DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 2012, n. 43 - Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. (12G0063)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra;

Visto il regolamento (CE) n.1493/2007 della Commissione, del 17 dicembre 2007, che determina, conformemente a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 842/2006, il formato della relazione che deve essere presentata alla Commissione dai produttori, importatori ed esportatori di taluni gas fluorurati ad effetto serra;

Visto il regolamento (CE) n.1494/2007 della Commissione, del 17 dicembre 2007, che stabilisce, conformemente a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 842/2006, la forma delle etichette e i requisiti di etichettatura ulteriori per i prodotti e le apparecchiature contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;

Visto il regolamento (CE) n.1497/2007 della Commissione, del 18 dicembre 2007, che stabilisce, conformemente a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti standard di controllo delle perdite per i sistemi di protezione antincendio fissi contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;

Visto il regolamento (CE) n.1516/2007 della Commissione, del 19 dicembre 2007, che stabilisce, conformemente a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;

Visto il regolamento (CE) n. 303/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformita' a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;

Visto il regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformita' a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;

Visto il regolamento (CE) n. 305/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformita' a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;

Visto il regolamento (CE) n. 306/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformita' a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature;

Visto il regolamento (CE) n. 307/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformita' a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti minimi per i programmi di formazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco degli attestati di formazione del personale per quanto concerne gli impianti di condizionamento d'aria in determinati veicoli a motore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;

Visto il regolamento (CE) n. 308/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformita' a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 42/2006, il formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, ed in particolare gli articoli 142 e 143;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, ed in particolare l'articolo 28 che istituisce, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, di attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, di attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche' allo smaltimento dei rifiuti;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed in particolare gli articoli 46 e 47 in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorieta';

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, ed in particolare l'articolo 4 che da' attuazione al capo II del regolamento (CE) n.765/2008;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2010, recante prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento in conformita' al regolamento (CE) n. 765/2008;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2010, recante designazione di 'ACCREDIA' quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 27 luglio 2010, di costituzione della Commissione interministeriale di sorveglianza presso l'Autorita' nazionale italiana per l'accreditamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del sopracitato decreto ministeriale del 22 dicembre 2009;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2011;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 2011;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 dicembre 2011;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Emana il seguente decreto:

Art. 1

Finalita'

  1. Il presente decreto disciplina le modalita' di attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 e dei regolamenti della Commissione europea di esecuzione dello stesso con riferimento a:

    a) l'individuazione delle autorita' competenti di cui agli articoli 3, paragrafo 6, e 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 842/2006;

    b) le procedure per la designazione degli organismi di certificazione e valutazione delle persone e delle imprese di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 303/2008, agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 304/2008, agli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 305/2008 e agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 306/2008;

    c) le procedure per la designazione degli organismi di attestazione delle persone di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 307/2008;

    d) il rilascio dei certificati provvisori alle persone e alle imprese di cui agli articoli 6 e 9 del regolamento (CE) n. 303/2008 e agli articoli 6 e 9 del regolamento (CE) n. 304/2008;

    e) l'acquisizione dei dati sulle emissioni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 842/2006;

    f) i registri di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 303/2008, all'articolo 10, comma 3, del regolamento (CE) n. 304/2008, all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 305/2008 e all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 306/2008;

    g) l'etichettatura delle apparecchiature di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 842/2006.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28

    dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

    Note alle premesse:

    L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

    Il regolamento (CE) n. 842/2006 e' pubblicato nella

    G.U.U.E. 14 giugno 2006, n. L 161.

    Il regolamento (CE) n.1493/2007 e' pubblicato nella

    G.U.U.E. 19 dicembre 2007, n. L 333.

    Il regolamento (CE) n.1494/2007 e' pubblicato nella

    G.U.U.E 18 dicembre 2007, n. L 332.

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