DECRETO 22 Novembre 2007 - Disposizioni attuative dell'articolo 3 della legge 9 gennaio 2006, n. 13, recante 'Disposizioni per la sicurezza della navigazione, per favorire l'uso di navi a doppio scafo e per l'ammodernamento della flotta'.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 9 gennaio 2006, n. 13, recante "Disposizioni per la sicurezza della navigazione, per favorire l'uso di navi a doppio scafo e per l'ammodernamento della flotta", di seguito denominata "legge";

Visto l'art. 3, comma 11, della legge che prevede l'emanazione di disposizioni attuative, in particolare per determinare i criteri di attribuzione dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, sulla base della data di inizio dei lavori di demolizione, nei limiti della disponibilita' di cui all'art. 3, comma 1, della legge stessa;

Vista la legge 7 marzo 2001, n. 51, recante "Disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi e per il controllo del traffico marittimo";

Visto l'art. 3, comma 5, della legge che prevede la corresponsione del contributo in conformita' alla decisione della Commissione europea n. 2002/868/CE del 17 luglio 2002, con la quale la Commissione ha formulato le proprie osservazioni ed ha autorizzato il regime di aiuti disposto dalla legge n. 51/2001 subordinatamente al rispetto delle condizioni espressamente indicate negli articoli 2 e 3 della decisione medesima;

Visto il "Comunicato relativo alla legge 7 marzo 2001, n. 51, recante disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi per il controllo del traffico marittimo" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 234 del 5 ottobre 2002;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, ed in particolare l'art. 12;

Visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999, recante modalita' d'applicazione dell'art. 93 del Trattato CE ed in particolare l'art. 3;

Considerato che, con nota prot. Div. 7/2005 del 30 dicembre 2005, i benefici di cui all'art. 3 della legge, in quanto comportano elementi di aiuto a favore delle imprese, sono stati notificati alla Commissione europea ai sensi del predetto regolamento;

Vista la decisione C(2007) 307 def. del 7 febbraio 2007 con la quale la Commissione europea ha considerato compatibile con il mercato comune il regime di aiuti di cui all'art. 3 della legge n. 13 del 2006;

Considerata la necessita' di provvedere all'applicazione dell'art. 3 della legge, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario e della predetta decisione;

Considerato che gli appositi stanziamenti di bilancio recati dalla...

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