Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003; Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione 21 aprile 2004; Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004; Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante attuazione dell'art. 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura; Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157; Vista la posizione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome sull'attuazione del regolamento (CE) n.

1782/03 espressa nella seduta del 15 gennaio 2004 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; Visto il decreto ministeriale 20 luglio 2004, n. 1628, d'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1782/03 relativamente all'art. 33 ed all'art. 40, che disciplinano rispettivamente l'ammissibilita' al regime di pagamento unico e le circostanze eccezionali verificatesi prima o nel corso del periodo di riferimento, nonche' del regolamento (CE) n. 795/04 della Commissione che detta modalita' di applicazione; Vista la nota della Commissione europea 25 giugno 2004, prot. n.

16536; Ritenuta la necessita' di dettare disposizioni per una immediata ed ordinata applicazione delle richiamate norme comunitarie; Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espressa nella riunione del 29 luglio 2004;

Decreta

Art. 1.

Avvio del regime di pagamento unico

  1. Il regime di pagamento unico previsto dal regolamento (CE) n.

    1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 e' applicato a livello nazionale dal l gennaio 2005, fatta eccezione per l'art. 62 la cui applicazione decorre dal 1 gennaio 2006.

  2. Il regime di pagamento unico viene attuato con le modalita' previste dagli articoli da 33 a 57 e 62 del regolamento (CE) n.

    1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 e successive modifiche e integrazioni.

  3. Ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettera a), secondo trattino del regolamento (CE) n. 1782/2003 sono esclusi dal regime di pagamento unico i pagamenti diretti concessi ai sensi dell'art. 3 del regolamento (CE) n. 2358/71.

    Art. 2.

    Gestione della riserva nazionale

  4. Lo Stato si avvale del diritto di adottare misure in applicazione dell'art. 42, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n.

    1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003.

  5. Lo Stato applica tutte le disposizioni facoltative previste dagli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004.

  6. Le determinazioni sull'utilizzazione della riserva nazionale, sui criteri oggettivi per le assegnazioni ai sensi dei paragrafi 3 e 5 dell'art. 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003, e sulle altre misure conseguenti ai regolamenti attuativi del regolamento (CE) n.

    1782/2003, sono adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la conferenza Stato-Regioni.

  7. La gestione della riserva nazionale di cui all'art. 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e' affidata all'AGEA che, al fine di assicurare il rispetto del massimale nazionale ai sensi dell'art. 41 del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonche' l'equilibrio della riserva nazionale e il rispetto delle finalita' di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 42 del citato regolamento, procede alle riduzioni lineari degli importi di riferimento dandone comunicazione agli organismi pagatori riconosciuti.

  8. I criteri oggettivi e la definizione delle zone omogenee di utilizzo della riserva nazionale di cui all'art. 42 del citato regolamento sono definiti con decreto di cui al comma 3.

    Art. 3.

    Criteri di ammissibilita'

  9. Nella definizione di successione anticipata di cui all'art.

    33 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio rientrano

    1. il consolidamento dell'usufrutto in capo al nudo proprietario; b) tutti i casi in cui un agricoltore abbia ricevuto a qualsiasi titolo l'azienda o parte dell'azienda precedentemente gestita da altro agricoltore, al quale il primo puo' succedere per successione legittima.

  10. Ai fini dell'art. 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.

    1782/2003, rientra nell'ipotesi di cambiamento della forma giuridica il caso in cui l'agricoltore che gestisce 1'azienda all'atto dell'avviamento del regime

    1. abbia esercitato attivita' agricola come membro compartecipe dell'impresa familiare di cui all'art...

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