DECRETO 5 ottobre 2010, n. 197 - Modifiche al regolamento attuativo dell''articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante norme per la determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento. (10G0217)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito denominato «Testo unico»;

Visto in particolare l'articolo 37 del predetto Testo unico, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina i criteri generali cui devono uniformarsi i fondi comuni di investimento;

Visto l'articolo 3, comma 1, del Testo unico il quale dispone che «i regolamenti ministeriali previsti dal presente decreto sono adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400», di seguito denominata «legge n. 400 del 1988»;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge n. 400 del 1988;

Visto il regolamento di cui al decreto ministeriale 24 maggio 1999, n. 228, con il quale e' stata data attuazione all'articolo 37 del Testo unico, di seguito denominato «regolamento n. 228 del 1999»;

Sentite la Banca d'Italia e la Consob;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 10 maggio 2010;

Vista la nota del 22 giugno 2010 con la quale, ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400 del 1988, lo schema di regolamento e' stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

  1. All'articolo l, comma 1, del regolamento n. 228 del 1999, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. 1a lettera d-bis) e' sostituita dalla seguente:

      d-bis) "fondi immobiliari": i fondi che investono esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti reali immobiliari ivi inclusi quelli derivanti da contratti di leasing immobiliare con natura traslativa e da rapporti concessori, partecipazioni in societa' immobiliari, parti di altri fondi immobiliari, anche esteri

      ;

    2. dopo la lettera d-bis) e' aggiunta la seguente:

      d-ter) "fondi riservati"': fondi comuni di investimento la cui partecipazione, in base al regolamento di gestione, e' riservata a investitori qualificati

      .

      N O T E

      Avvertenza:

      Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

      Note alle premesse:

      - Si riporta il testo dell'art. 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.

      52), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n.

      71, S.O.:

      Art. 37 (Struttura dei fondi comuni di investimento).

      - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina i criteri generali cui devono uniformarsi i fondi comuni di investimento con riguardo:

      a) all'oggetto dell'investimento;

      b) alle categorie di investitori cui e' destinata l'offerta delle quote;

      c) alle modalita' di partecipazione ai fondi aperti e chiusi, con particolare riferimento alla frequenza di emissione e rimborso delle quote, all'eventuale ammontare minimo delle sottoscrizioni e alle procedure da seguire;

      d) all'eventuale durata minima e massima;

      d-bis) alle condizioni e alle modalita' con le quali devono essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei beni, sia in fase costitutiva che in fase successiva alla costituzione del fondo, nel caso di fondi che investano esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in societa' immobiliari.

      2. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce inoltre:

      a) le ipotesi nelle quali deve adottarsi la forma del fondo chiuso;

      b) le cautele da osservare, con particolare riferimento all'intervento di esperti indipendenti nella valutazione dei beni, nel caso di cessioni o conferimenti di beni al fondo chiuso effettuati dai soci della societa' di gestione o dalle societa' facenti parte del gruppo cui essa appartiene, comunque prevedendo un limite percentuale rispetto all'ammontare del patrimonio del fondo, e nel caso di cessioni dei beni del fondo ai soggetti suddetti;

      b-bis) i casi in cui e' possibile derogare alle norme prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia, avendo riguardo anche alla qualita' e all'esperienza professionale degli investitori, a tali fondi non si applicano gli articoli 36, comma 3, ultimo periodo, e comma 7, e l'art. 39, comma 3; nel caso dei fondi previsti alla lettera d-bis) del comma 1 dovra' comunque prevedersi che gli stessi possano assumere prestiti sino a un valore di almeno il 60 per cento del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in societa' immobiliari e del 20 per cento per gli altri beni nonche' che possano svolgere operazioni di valorizzazione dei beni medesimi;

      c) le scritture contabili, il rendiconto e i prospetti periodici che le societa' di gestione del risparmio redigono, in aggiunta a quanto prescritto per le imprese commerciali, nonche' gli obblighi di pubblicita' del rendiconto e dei prospetti periodici;

      d) le ipotesi nelle quali la societa' di gestione del risparmio deve chiedere l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato dei certificati rappresentativi delle quote dei fondi;

      e) i requisiti e i compensi degli esperti indipendenti indicati nell'art. 6, comma 1, lettera c), numero 5).

      2-bis. Con il regolamento previsto dal comma 1, sono altresi' individuate le materie sulle quali i partecipanti dei fondi chiusi si riuniscono in assemblea per adottare deliberazioni vincolanti per la societa' di gestione del risparmio. L'assemblea delibera in ogni caso sulla sostituzione della societa' di gestione del risparmio, sulla richiesta di ammissione a quotazione ove non prevista e sulle modifiche delle politiche di gestione. L'assemblea e' convocata dal consiglio di amministrazione della societa' di gestione del risparmio anche su richiesta del partecipanti che rappresentino almeno il 10 per cento del valore delle quote in circolazione e le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole del 50 per cento piu' una quota degli intervenuti all'assemblea. Il quorum deliberativo non potra' in ogni caso essere inferiore al 30

      per cento del valore di tutte le quote in circolazione. Le deliberazioni dell'assemblea sono trasmesse alla Banca d'Italia per l'approvazione. Esse si intendono approvate quando il diniego non sia stato adottato entro quattro mesi dalla trasmissione. All'assemblea dei partecipanti si applica, per quanto non disciplinato dalla presente disposizione e dal regolamento previsto dal comma 1, l'art.

      46, commi 2 e 3

      .

      - Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (pubblicata nella Gazzetta

      Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.):

      3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

      I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

      4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella

      Gazzetta Ufficiale

      .

      - Il decreto ministeriale 24 maggio 1999, n. 228

      (Regolamento attuativo dell'art. 37 del decreto legislativo

      24 febbraio 1998, n. 58, concernente la determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento), e' stato pubblicato nella Gazzetta

      Ufficiale n. 164 del 15 luglio 1999.

      Note all'art. 1:

      - Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto n.

      228 del 1999, come modificato dal presente decreto:

      Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente regolamento s'intendono per:

      a) "Testo Unico": il decreto legislativo 24 febbraio

      1998, n. 58;

      b) "Testo Unico Bancario": il decreto legislativo 1°

      settembre 1993, n. 385;

      c) "fondo": il fondo comune di investimento come definito dall'art. 1 comma 1, lettera j) del Testo Unico;

      d) "fondi armonizzati": i fondi comuni di investimento rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive comunitarie in materia e che possono essere commercializzati nel territorio dell'Unione Europea in regime di mutuo riconoscimento;

      d-bis) "fondi immobiliari": i fondi che investono esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti reali immobiliari, ivi inclusi quelli derivanti da contratti di leasing immobiliare con natura traslativa e da rapporti concessori, partecipazioni in societa' immobiliari, parti di altri fondi immobiliari, anche esteri;

      d-ter) "fondi riservati": fondi comuni di investimento la cui partecipazione, in base al regolamento di gestione, e' riservata a investitori qualificati;

      e) "mercato regolamentato": il mercato regolamentato iscritto nell'elenco previsto dall'art. 63 comma 2 o nell'apposita sezione prevista dall'art. 67, comma 1, del

      Testo Unico o altro mercato...

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