Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea;
Vista la direttiva n. 76/160 dell'8 dicembre 1975, emanata dal Consiglio delle Comunita' europee, concernente la qualita' delle acque di balneazione;
Considerato che in data 11 marzo 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, e' stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;
Considerato che risulta cosi' completato il procedimento previsto dalla legge di delega;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, della sanita', dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di grazia e giustizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 1982; EMANA il seguente decreto: Art. 1.
Il presente decreto ha per oggetto i requisiti chimici, fisici e microbiologici delle acque di balneazione.
Il presente decreto non si applica alle acque destinate ad usi terapeutici ed a quelle di piscina.
Art
2.
Ai sensi del presente decreto si intendono per:
"acque di balneazione" le acque dolci, correnti o di lago e le acque marine nelle quali la balneazione e' espressamente autorizzata ovvero non vietata;
"zona di balneazione" il luogo in cui si trovano le acque di balneazione di cui al punto a);
"stagione balneare" il periodo compreso tra il 1 maggio ed il 30 settembre, fatta salva la facolta' prevista al punto c) del successivo art. 4;
"periodo di campionamento" e' il periodo che inizia un mese prima della stagione balneare e termina con la fine della stessa.
Art
4.
Alle regioni competono:
la redazione e l'invio al Ministero della sanita', entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, della mappa degli scarichi, dei corsi d'acqua e dei punti in cui saranno effettuati i campionamenti e le analisi a cura dei presidi e servizi multizonali previsti dall'art. 22 della legge n. 833/1978 e, fino all'attivazione degli stessi, dai laboratori provinciali di igiene e profilassi;
la individuazione delle zone idonee alla balneazione sulla base dei risultati delle analisi e delle eventuali ispezioni effettuate durante il periodo di campionamento relativo all'anno precedente. Tale individuazione dovra' essere portata a conoscenza delle amministrazioni comunali interessate almeno un mese prima dell'inizio della stagione balneare;
la facolta' di ampliare la stagione balneare secondo le esigenze o le consuetudini locali;
la facolta' di adottare limiti piu' restrittivi di quelli previsti dalla tabella (allegato 1); in nessun caso possono essere adottati limiti meno restrittivi;
la facolta' di richiedere le deroghe di cui all'articolo 9 del presente decreto;
la facolta' di ridurre la frequenza del campionamento di un fattore 2 quando si verificano le condizioni di cui alla nota 1 all'allegato 1.
Le successive modificazioni delle mappe di cui al precedente punto a) nonche' i provvedimenti adottati ai sensi dei precedenti punti c), d) e f) dovranno essere trasmessi tempestivamente al Ministero della sanita'.
I risultati delle analisi eseguite con la frequenza indicata nella tabella (allegato 1) saranno trasmessi mensilmente al Ministero della sanita' a cura dei presidi e servizi multizonali. Detti presidi e servizi possono avvalersi, limitatamente al campionamento, degli uffici sanitari comunali.
I compiti che dal presente decreto sono attribuiti alle regioni si intendono conferiti, per il Trentino-Alto Adige, alle province autonome di Trento e Bolzano.
Art
4.
Alle regioni competono:
la redazione e l'invio al Ministero della sanita', entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, della mappa degli scarichi, dei corsi d'acqua e dei punti in cui saranno effettuati i campionamenti e le analisi a cura delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, ove istituite, o dai presidi e servizi multizonali;
l'individuazione delle zone idonee alla balneazione sulla base dei risultati delle analisi e delle eventuali ispezioni effettuate durante il periodo di campionamento relativo all'anno precedente. Tale individuazione e' portata a conoscenza del Ministero della sanita' e del Ministero dell'ambiente entro il 31 dicembre dell'anno al quale si riferiscono i risultati delle analisi, nonche' delle amministrazioni comunali interessate almeno un mese prima dell'inizio della stagione balneare;
la facolta' di ampliare la stagione balneare secondo le esigenze o le consuetudini locali;
la facolta' di adottare limiti piu' restrittivi di quelli previsti dalla tabella (allegato 1); in nessun caso possono essere adottati limiti meno restrittivi;
la facolta' di richiedere le deroghe di cui all'articolo 9 del presente decreto;
la facolta' di ridurre la frequenza del campionamento di un fattore 2 quando si verificano le condizioni di cui alla nota 1 all'allegato 1.
Le successive modificazioni delle mappe di cui al precedente punto a) nonche' i provvedimenti adottati ai sensi dei precedenti punti c), d) e f) dovranno essere trasmessi tempestivamente al Ministero della sanita'.
I risultati delle analisi eseguite almeno con la frequenza indicata nella tabella (allegato 1) saranno trasmessi mensilmente al Ministero della sanita' a cura delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, ove istituite, o dai presidi e servizi multizonali.
I compiti che dal presente decreto sono attribuiti alle regioni si intendono conferiti, per il Trentino-Alto Adige, alle province autonome di Trento e Bolzano. 4