Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE;
Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2010, ed in particolare l'articolo 18;
Visti gli articoli 1 e 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2009;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti 7 aprile 1986, di recepimento delle direttive 76/767/CEE, 84/527/CEE, 84/525/CEE e 84/526/CEE, riguardanti la costruzione ed i controlli di particolari categorie di bombole;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, recante attuazione delle direttive 1999/36/CE, 2001/2/CE e della decisione 2001/107/CE in materia di attrezzature a pressione trasportabili;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, di attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 giugno 2012;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
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Il presente decreto disciplina le attrezzature a pressione trasportabili, al fine di migliorare la sicurezza e garantire la libera circolazione di tali attrezzature nell'Unione europea e si applica:
alle nuove attrezzature a pressione trasportabili di nuova fabbricazione, definite nell'articolo 2, comma 1, che non recano i marchi di conformita' di cui alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE e 84/527/CEE, recepite con il decreto del Ministro dei trasporti 7 aprile 1986, o alla direttiva 1999/36/CE, attuata con decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, per quanto riguarda la messa a disposizione sul mercato di tali attrezzature;
alle attrezzature a pressione trasportabili definite nell'articolo 2, comma 1, che recano i marchi di conformita' alla direttiva 2010/35/UE, o alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE e 84/527/CEE, recepite con il decreto del Ministro dei trasporti 7 aprile 1986, o alla direttiva 1999/36/CE, attuata con decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, per quanto riguarda le ispezioni periodiche, le ispezioni intermedie, le verifiche straordinarie e l'uso di tali attrezzature;
alle attrezzature a pressione trasportabili definite nell'articolo 2, comma 1, che non recano i marchi di conformita' di cui alla direttiva 1999/36/CE, attuata con decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, per quanto riguarda la rivalutazione della conformita'.
Il presente decreto non si applica alle attrezzature a pressione trasportabili immesse sul mercato in data antecedente al 9 marzo 2002 o alle date antecedenti a quelle previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, che non sono state sottoposte ad una rivalutazione della conformita' e a quelle utilizzate esclusivamente per operazioni di trasporto di merci pericolose tra gli Stati membri dell'Unione europea e Paesi terzi, effettuate ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, di attuazione della direttiva 2008/68/CE.
Art
2.
Definizioni
Ai fini del presente decreto si intende per:
a) attrezzature a pressione trasportabili:
1) tutti i recipienti a pressione, i loro rubinetti e gli altri accessori, se presenti, di cui al punto 6.2 degli allegati alla direttiva 2008/68/CE, definiti alla lettera b) del presente comma, se utilizzati conformemente a tali allegati per il trasporto di gas della classe 2, esclusi i gas o gli oggetti con codici di classificazione contenenti le cifre 6 e 7, nonche' per il trasporto delle sostanze pericolose di altre classi indicate nell'allegato I del presente decreto;
2) le cisterne, i veicoli e vagoni batteria, i contenitori per gas a elementi multipli (MEGC), i loro rubinetti e altri accessori, se presenti, di cui al punto 6.8 degli allegati alla direttiva 2008/68/CE, definiti alla lettera b) del presente comma, se utilizzati conformemente a tali allegati per il trasporto di gas della classe 2, esclusi i gas o gli oggetti con codici di classificazione contenenti le cifre 6 e 7, nonche' per il trasporto delle sostanze pericolose di altre classi indicate nell'allegato I al presente decreto;
3) le cartucce di gas (n. ONU 2037), esclusi i diffusori di aerosol (n. ONU 1950), i recipienti criogenici aperti, le bombole per gas per apparecchi di respirazione, gli estintori (n. ONU 1044), le attrezzature a pressione trasportabili soggette a esenzione a norma del punto 1.1.3.2. degli allegati alla direttiva 2008/68/CE, definiti alla lettera b) del presente comma e le attrezzature a pressione trasportabili soggette a esenzione dalle prescrizioni per la costruzione e il collaudo degli imballaggi, secondo le disposizioni speciali di cui al punto 3.3. dei citati allegati alla direttiva 2008/68/CE;
b) allegati alla direttiva 2008/68/CE, limitatamente a:
1) allegato I capo I. 1.: allegati A e B all'ADR come applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2011, restando inteso che i termini «parte contraente» sono sostituiti dai termini «Stato membro»;
2) allegato II capo II. 1.: allegato al RID che figura come appendice C alla Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia, applicabile con effetto dal 1° gennaio 2011, restando inteso che «Stato contraente del RID» e' sostituito da «Stato membro»;
3) allegato III capo III. 1.: i regolamenti allegati all'ADN, applicabili con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011, cosi' come l'articolo 3, lettere f) e b), e l'articolo 8, paragrafi 1 e 3, dell'ADN, nei quali «parte contraente» e' sostituito da «Stato membro»;
c) immissione sul mercato: la prima messa a disposizione di attrezzature a pressione trasportabili sul mercato dell'Unione europea;
d) messa a disposizione sul mercato: qualsiasi fornitura di attrezzature a pressione trasportabili per la distribuzione o l'uso sul mercato dell'Unione europea nel corso di un'attivita' commerciale o di servizio pubblico, a titolo oneroso o gratuito;
e) uso: il riempimento, lo stoccaggio temporaneo legato al trasporto, lo svuotamento e il nuovo riempimento di attrezzature a pressione trasportabili;
f) ritiro: qualsiasi provvedimento volto ad impedire la messa a disposizione sul mercato o l'uso di attrezzature a pressione trasportabili;
g) richiamo: qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di attrezzature a pressione trasportabili che sono state gia' rese disponibili all'utilizzatore finale;
h) fabbricante: ogni persona fisica o giuridica che fabbrica attrezzature a pressione trasportabili o parti di esse, oppure che le fa progettare o fabbricare, e le commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;
i) rappresentante autorizzato: ogni persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti;
l) importatore: ogni persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che immette sul mercato dell'Unione europea attrezzature a pressione trasportabili o parti di esse provenienti da un Paese terzo;
m) distributore: ogni persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato attrezzature a pressione trasportabili;
n) proprietario: ogni persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che ha piena disponibilita' delle attrezzature a pressione trasportabili;
o) operatore: ogni persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che utilizza attrezzature a pressione trasportabili;
p) operatore economico: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore, il distributore, il proprietario o l'operatore che intervengono nel corso di un'attivita' commerciale o di servizio pubblico a titolo oneroso o gratuito;
q) valutazione della conformita': la valutazione e la procedura di valutazione della conformita' stabilite negli allegati alla direttiva 2008/68/CE;
r) marchio Pi: un marchio che indica che le attrezzature a...