale ed e' ripartito tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano in base alla tabella allegata. Le regioni e le province
autonome provvedono ad assegnare ai produttori titolari di quota operanti nel
rispettivo territorio il quantitativo ripartito entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo criteri oggettivi di
priorita' e modalita' dalle stesse preventivamente determinati. Tali criteri
devono prevedere una riserva pari almeno al 20 per cento in favore dei giovani agricoltori
richiedenti, di cui alla legge 15 dicembre 1998, n. 441, iscritti nella apposita
gestione previdenziale, anche non titolari di quota, salvo il caso di mancanza di
sufficienti richieste. In nessun caso possono beneficiare delle suddette assegnazioni i
produttori che nel corso degli ultimi tre periodi hanno venduto, affittato o comunque
ceduto, in tutto o in parte, le quote di cui erano titolari.
-
bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono assegnare
quantitativi di riferimento ad universita' degli studi, istituti di istruzione, enti
pubblici e privati di ricerca e sperimentazione, istituti di pena, nonche' istituzioni
pubbliche ed enti o organizzazioni private riconosciute che operano nell'ambito del
recupero delle tossicodipendenze o della riabilitazione e dell'inserimento dei portatori
di handicap mediante la conduzione di appropriate strutture produttive.
-
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano che le quote
assegnate in applicazione del presente articolo, nonche' quelle di cui all'articolo 1,
comma 21, del decreto-legge 1o marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 aprile 1999, n. 118, non vengano in tutto o in parte vendute, affittate, date in
comodato o costituiscano oggetto di contratti di soccida separatamente dall'azienda.
Qualora il produttore, beneficiario delle assegnazioni di cui al presente comma, venda,
affitti, conceda in comodato o faccia oggetto di contratti di soccida, separatamente
dall'azienda, tutte o parte delle quote ad esso riconosciute a titolo diverso da quello di
cui al...
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