DECRETO 28 aprile 2008, n. 99 - Regolamento recante i requisiti di onorabilita'' e di professionalita'' dell''attuario incaricato dall''impresa che esercita l''assicurazione nei rami vita, i requisiti di onorabilita'' e professionalita'' e le funzioni dell''attuario incaricato dall''impresa che esercita i rami di responsabilita'' civile veicoli e natanti.

Titolo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 9 febbraio 1942, n. 194, recante la disciplina giuridica della professione di attuario;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private ed in particolare:

l'articolo 31, comma 2, che stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico, con regolamento adottato su proposta dell'ISVAP, definisce i requisiti di onorabilita' e di professionalita' di cui deve essere in possesso l'attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami vita;

l'articolo 34, comma 2, che stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico, con regolamento adottato su proposta dell'ISVAP, definisce i requisiti di onorabilita' e di professionalita' di cui deve essere in possesso l'attuario incaricato che esercita i rami responsabilita' civile veicoli e natanti;

l'articolo 34, comma 4, che stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico, con regolamento adottato su proposta dell'ISVAP, determina le funzioni dell'attuario dell'impresa che esercita i rami responsabilita' civile veicoli e natanti;

Vista la nota n. 02.07.000828 in data 3 ottobre 2007 con la quale l'ISVAP ha formulato la propria proposta ai fini dell'emanazione del Regolamento di cui agli articoli 31, comma 2 e 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 25 febbraio 2008;

Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. DAGL/12.2.2.1/1/2008 del 15 aprile 2008;

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

  1. Il presente regolamento si applica:

    a) alle imprese di assicurazione aventi sede legale in Italia autorizzate all'esercizio dell'assicurazione nei rami vita e nei rami responsabilita' civile veicoli a motore e natanti;

    b) alle imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo autorizzate all'esercizio dell'assicurazione nei rami vita e nei rami responsabilita' civile veicoli a motore e natanti che hanno sedi secondarie in Italia, limitatamente a tali sedi secondarie e per l'attivita' svolta nel territorio della Repubblica.

    Avvertenza:

    Le note qui pubblicate sono state redatte dall'Amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE) o nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

    Nota al titolo:

    - Il testo degli articoli 31 e 34 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante ´Codice delle assicurazioni privateª, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

    13 ottobre 2005, n. 239, supplemento ordinario, e' il seguente:

    ´Art. 31 (Attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami vita). - 1. L'impresa che esercita i rami vita incarica un attuario per lo svolgimento in via continuativa delle funzioni previste nel presente codice e nelle disposizioni di attuazione ed in particolare quelle di cui agli articoli 32, comma 3, 36, comma 2, e 93, comma 5.

  2. L'attuario incaricato deve essere in possesso dei requisiti di onorabilita' e professionalita' stabiliti con regolamento adottato dal Ministro delle attivita' produttive, su proposta dell'ISVAP.

    3 . L'impresa deve garantire le condizioni affinche' l'attuario incaricato sia messo in grado di espletare le funzioni in piena autonomia, avendo libero accesso alle informazioni aziendali ritenute necessarie. Gli organi preposti al controllo interno si avvalgono della collaborazione dell'attuario incaricato al fine di consentire la corretta rilevazione dei dati, in particolare di quelli relativi ai costi dell'impresa ed al loro prevedibile andamento, che sono utilizzati per le valutazioni di competenza dell'attuario medesimo.

  3. L'attuario deve dare immediata comunicazione all'impresa e all'ISVAP della perdita dei requisiti o della sussistenza o della sopravvenienza di cause di incompatibilita' che ne determinano la decadenza dall'incarico.

  4. In caso di gravi inadempienze alle norme del presente codice o alle disposizioni di attuazione, nonche' alle regole applicative dei principi attuariali riconosciute dall'Istituto, l'incarico conferito all'attuario e' revocato dall'impresa, direttamente o su richiesta dell'ISVAP. L'ISVAP informa della revoca l'ordine degli attuari.

  5. In caso di cessazione dell'incarico dell'attuario per qualsiasi causa, l'impresa provvede entro quarantacinque giorni ad incaricare un nuovo attuario ed a comunicare all'ISVAP le ragioni della sostituzione, fornendo all'ISVAP e al nuovo attuario, nei medesimi termini, una relazione dettagliata che l'attuario uscente ha l'obbligo di predisporre, nella quale siano riassunti i rilievi e le osservazioni formulate negli ultimi ventiquattro mesi. Qualora, in casi eccezionali, l'attuario si trovi nell'impossibilita' di predisporre la relazione, vi provvede l'impresa.ª.

    ´Art. 34 (Attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami responsabilita' civile veicoli e natanti). - 1.

    L'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile dei veicoli a motore e dei natanti incarica un attuario per la verifica preventiva delle tariffe e delle riserve tecniche relative ai rami 10 e 12 di cui all'art.

    2, comma 3, anche al fine di agevolare l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'ISVAP.

  6. L'attuario incaricato deve essere in possesso dei requisiti di onorabilita' e professionalita' stabiliti con regolamento adottato dal Ministro delle attivita' produttive, su proposta dell'ISVAP.

  7. L'attuario incaricato e' preposto alla verifica delle basi tecniche, delle metodologie statistiche, delle ipotesi tecniche e finanziarie utilizzate ed alla valutazione della coerenza dei premi di tariffa con i parametri di riferimento adottati. L'attuario incaricato verifica inoltre la correttezza dei procedimenti e dei metodi seguiti dall'impresa per il calcolo delle riserve tecniche.

  8. Le funzioni dell'attuario incaricato sono determinate dal Ministro delle attivita' produttive con il regolamento di cui al comma 2, fermo restando quanto previsto dall'art. 37, comma 2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 31, commi 3, 4, 5 e 6.ª.

    Note alle premesse:

    - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 24 agosto

    1988, n. 400, recante ´Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministriª, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, e' il seguente:

    ´3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

    I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.ª.

    - La legge 9 febbraio 1942, n. 194, recante ´Disciplina giuridica della professione di attuarioª, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 marzo 1942, n. 69.

    - La legge 12 agosto 1982, n. 576, recante ´Riforma della vigilanza sulle assicurazioniª, e' pubblicata nella

    Gazzetta Ufficiale 20 agosto 1982, n. 229.

    - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante ´Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21

    della legge 6 febbraio 1996, n. 52ª, e' pubblicato nella

    Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, supplemento ordinario.

    - Il testo degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio

    1996, n. 52, recante ´Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle

    Comunita' europee - legge comunitaria 1994ª, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 1996, n. 34, supplemento ordinario, sono i seguenti:

    ´Art. 8 (Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione della delega prevista dall'art. 1, coordinandovi le norme vigenti nelle stesse materie ed apportando alle medesime le integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordinamento.

  9. Gli schemi di testo unico sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia. Decorsi quarantacinque giorni dalla data di trasmissione il testo unico e' emanato anche in...

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