Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune.
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003; Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione 21 aprile 2004; Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004; Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante attuazione dell'art. 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura; Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157; Vista la posizione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome sull'attuazione del regolamento (CE) n.
1782/03 espressa nella seduta del 15 gennaio 2004 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; Visto il decreto ministeriale 20 luglio 2004, n. 1628, d'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1782/03 relativamente all'art. 33 ed all'art. 40, che disciplinano rispettivamente l'ammissibilita' al regime di pagamento unico e le circostanze eccezionali verificatesi prima o nel corso del periodo di riferimento, nonche' del regolamento (CE) n. 795/04 della Commissione che detta modalita' di applicazione; Vista la nota della Commissione europea 25 giugno 2004, prot. n.
16536; Ritenuta la necessita' di dettare disposizioni per una immediata ed ordinata applicazione delle richiamate norme comunitarie; Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espressa nella riunione del 29 luglio 2004;
Decreta
Art. 1.
Avvio del regime di pagamento unico
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Il regime di pagamento unico previsto dal regolamento (CE) n.
1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 e' applicato a livello nazionale dal l gennaio 2005, fatta eccezione per l'art. 62 la cui applicazione decorre dal 1 gennaio 2006.
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Il regime di pagamento unico viene attuato con le modalita' previste dagli articoli da 33 a 57 e 62 del regolamento (CE) n.
1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 e successive modifiche e integrazioni.
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Ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettera a), secondo trattino del regolamento (CE) n. 1782/2003 sono esclusi dal regime di pagamento unico i pagamenti diretti concessi ai sensi dell'art. 3 del regolamento (CE) n. 2358/71.
Art. 2.
Gestione della riserva nazionale
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Lo Stato si avvale del diritto di adottare misure in applicazione dell'art. 42, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n.
1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003.
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Lo Stato applica tutte le disposizioni facoltative previste dagli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004.
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Le determinazioni sull'utilizzazione della riserva nazionale, sui criteri oggettivi per le assegnazioni ai sensi dei paragrafi 3 e 5 dell'art. 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003, e sulle altre misure conseguenti ai regolamenti attuativi del regolamento (CE) n.
1782/2003, sono adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la conferenza Stato-Regioni.
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La gestione della riserva nazionale di cui all'art. 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e' affidata all'AGEA che, al fine di assicurare il rispetto del massimale nazionale ai sensi dell'art. 41 del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonche' l'equilibrio della riserva nazionale e il rispetto delle finalita' di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 42 del citato regolamento, procede alle riduzioni lineari degli importi di riferimento dandone comunicazione agli organismi pagatori riconosciuti.
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I criteri oggettivi e la definizione delle zone omogenee di utilizzo della riserva nazionale di cui all'art. 42 del citato regolamento sono definiti con decreto di cui al comma 3.
Art. 3.
Criteri di ammissibilita'
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Nella definizione di successione anticipata di cui all'art.
33 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio rientrano
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il consolidamento dell'usufrutto in capo al nudo proprietario; b) tutti i casi in cui un agricoltore abbia ricevuto a qualsiasi titolo l'azienda o parte dell'azienda precedentemente gestita da altro agricoltore, al quale il primo puo' succedere per successione legittima.
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Ai fini dell'art. 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.
1782/2003, rientra nell'ipotesi di cambiamento della forma giuridica il caso in cui l'agricoltore che gestisce 1'azienda all'atto dell'avviamento del regime
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abbia esercitato attivita' agricola come membro compartecipe dell'impresa familiare di cui all'art...
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