DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 settembre 2008, n. 170 - Regolamento recante disciplina attuativa dell''analisi dell''impatto della regolamentazione (AIR), ai sensi dell''articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, recante «Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005», e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 14, comma 5, il quale prevede che con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:

  1. i criteri generali e le procedure dell'AIR, compresa la fase della consultazione;

  2. le tipologie sostanziali, i casi e le modalita' di esclusione dell'AIR;

  3. i criteri generali e le procedure, nonche' l'individuazione dei casi di effettuazione della VIR;

  4. i criteri ed i contenuti generali della relazione al Parlamento di cui al comma 10;

    Visto l'articolo 5, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50, recante «Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998», e successive modificazioni;

    Visto l'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

    Viste le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2000, e 21 settembre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 25 ottobre 2001;

    Visto l'articolo 11, comma 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137, recante «Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici», e successive modificazioni;

    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», ed in particolare l'articolo 17;

    Visto il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, recante «Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione» e, in particolare, l'articolo 1, che ha previsto l'istituzione del Comitato interministeriale di indirizzo e guida strategica per le politiche di semplificazione e la qualita' della regolazione;

    Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 1, comma 22-bis, che ha previsto l'istituzione dell'Unita' per la semplificazione e la qualita' della regolazione;

    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 2 novembre 2006, con il quale e' stato costituito il Comitato interministeriale di indirizzo e guida strategica per le politiche di semplificazione e la qualita' della regolazione;

    Visti i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2006 e 5 dicembre 2006, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2007, con i quali e' stata costituita l'Unita' per la semplificazione e la qualita' della regolazione, denominata «Unita»;

    Visto il Piano di azione per la semplificazione e la qualita' della regolazione approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 giugno 2007;

    Vista la Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione dell'AIR, trasmessa dal Presidente del Consiglio dei Ministri al Parlamento il 13 luglio 2007, ai sensi dell'articolo 14, comma 10, della legge n. 246 del 2005;

    Considerate le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Unita', ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2006;

    Vista la deliberazione del Comitato interministeriale di indirizzo e guida strategica per le politiche di semplificazione e la qualita' della regolazione, adottata nella riunione del 29 novembre 2007;

    Esperita la consultazione delle categorie produttive, delle associazioni di utenti e consumatori, delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, presso il Tavolo permanente per la semplificazione, costituito con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2007, riunitosi in sede plenaria per l'esame dello schema di regolamento lo scorso 4 dicembre 2007;

    Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 21 aprile 2008;

    A d o t t a il seguente regolamento:

    Art. 1.

    Oggetto

    1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246, contiene la disciplina attuativa dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operativo il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse:

    - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente:

    3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione

    .

    - Il testo dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, recante «semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005» e' il seguente:

    Art. 14 (Semplificazione della legislazione). - 1. L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) consiste nella valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attivita' dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative.

    2. L'AIR costituisce su supporto alle decisioni dell'organo politico di vertice dell'amministrazione in ordine all'opportunita' dell'intervento normativo.

    3. L'elaborazione degli schemi di atti normativi del Governo e' sottoposta all'AIR, salvo i casi di esclusione previsti dai decreti di cui al comma 5 e i casi di esenzione di cui al comma 8.

    4. La verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) consiste nella valutazione, anche periodica, del raggiungimento delle finalita' e nella stima dei costi e degli effetti prodotti da atti normativi sulle attivita' dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni. La VIR e' applicata dopo il primo biennio dalla data di entrata in vigore della legge oggetto di valutazione. Successivamente essa e' effettuata periodicamente a scadenze biennali.

    5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

    a) i criteri generali e le procedure dell'AIR, compresa la fase della consultazione;

    b) le tipologie sostanziali, i casi e le modalita' di esclusione dell'AIR;

    c) i criteri generali e le procedure, nonche' l'individuazione dei casi di effettuazione della VIR;

    d) i criteri ed i contenuti generali della relazione al Parlamento di cui al comma 10.

    6. I metodi di analisi e i modelli di AIR, nonche' i metodi relativi alla VIR, sono adottati con direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri e sono sottoposti a revisione, con cadenza non superiore al triennio.

    7. L'amministrazione competente a presentare l'iniziativa normativa provvede all'AIR e comunica al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei Ministri i risultati dell'AIR.

    8. Il DAGL assicura il coordinamento delle amministrazioni in materia di AIR e di VIR. Il DAGL, su motivata richiesta dell'amministrazione interessata, puo' consentire l'eventuale esenzione dell'AIR.

    9. Le amministrazioni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e senza oneri aggiuntivi, individuano l'ufficio responsabile del coordinamento delle attivita' connesse all'effettuazione dell'AIR e della VIR di rispettiva competenza. Nel caso non sia possibile impiegare risorse interne o di altri soggetti pubblici, le amministrazioni possono avvalersi di esperti o di societa' di ricerca specializzate, nel rispetto della normativa vigente e, comunque, nei limiti delle disponibilita' finanziarie.

    10. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni comunicano al DAGL i dati e gli elementi...

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