DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 gennaio 2008 - Disposizioni di attuazione dell''articolo 746, comma quarto, del codice della navigazione.
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'art. 31 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 20 dicembre 1995, n. 575, concernente adesione della Repubblica italiana, alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL) firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960, e successive modificazioni;
Visto il verbale della riunione interministeriale del 12 aprile 2002 con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari e' deputata ad autorizzare l'utilizzazione dell'indicatore di esenzione dalle restrizioni del traffico aereo in ambito EUROCONTROL;
Vista la direttiva 21 settembre 2007 recante Disciplina del trasporto aereo di Stato;
Visto l'accordo concluso in data 5 maggio 2006 fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della difesa;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2006, recante criteri di equiparazione dell'attivita' di volo eseguita da aeromobili privati a quella svolta dagli aeromobili di Stato;
Visto il codice della navigazione, parte aeronautica, come modificato dai decreti legislativi 9 maggio 2005, n. 96, e 15 marzo 2006, n. 151, e, in particolare, l'art. 746, quarto comma, come modificato dall'art. 8 del citato decreto legislativo n. 151 del 2006;
Ritenuta la conseguente necessita' di intervenire nella materia al fine di individuare i criteri e le modalita' per l'attribuzione della qualifica di volo di Stato all'attivita' di volo esercitata nell'interesse delle autorita' e delle istituzioni pubbliche;
Decreta:
Art. 1.
Qualifica di volo di Stato
-
L'attribuzione della qualifica di volo di Stato e' intesa a consentire l'efficace svolgimento delle attivita' aeronautiche occorrenti per realizzare o supportare la cura di interessi pubblici rilevanti.
-
L'attribuzione della qualifica di volo di Stato costituisce, ove occorra, il presupposto per il riconoscimento del carattere prioritario delle attivita' di cui al comma 1.
-
La qualifica di volo...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA