Attuazione del Regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio del 22 luglio 2003 relativo allo statuto della Societa' cooperativa europea (SCE).

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ufficio di

Gabinetto

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale delle risorse umane e affari generali

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro

Al Dipartimento per le politiche europee

Alla Regione autonoma Valle d'Aosta

- Ufficio cooperazione

Alla Regione autonoma Friuli

Venezia Giulia - Serv. cooperazione

Alla Regione autonoma Trentino Alto

Adige - Ufficio cooperazione

Alla Provincia autonoma di Trento -

Servizio cooperazione

Alla Provincia autonoma di Bolzano

- Servizio cooperazione

Alla Regione Siciliana - Ass. al lavoro

Alla Regione Sardegna - Ass. lavoro formazione professionale cooperazione

Alle Regioni a statuto ordinario

All'Unioncamere

Alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura

Alla Confederazione cooperative italiane

Alla Lega nazionale cooperative e mutue

All'Associazione generale coop.

italiane

All'Unione nazionale cooperative italiane

All'Unione italiana cooperative Premessa.

L'entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 1435/2003 relativo allo statuto della Societa' cooperativa europea (di seguito SCE), approvato dal Consiglio il 22 luglio 2003, e' fissata dall'art. 80 del medesimo al 18 agosto 2006.

Il quadro normativo che il Regolamento offre e' particolarmente complesso, in quanto, mentre alcuni istituti sono da esso direttamente disciplinati, altri sono soggetti all'ordinamento dello Stato in cui la SCE ha la propria sede legale, altri ancora potrebbero essere oggetto di nuova disciplina da parte del medesimo Stato membro. La complessita' e' tale da richiedere quindi allo Stato italiano interventi chiarificatori ai sensi dell'art. 78 del Regolamento, il quale stabilisce che ´gli Stati membri prendono le disposizioni appropriate per assicurare un'attuazione efficace del presente regolamentoª.

Uno dei motivi della citata complessita' risiede nel fatto che la disciplina contenuta nel Regolamento e' stata in gran parte il frutto di mediazioni tra le diverse identita' e culture cooperative presenti nell'U.E. tanto che, nei casi in cui l'opera di composizione non ha avuto successo, e' stato inevitabile il rinvio alla legislazione dello Stato membro in cui ha la sede legale la SCE.

Si tratta di tradizioni e di specificita' ´cooperativisticheª che hanno radici storiche profonde, che si differenziano anche dai restanti contesti economici nazionali, alle quali gli Stati membri non hanno voluto rinunciare, tant'e' che in uno dei Considerando (n. 14) si afferma che ´tenuto conto della specifica natura comunitaria della SCE, il regime della "sede reale" adottato per la SCE con il presente regolamento non pregiudica le legislazioni degli Stati membri, ne' le scelte che potranno essere fatte per altri testi comunitari in materia di diritto delle societaª.

Per quanto riguarda l'Italia tali specificita' riguardano anche la suddivisione della materia della cooperazione fra Stato e Regioni, e proprio in virtu' di cio', la individuazione delle Autorita' infrastatuali competenti viene demandata ad uno specifico e separato provvedimento che questo Ministero si riserva di adottare, previo preventivo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome.

Cio' premesso, nel fornire le successive istruzioni per l'attuazione del Regolamento in esame, appare in primo luogo utile considerare i principi generali e poi le disposizioni particolari che direttamente regolano i rapporti tra la disciplina comunitaria e quella degli Stati membri. Considerazioni generali.

Alcune importanti indicazioni emergono dalle ´Considerazioni generali del Regolamentoª:

il punto 16 stabilisce che il Regolamento ´non include altri settori del diritto quali la fiscalita', la concorrenza, la proprieta' intellettuale o l'insolvenza. Pertanto nei settori su indicati e in altri settori non contemplati dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative degli Stati membri e comunitarieª;

il punto 17 prevede che ´le norme sul coinvolgimento dei lavoratori nella societa' cooperativa europea figurano nella direttiva 2003/72/CE; le disposizioni di quest'ultima formano pertanto un complemento indissociabile del presente regolamento e devono essere applicate in concomitanzaª;

il punto 18 ricorda che ´i lavori per ravvicinare il diritto societario degli Stati membri hanno compiuto progressi ragguardevoli, il che consente per quanto riguarda la SCE, in settori per cui la sua attivita' non richiede norme comunitarie uniformi, di fare riferimento, per analogia, a talune disposizioni dello Stato membro della sede sociale della SCE adottate ai fini dell'attuazione delle direttive sulle societa' commerciali, nella misura in cui tali disposizioni sono conformi alle norme che disciplinano la SCEª. Si tratta in particolare delle Direttive relative alla disciplina delle garanzie richieste alle societa' per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (prima direttiva 68/151/CEE); ai conti annuali di taluni tipi di societa' (quarta direttiva 78/660/CEE); ai conti consolidati (settima direttiva 83/349/CEE); all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili (ottava direttiva 84/253/CEE); alla pubblicita' delle succursali create in un Stato membro da taluni tipi di societa' soggette al diritto di un altro Stato (undicesima direttiva 89/666/CEE).

Nel corpo normativo del Regolamento sono presenti numerosi articoli dedicati alla disciplina dei rapporti tra legislazione comunitaria e legislazione dello Stato membro, il piu' importante dei quali e' indubbiamente l'art. 8, il quale stabilisce che ´la SCE e' disciplinata:

a) dalle disposizioni del presente regolamento;

b) ove espressamente previsto dal presente regolamento, dalle disposizioni dello statuto della SCE;

c) per le materie non disciplinate dal presente regolamento o, qualora una materia lo sia parzialmente, per gli aspetti ai quali non si applica il presente regolamento:

i) dalle leggi adottate dagli Stati membri in applicazione di misure comunitarie concernenti specificamente le SCE;

ii) dalle leggi degli Stati membri che si applicherebbero ad una cooperativa costituita in conformita' della legge dello Stato membro in cui la SCE ha la sede sociale;

iii) dalle disposizioni dello statuto della SCE, alle stesse condizioni previste per una cooperativa costituita conformemente alla legge dello Stato membro in cui la SCE ha la sede socialeª.

Il medesimo articolo specifica poi che ´se la normativa nazionale prevede norme e/o restrizioni specifiche relative alla natura delle attivita' svolte da una SCE, o forme di controllo da parte di un'autorita' di vigilanza, queste si applicano integralmente alla SCEª.

Il seguente art. 9, che introduce il principio di non discriminazione, dispone inoltre che ´fatte salve le disposizioni del presente regolamento, una SCE e' trattata in ciascuno Stato membro come una cooperativa costituita in conformita' della legge dello Stato membro in cui la SCE ha la sede socialeª.

Pertanto, per quanto riguarda gli istituti sui quali il Regolamento comunitario non si pronuncia e non disciplina direttamente una determinata situazione o non rinvia alla specifica legislazione dello Stato membro o all'autonomia statutaria della SCE vale il quadro normativo nazionale esistente per le societa' cooperative. Tale complesso di norme nazionale deve intendersi comprensivo sia delle disposizioni aventi carattere esclusivo per le cooperative sia delle disposizioni di carattere generale che si applicano alle...

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