DECRETO 28 aprile 2009 - Disposizioni attuative ai sensi dell''articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008, recante l''istituzione di un attestato di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile. (09A09812)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2002 recante la «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 marzo 2003, n. 55;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 maggio 2008, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2008 al Reg. n. 8, foglio n. 214 - con il quale il dott. Guido Bertolaso, Dirigente di prima fascia, e' stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile fino alla scadenza del mandato del Governo in carica e la titolarita' del centro di responsabilita' amministrativa n. 13 - Protezione civile - del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2008 recante «Modifiche all'organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile» registrato alla Corte dei conti in data 10 settembre 2008, registro n. 9, foglio n. 309;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 marzo 2009, n. 74, recante l'istituzione di un attestato di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile;

Visto l'art. 10 comma 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008;

Considerato che l'attestazione di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile assume carattere di riconoscimento dell'attivita' prestata, a qualsiasi titolo, in occasione di eventi di protezione civile;

Considerato che detta attestazione rappresenta un percorso per gli operatori coinvolti in interventi di soccorso o per alleviare i disagi alle popolazioni interessate dall'evento medesimo, riconoscendo la massima diffusione dell'attestazione medesima;

Ritenuto, comunque, di dover affermare ed elevare l'attivita' del singolo quale elemento determinante della squadra e che, pertanto, occorre attribuire all'insegna un valore intrinseco, unico ed esclusivo, per ogni soggetto del Sistema di protezione civile;

Considerato che l'art. 8 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008 ha introdotto norme a tutela delle insegne e che, a tal fine occorre introdurre procedure atte ad attribuire ad ogni insegna il valore di unicita' mediante apposizione di un numero progressivo di conio;

Considerato che gli oneri per la realizzazione ed la spedizione dei diplomi sono posti a carico del Dipartimento della protezione civile e che quelli connessi alle insegne sono posti a carico dei beneficiari;

Considerato che occorre stabilire criteri di uniformita' nella realizzazione e nella distribuzione degli attestati;

Considerato che, nel corso dell'intervento della squadra protezione civile non deve assumersi una distinzione tra il soggetto militare ed il soggetto civile e che, pertanto, l'attestazione rilasciata dalla struttura di coordinamento interforze sulle insegne deve raffigurare l'apposito logo della protezione civile nazionale;

Ritenuto di dover individuare le caratteristiche tecniche che devono possedere gli attestati di pubblica benemerenza del Dipartimento della eccellenza e delle decorazioni al merito, nonche' introdurre regole, procedure e specifiche attuative nell'ambito dei principi stabiliti dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008, succitato;

Decreta:

Art. 1.

Insegne delle tre classi di eccellenza

  1. L'attestato e' costituito da un diploma e dalle insegne.

  2. Le insegne delle tre classi di eccellenza sono composte da:

    1. una medaglia in bronzo, da indossare durante manifestazioni pubbliche e parate o da apporre sulla bandiera (composizione merceologica: rame/stagno 8%/fosforo 0,4% o lega qualitativamente superiore), del diametro di mm 35, spessore mm 3, appesa ad un nastro in grosgrain di seta blu lungo 7 cm e largo mm 37, con al centro una fascia del tricolore italiano (verde, bianco e rosso), larga mm 9. Sul retro della medaglia va incisa la data di decorrenza dell'attestazione;

    2. una medaglia in bronzo, da indossare in occasione di manifestazioni di gala, ricevimenti ufficiali o alta uniforme, (composizione merceologica: rame/stagno 8%/fosforo 0,4% o lega qualitativamente superiore), del diametro di mm 16, spessore mm 2, appesa ad un nastro in grosgrain di seta blu lungo 7 cm e largo mm 13, con al centro una fascia del tricolore italiano (verde, bianco e rosso), larga mm 4. Sul retro della medaglia va incisa la data di decorrenza dell'attestazione;

    3. un nastrino in grosgrain di seta da indossare sull'uniforme ordinaria, con gli stessi colori e stoffa del nastro, della larghezza di mm 37 e dell'altezza di mm 10, con al centro il logo della protezione civile nazionale;

    4. uno speciale distintivo in metallo smaltato, da apporre sul petto sinistro della propria divisa (ad es. mimetica), anche civile, in attivita' operative di protezione civile o durante le esercitazioni, con gli stessi colori del nastro, della larghezza di mm 40 e dell'altezza di mm 13, con al centro una fascia del tricolore italiano (verde, bianco e rosso) larga mm 10, al centro della quale va inserito il logo della protezione civile nazionale. Detto distintivo deve essere a disposizione di ogni beneficiario;

    5. una rosetta in metallo smaltato con i colori del nastro, del diametro di mm 14, sulla quale va apposta una fascia centrale e verticale con il tricolore italiano (verde, bianco e rosso) di mm 6 di larghezza, con al centro il logo della protezione civile nazionale, da indossare sugli abiti civili;

    6. le medaglie sono entrambe appese ad un nastro doppio.

  3. Sul retro delle insegne non va apposto il simbolo Â(r) poiche' trattasi di «modelli registrati» ed oltre alle diciture gia' previste nei precedenti commi, sul retro delle insegne sub a) va riportato un numero progressivo di conio collegato al brevetto.

  4. L'albo generale di cui all'art. 3, comma 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri...

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