DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1982, n. 322 - Attuazione della direttiva (CEE) n. 79/112 relativa ai prodotti alimentari destinati al consumatore finale ed alla relativa pubblicita' nonche' della direttiva (CEE) n. 77/94 relativa ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare

Coming into Force10 Giugno 1982
End of Effective Date02 Marzo 1992
Enactment Date18 Maggio 1982
Published date09 Giugno 1982
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1982/06/09/082U0322/CONSOLIDATED/19920217
Official Gazette PublicationGU n.156 del 09-06-1982
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea;

Viste le direttive n. 79/112 del 18 dicembre 1978 e n. 77/94 del 21 dicembre 1976, emanate dal Consiglio delle Comunita' europee, concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonche' la relativa pubblicita', ed i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare;

Considerato che in data 25 febbraio 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, e' stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta cosi' completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, della sanita', dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di grazia e giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1982; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

L'etichettatura dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale nonche' la loro presentazione e la relativa pubblicita' sono disciplinate dal presente decreto.

Esso si applica anche ai prodotti alimentari destinati agli ospedali, ai ristoranti, alle mense e ad altre collettivita' simili.

Agli effetti del presente decreto si intende:

  1. per etichettatura, l'insieme delle indicazioni, marchi di fabbrica e di commercio, immagini o simboli che si riferiscono al prodotto alimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o su una etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo, o, in conformita' a quanto stabilito nel successivo art. 12, sui documenti di accompagnamento del prodotto alimentare;

  2. per prodotto alimentare in imballaggio preconfezionato, l'unita' di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore finale, costituita da un prodotto alimentare e dall'imballaggio in cui e' stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 27 GENNAIO 1992, N. 109

Art 2.

L'etichettatura non deve indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto alimentare e precisamente sulla natura, sulla identita', sulla qualita', sulla composizione, sulla quantita', sulla durabilita', sull'origine o la provenienza, sul modo di fabbricazione o di ottenimento del prodotto stesso.

L'etichettatura non deve altresi' attribuire al prodotto alimentare proprieta' atte a prevenire, curare o guarire malattie ne' accennare a tali proprieta', salvo quanto possa essere previsto da norme specifiche, ovvero attribuire effetti o proprieta' che non possiede, o caratteristiche particolari quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedano le stesse caratteristiche.

I divieti e le limitazioni di cui ai precedenti commi riguardano anche le modalita' di realizzazione dell'etichettatura nonche' la presentazione dei prodotti alimentari e la relativa pubblicita'.

Per presentazione dei prodotti alimentari deve intendersi:

  1. la forma o l'aspetto conferito ai prodotti alimentari o alla loro confezione;

  2. il materiale utilizzato per il confezionamento;

  3. il modo in cui sono disposti;

  4. l'ambiente nel quale sono esposti.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 27 GENNAIO 1992, N. 109

Art 3.

Salvo quanto disposto dagli articoli successivi, la etichettatura dei prodotti alimentari comporta le seguenti indicazioni:

  1. la denominazione di vendita;

  2. l'elenco degli ingredienti;

  3. il quantitativo netto;

  4. il termine minimo di conservazione;

  5. le modalita' di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto;

  6. le istruzioni per l'uso;

  7. il luogo di origine o di provenienza;

  8. il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunita' economica europea;

  9. la sede dello stabilimento di fabbricazione o di confezionamento per i prodotti fabbricati o confezionati in Italia per la vendita nel territorio nazionale.

E' vietato il commercio dei prodotti alimentari che non riportino in lingua italiana le indicazioni di cui al precedente comma.

Qualora le indicazioni siano fornite in piu' lingue, i caratteri relativi alle diciture in lingua italiana debbono essere uguali o superiori a quelli relativi alle diciture in altre lingue.

Restano ferme le disposizioni che impongono ulteriori o piu' specifici obblighi ai fini fiscali e metrologici.

Art 3.

Salvo quanto disposto dagli articoli successivi, la etichettatura dei prodotti alimentari comporta le seguenti indicazioni:

  1. la denominazione di vendita;

  2. l'elenco degli ingredienti;

  3. il quantitativo netto;

  4. il termine minimo di conservazione;

  5. le modalita' di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto;

  6. le istruzioni per l'uso;

  7. il luogo di origine o di provenienza;

  8. il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunita' economica europea;

  9. la sede dello stabilimento di fabbricazione o di confezionamento per i prodotti fabbricati o confezionati in Italia per la vendita nel territorio nazionale.

l) il titolo alcolometrico volume effettivo per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume.

E' vietato il commercio dei prodotti alimentari che non riportino in lingua italiana le indicazioni di cui al precedente comma.

Qualora le indicazioni siano fornite in piu' lingue, i caratteri relativi alle diciture in lingua italiana debbono essere uguali o superiori a quelli relativi alle diciture in altre lingue.

Restano ferme le disposizioni che impongono ulteriori o piu' specifici obblighi ai fini fiscali e metrologici.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 27 GENNAIO 1992, N. 109

Art 4.

La denominazione di vendita di un prodotto alimentare e la denominazione prevista dalle disposizioni che disciplinano il prodotto stesso o, in mancanza, il nome consacrato da usi e consuetudini, o una descrizione del prodotto accompagnato, se necessario, da informazioni sulla sua utilizzazione, in modo da consentire all'acquirente di conoscerne la natura e di distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso.

La denominazione di vendita non puo' essere sostituita da un marchio di fabbrica o di commercio, o da una denominazione di fantasia.

La denominazione di vendita comporta, inoltre, una indicazione relativa allo stato fisico in cui si trova il prodotto alimentare o al trattamento specifico da esso subito quando l'omissione di tale indicazione possa creare confusione nell'acquirente.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 27 GENNAIO 1992, N. 109

Art 5.

Agli effetti del presente decreto per "ingrediente" s'intende qualsiasi sostanza, compresi gli additivi, utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare, ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma modificata.

L'elenco degli ingredienti e' costituito dall'enumerazione di tutti gli ingredienti del prodotto alimentare, in ordine di peso decrescente al momento della loro utilizzazione. Esso e' preceduto da un'indicazione appropriata contenente la parola "ingredienti".

L'acqua e gli ingredienti volatili sono indicati nell'elenco in funzione del loro peso nel prodotto finito.

La quantita' di acqua aggiunta come ingrediente in un prodotto alimentare e' determinata sottraendo dalla quantita' totale del prodotto finito la quantita' totale degli altri ingredienti adoperati al momento della loro messa in opera. L'acqua aggiunta puo' non essere indicata ove non superi, in peso, nel prodotto finito, il 5%.

Qualora trattasi di ingredienti utilizzati in forma concentrata o disidratata e ricostituiti al momento della fabbricazione, l'indicazione puo' avvenire nell'elenco in base al loro peso prima della concentrazione o della disidratazione.

Nel caso di prodotti concentrati o disidratati, da consumarsi dopo essere stati ricostituiti, gli ingredienti possono essere elencati secondo l'ordine delle proporzioni del prodotto ricostituito, purche' la loro elencazione sia accompagnata da un indicazione del tipo "ingredienti del prodotto ricostituito" o "ingredienti del prodotto pronto per il consumo".

Nel caso di miscuglio di frutta o ortaggi, in cui nessun tipo di frutta o di ortaggi abbia una predominanza di peso rilevante, gli ingredienti possono essere elencati in un altro ordine, purche' la loro elencazione sia accompagnata da un'indicazione del tipo "in proporzione variabile".

Nel caso di miscuglio di spezie o di piante aromatiche in cui nessuna delle componenti abbia una predominanza rilevante, gli ingredienti possono essere elencati in un altro ordine, purche' la loro elencazione sia accompagnata da un'indicazione del tipo "in proporzione variabile".

Le carni, utilizzate nella preparazione di prodotti a...

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