R.D. 30 marzo 1942, n. 318. Disposizioni per l?attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

AutoreFrancesco Laviano Saggese, Iolanda Pepe
Pagine1947-1995

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R.D. 30 marzo 1942, n. 318. Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (Gazzetta Ufficiale n. 91 del 17 aprile 1942 e avviso di rettifica in Gazzetta Ufficiale n. 159 del 12 luglio 1943).

@Capo I. disposizioni di attuazione

@@Sezione I Disposizioni relative al Libro I

1 (1) - [L’esercizio delle facoltà attribuite all’autorità governativa nel titolo II del libro I del codice può dal Governo essere delegato in tutto o in parte ai prefetti per gli enti che esercitano la loro attività nell’ambito di una provincia].


(1) Articolo abrogato dall’art. 11, 1° comma, lett. f), del d.P.R. 10-2-2000, n. 361 (Semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche).

2 (1) - [La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica deve essere accompagnata dalla copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto e da quegli altri documenti che possono, secondo le circostanze, servire a dimostrare lo scopo dell’ente e i mezzi patrimoniali per provvedervi.

Il riconoscimento delle fondazioni può essere concesso dall’autorità governativa anche d’ufficio].


(1) Articolo abrogato dall’art. 11, 1° comma, lett. f), del d.P.R. 10-2-2000, n. 361 (Semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche).

3 - Il notaio che interviene per la stipulazione di atti tra vivi ovvero per la pubblicazione di testamenti, con i quali si dispongono fondazioni o si fanno donazioni o lasciti in favore di enti da istituire, è obbligato a farne denunzia al prefetto entro trenta giorni.

La denunzia deve contenere gli estremi essenziali dell’atto, il testo letterale concernente la liberalità, la indicazione degli eredi e della loro residenza.

Il prefetto è autorizzato a promuovere, nei modi e nei casi stabiliti dalla legge, gli atti conservativi che reputa necessari per l’esecuzione della disposizione sia nei confronti degli eredi, sia nei confronti dei terzi.

Può anche chiedere al tribunale, in caso di urgenza o di necessità, la nomina di un amministratore provvisorio dei beni. Il tribunale provvede con decreto in camera di consiglio.

4 (1) - [La domanda per ottenere l’approvazione delle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto deve essere accompagnata da una copia autentica della deliberazione relativa e dai documenti necessari per dimostrare l’osservanza delle condizioni prescritte dal secondo comma dell’articolo 21 del codice.

Gli amministratori della persona giuridica devono chiedere l’approvazione entro trenta giorni dalla deliberazione].


(1) Articolo abrogato dall’art. 11, 1°comma, lett. f), del d.P.R. 10-2-2000, n. 361 (Semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche).

5 (1) - La domanda per ottenere l’autorizzazione prevista nell’articolo 17 del codice deve essere presentata al prefetto

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della provincia in cui la persona giuridica ha la sua sede e accompagnata dai documenti necessari per dimostrare l’entità, le condizioni, l’opportunità dell’acquisto, nonché la destinazione dei beni.

Il prefetto raccoglie le opportune informazioni, sente, quando trattasi di atti di ultima volontà, coloro ai quali per successione sarebbero devoluti i beni lasciati alla persona giuridica, e, ove non sia delegato a concedere la chiesta auto-rizzazione, trasmette la domanda al ministero competente secondo l’attività che la persona giuridica svolge. In tal caso l’autorizzazione è data con decreto presidenziale.

Durante il procedimento i rappresentanti della persona giuridica possono compiere gli atti che tendono a conservarne i diritti.


(1) Cfr. art. 13, l. 15-5-1997, n. 127, come sostituito dall’art. 1 della l. 22-6-2000, n. 192, che dispone:

"Art. 13 - Abrogazione delle disposizioni che prevedono il riconoscimento o autorizzazioni per accettare lasciti e donazioni e per acquistare beni stabili. 1. L’articolo 17 del codice civile e la legge 21 giugno 1896, n. 218, sono abrogati. Sono altresì abrogati l’articolo 600, il quarto comma dell’articolo 782 e l’articolo 786 del codice civile, nonché le altre disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l’acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di persone giuridiche, ovvero il riconoscimento o autorizzazioni per l’acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle associazioni, fondazioni e di ogni altro ente non riconosciuto.

  1. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge".

6 (1) - L’acquisto di beni immobili in seguito a subastazione effettuata a carico di un debitore della persona giuridica non è soggetto alla necessità dell’autorizzazione. Tuttavia entro trenta giorni dall’acquisto i rappresentanti della persona giuridica devono darne comunicazione al prefetto.


(1) Vedi nota 1 subart. 5.

7 (1) - Il notaio che interviene per la stipulazione di atti tra vivi ovvero per la pubblicazione di testamenti, nei quali si dispongono donazioni o lasciti in favore di una persona giuridica, deve darne notizia entro trenta giorni al rappresentante della persona giuridica e al prefetto della provincia in cui questa ha la sua sede.


(1) Vedi nota 1 subart. 5.

8 - La convocazione dell’assemblea delle associazioni deve farsi nelle forme stabilite dallo statuto e, se questo non dispone, mediante avviso personale che deve contenere l’ordine del giorno degli argomenti da trattare.

Se non è vietato dall’atto costitutivo o dallo statuto, gli associati possono farsi rappresentare nell’assemblea da altri associati mediante delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione.

9 - Nell’ipotesi prevista dal quarto comma dell’articolo 23 del codice il provvedimento di sospensione deve essere comunicato agli amministratori, i quali possono entro quindici giorni proporre reclamo.

In tal caso l’autorità governativa, se non ritiene di revocare il provvedimen-

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to, ne dà comunicazione al pubblico ministero, il quale promuove l’azione di annullamento della deliberazione.

10 (1) - [Il provvedimento con il quale l’autorità governativa dichiara l’estinzione o dispone la trasformazione della persona giuridica è comunicato agli amministratori e al presidente del tribunale, il quale ne ordina l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche].


(1) Articolo abrogato dall’art. 11, 1° comma, lett. f), del d.P.R. 10-2-2000, n. 361(Semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche).

11 - Quando la persona giuridica è dichiarata estinta o quando l’associazione è sciolta, il presidente del tribunale, su istanza degli amministratori, dei soci, dei creditori, del pubblico ministero o anche di ufficio, nomina uno o più commissari liquidatori, salvo che l’atto costitutivo o lo statuto non preveda una diversa forma di nomina e a questa si proceda entro un mese dal provvedimento. La preventiva designazione dei liquidatori nell’atto costitutivo o nello statuto non ha effetto.

Quando lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea, la nomina può essere fatta dall’assemblea medesima con la maggioranza prevista dall’articolo 21 del codice.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

In ogni caso la nomina fatta dall’assemblea o nelle forme previste nell’atto costitutivo o nello statuto deve essere comunicata immediatamente al presidente del tribunale.

12 - I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del presidente del tribunale e si considerano ad ogni effetto di legge pubblici ufficiali. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche di ufficio dallo stesso presidente con provvedimento non soggetto a reclamo.

I liquidatori deliberano a maggioranza.

13 - I liquidatori, entro quindici giorni dalla comunicazione avutane, devono procedere all’annotazione della loro nomina nel registro dove la persona giuridica è iscritta, e richiedere agli amministratori la consegna dei beni e delle scritture della persona giuridica. All’atto della consegna è redatto inventario, di cui è trasmessa copia al presidente del tribunale.

Se gli amministratori si rifiutano di procedere alla consegna, il presidente del tribunale autorizza il rilascio coattivo con decreto non soggetto a reclamo. In questo caso l’inventario è redatto dall’ufficiale giudiziario procedente.

14 - Entro trenta giorni dalla formazione dell’inventario i liquidatori, dopo avere determinato la consistenza dell’attivo e del passivo dell’ente, se riconoscono che il patrimonio non è sufficiente al pagamento integrale delle passività, devono iniziare la liquidazione generale dei beni nell’interesse di tutti i creditori, dandone avviso mediante annotazione nel registro delle persone giuridiche.

Il medesimo avviso deve essere dato nel caso in cui i liquidatori non ritengono di dover procedere alla liquidazione generale, essendovi eccedenza dell’attivo sul passivo.

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In quest’ultimo caso i creditori dell’ente possono fare opposizione entro trenta giorni dall’annotazione chiedendo la liquidazione generale del patrimonio.

Le opposizioni si propongono davanti al presidente del tribunale. Contro il provvedimento di questo è ammesso reclamo davanti al presidente della corte nel termine di quindici giorni. Il provvedimento definitivo è annotato nel registro a cura dei liquidatori.

15 - Quando non sono intervenute opposizioni ai sensi dell’articolo precedente o queste sono state rigettate con provvedimento definitivo, i liquidatori provvedono a riscuotere i crediti dell’ente, a convertire in danaro, nei limiti in cui è necessario, i beni e a pagare i creditori a misura che si presentano.

I liquidatori possono provvedere al pagamento anche dei creditori il cui credito non è attualmente esigibile, e devono provvedere alle cautele necessarie per assicurare il pagamento dei creditori condizionali.

Soddisfatti i creditori, i...

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