DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 2001, n.77 - Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la direttiva 97/51/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio del 6 ottobre 1997, che modifica le direttive 90/387/CEE e 92/44/CEE per

adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni;

Vista la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio del 26 febbraio 1998, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete

aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un

ambiente concorrenziale;

Visto il decreto-legge 1o maggio 1997, n. 115, convertito,

con modificazioni, dalla legge 1o luglio 1997, n. 189, recante recepimento della direttiva

96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,

  1. 400;

    Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre

    1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

    Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, riguardante la

    tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

    Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, riguardante

    l'istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle

    telecomunicazioni e radiotelevisivo;

    Visto il decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55, di

    attuazione della direttiva 90/387/CEE, concernente l'istituzione del mercato interno per i

    servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete

    aperta di telecomunicazioni;

    Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289,

    riguardante l'attuazione della direttiva 92/44/CEE concernente l'applicazione della

    fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (ONP);

    Visto il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171,

    riguardante le disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle

    telecomunicazioni in attuazione della direttiva 97/66/CE ed in tema di attivita'

    giornalistica;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19

    settembre 1997, n. 318, riguardante il regolamento per l'attuazione di direttive

    comunitarie nel settore delle telecomunicazioni;

    Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25

    novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 283 del 4

    dicembre 1997, riguardante le disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel

    settore delle telecomunicazioni;

    Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 10 marzo

    1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio

    1998, riguardante il finanziamento del servizio universale delle telecomunicazioni;

    Sentito il consiglio superiore tecnico delle poste e delle

    telecomunicazioni che ha espresso parere favorevole nel corso dell'adunanza generale del

    19 maggio 1999;

    Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei

    Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1999;

    Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla

    sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 aprile 2000;

    Sentito il parere delle competenti Commissioni

    parlamentari;

    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,

    adottata nella riunione del 22 dicembre 2000;

    Sulla proposta del Ministro delle Comunicazioni, di

    concerto con il Ministro per le politiche comunitarie;

    Emana il seguente regolamento:

    Capo I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

    Art. 1.

    Definizioni

    1. Le definizioni di cui al decreto del Presidente della

    Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, si applicano al presente regolamento.

    2. Le definizioni di cui al comma 1, ai fini del presente

    regolamento, sono integrate dalle seguenti:

  2. "consumatore": persona fisica che utilizza un

    servizio pubblico di telecomunicazioni a scopi non lavorativi, commerciali o

    professionali;

  3. "posto telefonico pubblico a pagamento":

    posto telefonico a disposizione del pubblico, utilizzabile con monete e carte di credito o

    di addebito e schede prepagate;

  4. "Autorita' nazionale di regolamentazione", di

    seguito denominata "Autorita'": l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni

    istituita dalla legge 31 luglio 1997, n. 249;

  5. "organismo con significativo potere di

    mercato": organismo autorizzato a fornire reti telefoniche pubbliche fisse e servizi

    di telefonia vocale avente notevole forza di mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 1,

    lettera am), del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, notificato come

    tale dall'Autorita' alla Commissione europea.

    Capo II ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 97/51/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 90/387/CEE

    Art. 2.

    Oggetto e campo di applicazione

    1. Il presente capo riguarda l'armonizzazione delle

    condizioni per l'accesso alle reti pubbliche di telecomunicazioni e, ove applicabile, ai

    servizi pubblici di telecomunicazioni nonche' per l'uso libero ed efficace delle reti e

    dei servizi medesimi.

    2. Le condizioni di cui al comma 1 sono volte ad agevolare

    la fornitura di reti e di servizi pubblici di telecomunicazioni in ambito nazionale e nei

    rapporti con gli altri Stati membri e, in particolare, la fornitura di servizi da parte di

    societa', imprese o persone fisiche stabilite in uno Stato membro che non sia quello della

    societa', impresa o persona fisica cui i servizi sono destinati.

    3. Le condizioni di fornitura di una rete aperta di

    telecomunicazioni mirano a:

  6. assicurare la disponibilita' di un pacchetto minimo di

    servizi;

  7. garantire l'accesso e, l'interconnessione alle reti ed

    ai servizi pubblici di telecomunicazioni;

  8. incoraggiare la fornitura di servizi di

    telecomunicazioni armonizzati a beneficio degli utenti, individuando e promuovendo, su

    base facoltativa, l'utilizzo di interfacce tecniche armonizzate e delle relative norme e

    specifiche tecniche ai fini di assicurare un accesso ed una interconnessione aperti ed

    efficienti;

  9. garantire la fornitura del servizio universale nel

    settore delle telecomunicazioni tenendo conto degli sviluppi futuri.

    Art. 3.

    Condizioni di fornitura di una rete aperta

    1. Le condizioni di fornitura di una rete aperta devono

    rispettare i principi di obiettivita', trasparenza e non discriminazione, secondo il

    quadro di riferimento di cui all'allegato 1.

    2. Le condizioni di fornitura di una rete aperta non

    devono limitare l'accesso alle reti o ai servizi pubblici di telecomunicazioni eccetto che

    per ragioni basate sulle esigenze fondamentali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera

    c),&D,; del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

    Vigono inoltre le condizioni applicabili in generale al

    collegamento alla rete dell'apparecchiatura terminale.

    3. Le condizioni di fornitura della rete aperta non

    possono consentire alcuna restrizione supplementare che limiti l'impiego delle reti

    pubbliche di telecomunicazioni e dei servizi pubblici di telecomunicazioni, eccettuate le

    restrizioni compatibili con la regolamentazione vigente.

    4. Fatti salvi i provvedimenti adottati nell'ambito della

    fornitura della rete aperta, qualora l'Autorita' ritenga di limitare l'accesso alle reti o

    ai servizi di telecomunicazioni in relazione alle esigenze fondamentali di cui al comma 2,

    in particolare per quanto concerne l'interoperabilita' dei servizi e la protezione dei

    dati, procede secondo le modalita' determinate dalla Commissione europea in base alla

    procedura di cui all'articolo 10 della direttiva del Consiglio 90/387/CEE del 28 giugno

    1990.

    Art. 4.

    Riferimenti normativi

    1. I riferimenti alle norme ed alle specifiche stabilite

    come base per le interfacce tecniche armonizzate e per le caratteristiche armonizzate dei

    servizi ai fini della fornitura di una rete aperta sono pubblicati nella " Gazzetta

    Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

    2. La fornitura di interfacce tecniche e di funzioni di

    rete deve avvenire sulla base di norme e di specifiche i cui riferimenti sono pubblicati

    nella GUCE. Possono essere impiegate, in attesa dell'adozione di norme e di specifiche

    pubblicate nella GUCE:

  10. norme e specifiche adottate dagli organismi di

    normalizzazione europei conte l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI)

    o il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) o il Comitato europeo di normalizzazione

    elettrotecnica (CENELEC) o, in assenza di tali norme e specifiche;

  11. norme o raccomandazioni internazionali adottate

    dall'Unione Internazionale delle telecomunicazioni (ITU), dall'Organizzazione

    internazionale per la normalizzazione (ISO) o dal Comitato elettrotecnico internazionale

    (CEI) o, in assenza di tali norme o raccomandazioni;

  12. norme e specifiche nazionali.

    3. Se l'applicazione delle norme e delle specifiche di cui

    al comma 1 appare insufficiente a garantire l'interoperabilita' dei servizi

    transfrontalieri da e verso Stati membri, l'Autorita' ricorre alla procedura di cui

    all'articolo 3, comma 4, nella misura strettamente necessaria a garantire detta

    operabilita' e ad ampliare la libera scelta degli utenti.

    4. Se le norme e le specifiche armonizzate di cui al comma

    1 non rispettano le esigenze fondamentali e non consentono di perseguire l'obiettivo

    dell'accesso aperto ed efficace alle reti, dell'interconnessione e dell'interoperabilita'

    dei servizi, l'Autorita' ricorre alla procedura di cui all'articolo 3, comma 4.

    Art. 5.

    Informazioni

    1. L'Autorita' puo' richiedere agli organismi che

    forniscono reti e servizi di telecomunicazioni le informazioni necessarie all'applicazione

    del presente regolamento.

    Capo III ATTUAZIONE DIRETTIVA 97/51/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 92/44/CEE

    Art. 6.

    Oggetto e campo di applicazione

    1. Il presente capo riguarda l'armonizzazione delle

    condizioni per l'accesso e l'uso libero ed efficace delle linee affittate fornite ad

    utenti su reti pubbliche di telecomunicazioni nonche' la disponibilita' su tutto il

    territorio nazionale di un insieme minimo di linee affittate con caratteristiche tecniche

    armonizzate. A tal fine, per organismi di telecomunicazioni si intendono gli organismi

    notificati alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14, comma 1.

    2. L'Autorita' provvede...

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