REGOLAMENTO 3 luglio 2012, n. 7 - Regolamento attuativo della legge regionale 29 marzo 2006, n. 9 (Promozione e valorizzazione dell'agricoltura integrata in Campania) - con allegato.
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 42 del 9 luglio 2012) LA GIUNTA REGIONALE Ha deliberato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'articolo 121, 4° comma della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;
Visto in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potesta' regolamentare;
Visto il decreto presidenziale n. 23 del 4 febbraio 2011;
Vista la delibera della Giunta Regionale n. 133 del 28 marzo 2012;
Visto che il Consiglio Regionale ha approvato il Regolamento nella seduta del 6 giugno 2012;
Emana il seguente Regolamento:
Art. 1
Oggetto 1. La Regione Campania promuove e valorizza la produzione agricola ed alimentare integrata e disciplina con il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 29 marzo 2006, n. 9 (Promozione e valorizzazione dell'agricoltura integrata in Campania):
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le modalita' di funzionamento dell'Elenco Regionale delle Aziende agricole di agricoltura Integrata (ERAI);
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le modalita' di accesso e di utilizzo del marchio collettivo denominato 'iQ Integrato e' qualita'' che serve a contraddistinguere e tutelare i prodotti agricoli ed alimentari ottenuti rispettando le tecniche di produzione integrata;
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le attivita' di controllo esercitate dagli organismi autorizzati dalla Regione Campania;
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le attivita' di vigilanza espletate dalla Regione;
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le attivita' di autocontrollo a carico dei soggetti che hanno ottenuto la concessione d'uso del marchio.
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Il presente regolamento si applica ai prodotti agricoli e zootecnici ottenuti nel rispetto dei disciplinari di agricoltura integrata approvati dalla Giunta regionale della Campania, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 9/2006.
Art. 2
Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento s'intende per:
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disciplinari di agricoltura integrata: i documenti di cui all'articolo 3 della legge regionale 9/2006, di seguito indicati come disciplinari di produzione integrata, che contengono le norme generali e le schede tecniche distinte per singola coltura e per allevamento, nelle quali sono indicati i mezzi tecnici e le tecniche di produzione da adottare affinche' il prodotto ottenuto possa essere contraddistinto con il marchio collettivo denominato 'iQ integrato e' qualita'' di cui all'articolo 5 della legge regionale 9/2006;
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concessionario: persona fisica o giuridica che, impegnandosi a rispettare le condizioni previste dalla legge regionale 9/2006 e dal presente regolamento, ottiene in concessione dalla Regione Campania l'uso del marchio collettivo;
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organismo di controllo (di seguito Odc): soggetto terzo, rispondente ai criteri stabiliti dall'articolo 8 della legge regionale 9/2006, che svolge attivita' di controllo sui concessionari;
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controllo: attivita' di riscontro e di documentazione esercitata dall'Odc autorizzato nei confronti dei concessionari, al fine di accertare e riconoscere la conformita' del prodotto al disciplinare di produzione integrata;
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certificato di conformita' aziendale: documento prodotto dall'OdC che dichiara il possesso da parte del richiedente dei requisiti previsti dal presente regolamento ed attesta la conformita' delle produzioni ai disciplinari di produzione integrata;
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vigilanza: attivita' di riscontro 'a campione' o 'mirata', esercitata dai competenti uffici regionali, per verificare l'efficacia del sistema di controllo;
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rintracciabilita': la possibilita' di ricostruire e seguire il percorso di un alimento o di una sostanza destinata a far parte di un alimento mediante tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione;
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manuale di qualita': documento in cui si evidenzia come i singoli processi aziendali siano svolti secondo i principi di qualita' contenuti nei corrispondenti punti della norma UNI CEI EN 45011 del 1° marzo 1999;
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piano 'tipo' di controllo (di seguito PTC): specifico schema di controllo predisposto per le produzioni integrate.
Art. 3
Il marchio 1. Il marchio collettivo 'iQ integrato e' qualita'' e' costituito da un'immagine grafica (logo), dal testo di denominazione 'iQ integrato e' qualita'' e dalla dicitura 'Prodotto da agricoltura integrata'.
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Il segno grafico e' rappresentato dalle lettere 'iQ' dove una foglia si fonde con la lettera 'Q' e su questa si posa una coccinella, simbolo della natura pulita e di un prodotto ottenuto rispettando l'ambiente. I colori dello sfondo sono il verde di un prato e l'azzurro del cielo pulito.
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Le caratteristiche tecniche del logo sono definite nell'allegato al presente regolamento.
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La massima riduzione ammessa del marchio collettivo e' pari a 20 mm.
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Nell'etichetta del prodotto, oltre al marchio, puo' essere apposta una dicitura relativa al luogo d'origine o di provenienza del prodotto. In caso di provenienza campana si adottera' la dicitura 'prodotto in Campania'.
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Insieme al marchio collettivo costituito dall'immagine grafica, dal testo di denominazione 'iQ integrato e Qualita'' e dalla dicitura 'prodotto da agricoltura integrata', come indicato, e' inserito un contrassegno dove e' riportato:
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il logo completo della Regione Campania;
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la scritta 'Marchio di proprieta' della Regione Campania';
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la scritta 'Certificato ai sensi della legge regionale 9/2006';
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il codice dell'operatore;
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il codice dell'Organismo di controllo;
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gli estremi dell'autorizzazione dell'Organismo di controllo rilasciata dalla Regione Campania.
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Il marchio e' di proprieta' della Regione Campania e puo' essere utilizzato solo dai soggetti cui e' dato in concessione ai sensi della legge regionale 9/2006 e del presente regolamento.
Art. 4
Condizioni di utilizzo del marchio 1. Il marchio e' utilizzato come marchio principale solo...
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