DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 2001, n.77 - Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la direttiva 97/51/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 6 ottobre 1997, che modifica le direttive 90/387/CEE e 92/44/CEE per
adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni;
Vista la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 febbraio 1998, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete
aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un
ambiente concorrenziale;
Visto il decreto-legge 1o maggio 1997, n. 115, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1o luglio 1997, n. 189, recante recepimento della direttiva
96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
-
400;
Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, riguardante la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, riguardante
l'istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo;
Visto il decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55, di
attuazione della direttiva 90/387/CEE, concernente l'istituzione del mercato interno per i
servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete
aperta di telecomunicazioni;
Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289,
riguardante l'attuazione della direttiva 92/44/CEE concernente l'applicazione della
fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (ONP);
Visto il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171,
riguardante le disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle
telecomunicazioni in attuazione della direttiva 97/66/CE ed in tema di attivita'
giornalistica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19
settembre 1997, n. 318, riguardante il regolamento per l'attuazione di direttive
comunitarie nel settore delle telecomunicazioni;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25
novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 283 del 4
dicembre 1997, riguardante le disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel
settore delle telecomunicazioni;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 10 marzo
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio
1998, riguardante il finanziamento del servizio universale delle telecomunicazioni;
Sentito il consiglio superiore tecnico delle poste e delle
telecomunicazioni che ha espresso parere favorevole nel corso dell'adunanza generale del
19 maggio 1999;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 aprile 2000;
Sentito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 22 dicembre 2000;
Sulla proposta del Ministro delle Comunicazioni, di
concerto con il Ministro per le politiche comunitarie;
Emana il seguente regolamento:
Capo I DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Art. 1.
Definizioni
1. Le definizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, si applicano al presente regolamento.
2. Le definizioni di cui al comma 1, ai fini del presente
regolamento, sono integrate dalle seguenti:
-
"consumatore": persona fisica che utilizza un
servizio pubblico di telecomunicazioni a scopi non lavorativi, commerciali o
professionali;
-
"posto telefonico pubblico a pagamento":
posto telefonico a disposizione del pubblico, utilizzabile con monete e carte di credito o
di addebito e schede prepagate;
-
"Autorita' nazionale di regolamentazione", di
seguito denominata "Autorita'": l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
istituita dalla legge 31 luglio 1997, n. 249;
-
"organismo con significativo potere di
mercato": organismo autorizzato a fornire reti telefoniche pubbliche fisse e servizi
di telefonia vocale avente notevole forza di mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
lettera am), del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, notificato come
tale dall'Autorita' alla Commissione europea.
Capo II ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 97/51/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 90/387/CEE
Art. 2.
Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente capo riguarda l'armonizzazione delle
condizioni per l'accesso alle reti pubbliche di telecomunicazioni e, ove applicabile, ai
servizi pubblici di telecomunicazioni nonche' per l'uso libero ed efficace delle reti e
dei servizi medesimi.
2. Le condizioni di cui al comma 1 sono volte ad agevolare
la fornitura di reti e di servizi pubblici di telecomunicazioni in ambito nazionale e nei
rapporti con gli altri Stati membri e, in particolare, la fornitura di servizi da parte di
societa', imprese o persone fisiche stabilite in uno Stato membro che non sia quello della
societa', impresa o persona fisica cui i servizi sono destinati.
3. Le condizioni di fornitura di una rete aperta di
telecomunicazioni mirano a:
-
assicurare la disponibilita' di un pacchetto minimo di
servizi;
-
garantire l'accesso e, l'interconnessione alle reti ed
ai servizi pubblici di telecomunicazioni;
-
incoraggiare la fornitura di servizi di
telecomunicazioni armonizzati a beneficio degli utenti, individuando e promuovendo, su
base facoltativa, l'utilizzo di interfacce tecniche armonizzate e delle relative norme e
specifiche tecniche ai fini di assicurare un accesso ed una interconnessione aperti ed
efficienti;
-
garantire la fornitura del servizio universale nel
settore delle telecomunicazioni tenendo conto degli sviluppi futuri.
Art. 3.
Condizioni di fornitura di una rete aperta
1. Le condizioni di fornitura di una rete aperta devono
rispettare i principi di obiettivita', trasparenza e non discriminazione, secondo il
quadro di riferimento di cui all'allegato 1.
2. Le condizioni di fornitura di una rete aperta non
devono limitare l'accesso alle reti o ai servizi pubblici di telecomunicazioni eccetto che
per ragioni basate sulle esigenze fondamentali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
c),&D,; del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.
Vigono inoltre le condizioni applicabili in generale al
collegamento alla rete dell'apparecchiatura terminale.
3. Le condizioni di fornitura della rete aperta non
possono consentire alcuna restrizione supplementare che limiti l'impiego delle reti
pubbliche di telecomunicazioni e dei servizi pubblici di telecomunicazioni, eccettuate le
restrizioni compatibili con la regolamentazione vigente.
4. Fatti salvi i provvedimenti adottati nell'ambito della
fornitura della rete aperta, qualora l'Autorita' ritenga di limitare l'accesso alle reti o
ai servizi di telecomunicazioni in relazione alle esigenze fondamentali di cui al comma 2,
in particolare per quanto concerne l'interoperabilita' dei servizi e la protezione dei
dati, procede secondo le modalita' determinate dalla Commissione europea in base alla
procedura di cui all'articolo 10 della direttiva del Consiglio 90/387/CEE del 28 giugno
1990.
Art. 4.
Riferimenti normativi
1. I riferimenti alle norme ed alle specifiche stabilite
come base per le interfacce tecniche armonizzate e per le caratteristiche armonizzate dei
servizi ai fini della fornitura di una rete aperta sono pubblicati nella " Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
2. La fornitura di interfacce tecniche e di funzioni di
rete deve avvenire sulla base di norme e di specifiche i cui riferimenti sono pubblicati
nella GUCE. Possono essere impiegate, in attesa dell'adozione di norme e di specifiche
pubblicate nella GUCE:
-
norme e specifiche adottate dagli organismi di
normalizzazione europei conte l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI)
o il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) o il Comitato europeo di normalizzazione
elettrotecnica (CENELEC) o, in assenza di tali norme e specifiche;
-
norme o raccomandazioni internazionali adottate
dall'Unione Internazionale delle telecomunicazioni (ITU), dall'Organizzazione
internazionale per la normalizzazione (ISO) o dal Comitato elettrotecnico internazionale
(CEI) o, in assenza di tali norme o raccomandazioni;
-
norme e specifiche nazionali.
3. Se l'applicazione delle norme e delle specifiche di cui
al comma 1 appare insufficiente a garantire l'interoperabilita' dei servizi
transfrontalieri da e verso Stati membri, l'Autorita' ricorre alla procedura di cui
all'articolo 3, comma 4, nella misura strettamente necessaria a garantire detta
operabilita' e ad ampliare la libera scelta degli utenti.
4. Se le norme e le specifiche armonizzate di cui al comma
1 non rispettano le esigenze fondamentali e non consentono di perseguire l'obiettivo
dell'accesso aperto ed efficace alle reti, dell'interconnessione e dell'interoperabilita'
dei servizi, l'Autorita' ricorre alla procedura di cui all'articolo 3, comma 4.
Art. 5.
Informazioni
1. L'Autorita' puo' richiedere agli organismi che
forniscono reti e servizi di telecomunicazioni le informazioni necessarie all'applicazione
del presente regolamento.
Capo III ATTUAZIONE DIRETTIVA 97/51/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 92/44/CEE
Art. 6.
Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente capo riguarda l'armonizzazione delle
condizioni per l'accesso e l'uso libero ed efficace delle linee affittate fornite ad
utenti su reti pubbliche di telecomunicazioni nonche' la disponibilita' su tutto il
territorio nazionale di un insieme minimo di linee affittate con caratteristiche tecniche
armonizzate. A tal fine, per organismi di telecomunicazioni si intendono gli organismi
notificati alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14, comma 1.
2. L'Autorita' provvede...
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